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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38430/2023

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio, per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; ht [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando (solo in relazione al trattamento sanzionatorio) la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa il 19 marzo 2021, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati fine, distintamente contestati, di rapina e uso di segni distintivi e contrassegni della Guardia di Finanza, che gli imputati utilizzavano per entrare in private abitazioni a fini predatori fingendo di essere appartenenti alle forze dell'ordine.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte utilizzato l'individuazione fotografica dell'imputato da parte delle vittime, effettuata in fase di indagini, quale prova atipica, in contrasto con i principi costituzionali relativi alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le rapine di cui ai capi 12 e

16. Il ricorrente si duole che la Corte abbia fondato la decisione di condanna su individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese in termini non idonei e finanche incompatibili le une con le altre; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza attribuita dalla Corte all'esame dei contatti telefonici del cellulare del ricorrente in occasione delle due rapine di cui ai capi 12 e 16; 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di partecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo

1. La Corte non avrebbe offerto una motivazione individualizzata sulla posizione del ricorrente idonea a rappresentare gli elementi costitutivi del reato associativo, da tenere distinti da quelli inerenti alla sola partecipazione concorsuale ai reati fine in un ristrettissimo arco temporale; 5) violazione di legge in ordine all'aumento di pena per la recidiva, non giustificato dai precedenti penali e dalle modalità dei fatti di rapina, privi di violenza.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria;

2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, illogicamente essendosi valorizzata in sentenza, a favore dell'imputato, la rinuncia ai motivi di appello in forza delle ammissioni degli addebiti;2) vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, richiesta che aveva formato oggetto di motivo di appello non rinunciato; 3) vizio della motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena in continuazione, non singolarmente determinati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.[OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato non cassazionista (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683).

La memoria depositata dal difensore di ufficio non vale a sanare il difetto di legittimazione perché è stata depositata oltre i termini per proporre il ricorso per cassazione, sicché non può essere considerata come ricorso autonomo ed aggiuntivo (Sez. 3, n. 53719 del 23/02/2016, Pogliano, Rv. 268545).

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo non è consentito, dal momento che la questione inerente alla utilizzabilità delle individuazioni fotografiche della persona del ricorrente sono superate dalla sua scelta di definire il procedimento allo stato degli atti, secondo quanto previsto dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen..

2.2. Il secondo motivo è reiterativo e rimane confinato al merito del giudizio.

La Corte ha rimarcato la sicura individuazione fotografica della vittima della rapina di cui al capo 12 ([OSCURATO:PERSONA]), corroborata anche dal fatto che costei era stata in grado di riconoscere anche gli altri complici del ricorrente che avevano ammesso l'addebito, a dimostrazione della sua attendibilità e della sicurezza delle sue dichiarazioni e della individuazione.

I contatti telefonici del ricorrente con i correi avevano ulteriormente dimostrato l'attendibilità della individuazione fotografica, che la Corte ha messo in luce con argomenti che il ricorrente tenta di confutare nel merito trascurandone la logica convergenza in senso accusatorio.

Lo stesso dicasi per la rapina di cui al capo 16, ove al sicuro riconoscimento fotografico della vittima si era aggiunta l'individuazione dei complici rei confessi ed i contatti telefonici tra gli interessati.

Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva.

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha ampiamente dato dimostrazione della sussistenza dell'organizzazione malavitosa, non contestata dal ricorrente, nonché della sua partecipazione al reato, provata attraverso i suoi contatti con i correi e la commissione di ben tre reati-fine commessi con modalità seriali, uno dei quali non oggetto di ricorso (la rapina di cui al capo 10), dimostrativi di una partecipazione stabile al sodalizio per un tempo apprezzabile.

Deve ricordarsi che in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

2.4. Il quarto motivo è generico poiché la Corte di appello, nell'aumentare la pena per effetto della recidiva, ha valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati specifici in quanto dimostrativi di una rinnovata capacità criminale e spiccata pericolosità sociale nel commettere gli ulteriori e numerosi reati per cui si procede.

In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attraverso una congrua motivazione volta a valorizzare, tra l'altro, le modalità esecutive dei reati fine e l'intensità del dolo.

Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

La motivazione non presenta illogicità poiché il comportamento processuale del ricorrente è servito alla Corte per escludere la recidiva ma non per ridimensionare le gravi modalità dei fatti a supporto del diniego del beneficio invocato.

3.2. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati perché già i motivi di appello risultavano estremamente generici in tema di trattamento sanzionatorio e di aumenti di pena per effetto della continuazione.

La Corte ha, per di più, ridotto la pena inflitta dal primo giudice pervenendo ad una quantificazione prossima al minimo edittale con aumenti in continuazione contenuti e divisi per ogni singolo reato in continuazione, in un complessivo giudizio di congruità alquanto favorevole al ricorrente.

Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.07.2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio, per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; ht [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando (solo in relazione al trattamento sanzionatorio) la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa il 19 marzo 2021, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati fine, distintamente contestati, di rapina e uso di segni distintivi e contrassegni della Guardia di Finanza, che gli imputati utilizzavano per entrare in private abitazioni a fini predatori fingendo di essere appartenenti alle forze dell'ordine. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte utilizzato l'individuazione fotografica dell'imputato da parte delle vittime, effettuata in fase di indagini, quale prova atipica, in contrasto con i principi costituzionali relativi alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le rapine di cui ai capi 12 e 16. Il ricorrente si duole che la Corte abbia fondato la decisione di condanna su individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese in termini non idonei e finanche incompatibili le une con le altre; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza attribuita dalla Corte all'esame dei contatti telefonici del cellulare del ricorrente in occasione delle due rapine di cui ai capi 12 e 16; 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di partecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo 1. La Corte non avrebbe offerto una motivazione individualizzata sulla posizione del ricorrente idonea a rappresentare gli elementi costitutivi del reato associativo, da tenere distinti da quelli inerenti alla sola partecipazione concorsuale ai reati fine in un ristrettissimo arco temporale; 5) violazione di legge in ordine all'aumento di pena per la recidiva, non giustificato dai precedenti penali e dalle modalità dei fatti di rapina, privi di violenza. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria; 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, illogicamente essendosi valorizzata in sentenza, a favore dell'imputato, la rinuncia ai motivi di appello in forza delle ammissioni degli addebiti;2) vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, richiesta che aveva formato oggetto di motivo di appello non rinunciato; 3) vizio della motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena in continuazione, non singolarmente determinati. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato non cassazionista (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683). La memoria depositata dal difensore di ufficio non vale a sanare il difetto di legittimazione perché è stata depositata oltre i termini per proporre il ricorso per cassazione, sicché non può essere considerata come ricorso autonomo ed aggiuntivo (Sez. 3, n. 53719 del 23/02/2016, Pogliano, Rv. 268545). 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo non è consentito, dal momento che la questione inerente alla utilizzabilità delle individuazioni fotografiche della persona del ricorrente sono superate dalla sua scelta di definire il procedimento allo stato degli atti, secondo quanto previsto dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.. 2.2. Il secondo motivo è reiterativo e rimane confinato al merito del giudizio. La Corte ha rimarcato la sicura individuazione fotografica della vittima della rapina di cui al capo 12 ([OSCURATO:PERSONA]), corroborata anche dal fatto che costei era stata in grado di riconoscere anche gli altri complici del ricorrente che avevano ammesso l'addebito, a dimostrazione della sua attendibilità e della sicurezza delle sue dichiarazioni e della individuazione. I contatti telefonici del ricorrente con i correi avevano ulteriormente dimostrato l'attendibilità della individuazione fotografica, che la Corte ha messo in luce con argomenti che il ricorrente tenta di confutare nel merito trascurandone la logica convergenza in senso accusatorio. Lo stesso dicasi per la rapina di cui al capo 16, ove al sicuro riconoscimento fotografico della vittima si era aggiunta l'individuazione dei complici rei confessi ed i contatti telefonici tra gli interessati. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha ampiamente dato dimostrazione della sussistenza dell'organizzazione malavitosa, non contestata dal ricorrente, nonché della sua partecipazione al reato, provata attraverso i suoi contatti con i correi e la commissione di ben tre reati-fine commessi con modalità seriali, uno dei quali non oggetto di ricorso (la rapina di cui al capo 10), dimostrativi di una partecipazione stabile al sodalizio per un tempo apprezzabile. Deve ricordarsi che in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). 2.4. Il quarto motivo è generico poiché la Corte di appello, nell'aumentare la pena per effetto della recidiva, ha valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati specifici in quanto dimostrativi di una rinnovata capacità criminale e spiccata pericolosità sociale nel commettere gli ulteriori e numerosi reati per cui si procede. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attraverso una congrua motivazione volta a valorizzare, tra l'altro, le modalità esecutive dei reati fine e l'intensità del dolo. Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). La motivazione non presenta illogicità poiché il comportamento processuale del ricorrente è servito alla Corte per escludere la recidiva ma non per ridimensionare le gravi modalità dei fatti a supporto del diniego del beneficio invocato. 3.2. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati perché già i motivi di appello risultavano estremamente generici in tema di trattamento sanzionatorio e di aumenti di pena per effetto della continuazione. La Corte ha, per di più, ridotto la pena inflitta dal primo giudice pervenendo ad una quantificazione prossima al minimo edittale con aumenti in continuazione contenuti e divisi per ogni singolo reato in continuazione, in un complessivo giudizio di congruità alquanto favorevole al ricorrente. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.07.2023 Il Consigliere estensor
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