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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27589/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo insede di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza della stessa Corteterritoriale del 25 marzo 2024, disposto dalla Corte di cassazione il 5 febbraio2025, in relazione ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo di cuial capo b), ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell’udienza preliminare di Monza il 9 novembre 2022.La precedente condanna era stata annullata per avere la Corte di appelloomesso ogni motivazione in ordine alle censure della difesa, che aveva lamentatola mancanza di prova della autenticità di detta arma.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, con un unico motivo, in cui deduceviolazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione al reato didetenzione e porto di arma comune da sparo.L’affermazione di responsabilità è disancorata da elementi probatori certi,essendo del tutto illogica e congetturale la ritenuta autenticità dell’arma stessa,dedotta dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza nonché dalledichiarazioni del teste Cighetti, che ha riferito di una mera somiglianza dellapistola con quella in dotazione alle forze di polizia.Così pure, non possono rilevare gli ulteriori elementi valorizzati insentenza, ossia le modalità organizzate di commissione della rapina, i precedentiascritti all’imputato, la mancata prospettazione da parte dell’imputato che sitrattasse di una pistola giocattolo.3. [OSCURATO:PERSONA] Lori ha fatto pervenirerequisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che diseguito si espongono.2.

A seguito dell’annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questaCorte con sentenza n. 9612 del 5/02/2025, per non avere la pregressa decisionedella Corte di appello dato risposta alle deduzioni difensive sulla mancanza diprova della autenticità dell’arma, la Corte di merito ha delineato un quadroindiziario costituito da plurimi elementi, ritenuti univocamente conducenti nelsenso che non si trattasse di una mera replica.3.

La sentenza impugnata attribuisce valore indiziario anzitutto alledichiarazioni dei testi oculari, i quali non hanno espresso alcun dubbio in ordineal fatto che l’arma fosse autentica e funzionante; tra questi di particolare rilievola testimonianza della persona offesa Cighetti, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA].,al quale fu intimata la consegna della cassa, che ebbe modo di vedere la pistolada distanza ravvicinata, ed ebbe a riferire che la stessa era “simile” – difficile chepotesse esprimersi in termini di certezza, trattandosi di un comune cittadino – aquella in dotazione alle Forze di polizia, forse di colore più chiaro (grigiosatinato).Nella stessa direzione, sono state lette le immagini dell’impianto divideosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la sequenza della rapinaperpetrata dal ricorrente presso l’esercizio commerciale [OSCURATO:SOCIETA]. e,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la motivazione non può dirsicarente per il solo fatto che di tali immagini la Corte di appello non abbiaindicato specificamente i fotogrammi significativi.Stando agli ulteriori passaggi argomentativi della decisione impugnata,nel senso della autenticità della pistola militano, altresì, le modalità dicommissione del fatto, perpetrato con meditata suddivisione dei ruoli edadeguata predisposizione di mezzi.Si è poi valorizzata l’appartenenza all’imputato e dei correi ad ambienti dielevato spessore criminale.

Zampaglione viene descritto come aduso acommettere rapine con armi (dettagliatamene enumerate a pag. 5 dellasentenza): tra queste, di particolare rilievo corroborativo ai fini che quiinteressano, risulta la rapina del 2016 (commessa in epoca significativamenteprossima ai fatti di causa, tant’è che è stato ritenuto il vincolo dellacontinuazione tra le condotte), in cui egli si impossessava con dimestichezzadella pistola Beretta in uso alla guardia giurata ivi presente.Un dato di particolare valenza dimostrativa è costituito, infine, dallamancata prospettazione da parte dell’imputato, nell’immediatezza, chequell’arma fosse una replica.4.

Con riguardo a tale ultimo profilo, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto secondo cui, nell’ordinamento processualepenale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato suiprincipi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere diallegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazionie gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che sianoidonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 – 01).A fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche fondatosulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare ilcontrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputatoche, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", puòacquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi perprovare il fondamento della tesi difensiva. (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 - 01).Trattandosi di una posizione di onere, non ha, dunque, alcun sensorivendicare il diritto del soggetto accusato al silenzio.5.

Alla stregua di tutto quanto precede, la lacuna della prima sentenzadella Corte di appello è stata colmata sulla base di deduzioni su base indiziariache sono in linea con quelle della sentenza di primo grado, rispetto alla qualequella impugnata costituisce una c.d. doppia conforme, sicché esse si integranoreciprocamente, dando vita ad un unitario corpo argomentativo.Del resto, ai fini della offensività del reato, non era necessario avereprova della funzionalità della arma, come già affermato da questa Corte, secondoil principio per cui la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lostrumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordinepubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che nonrisulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperirepezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del06/03/2019, Romano, Rv. 275465 – 01; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013,6.

Conclusivamente, la ricostruzione, su base indiziaria, della dinamicadell’azione delittuosa, con esplicitazione dei plurimi e convergenti elementi che,complessivamente apprezzati, depongono per la autenticità dell’arma, risultaessere esauriente e più che congrua.

Il difensore, insistendo sulla naturameramente congetturale di tale argomentare, si limita ad esprimere il propriogenerico dissenso valutativo.7.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v.

Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, decidendo insede di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza della stessa Corteterritoriale del 25 marzo 2024, disposto dalla Corte di cassazione il 5 febbraio2025, in relazione ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo di cuial capo b), ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell’udienza preliminare di Monza il 9 novembre 2022.La precedente condanna era stata annullata per avere la Corte di appelloomesso ogni motivazione in ordine alle censure della difesa, che aveva lamentatola mancanza di prova della autenticità di detta arma.2. Ha proposto ricorso l’imputato, con un unico motivo, in cui deduceviolazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione al reato didetenzione e porto di arma comune da sparo.L’affermazione di responsabilità è disancorata da elementi probatori certi,essendo del tutto illogica e congetturale la ritenuta autenticità dell’arma stessa,dedotta dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza nonché dalledichiarazioni del teste Cighetti, che ha riferito di una mera somiglianza dellapistola con quella in dotazione alle forze di polizia.Così pure, non possono rilevare gli ulteriori elementi valorizzati insentenza, ossia le modalità organizzate di commissione della rapina, i precedentiascritti all’imputato, la mancata prospettazione da parte dell’imputato che sitrattasse di una pistola giocattolo.3. [OSCURATO:PERSONA] Lori ha fatto pervenirerequisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che diseguito si espongono.2. A seguito dell’annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questaCorte con sentenza n. 9612 del 5/02/2025, per non avere la pregressa decisionedella Corte di appello dato risposta alle deduzioni difensive sulla mancanza diprova della autenticità dell’arma, la Corte di merito ha delineato un quadroindiziario costituito da plurimi elementi, ritenuti univocamente conducenti nelsenso che non si trattasse di una mera replica.3. La sentenza impugnata attribuisce valore indiziario anzitutto alledichiarazioni dei testi oculari, i quali non hanno espresso alcun dubbio in ordineal fatto che l’arma fosse autentica e funzionante; tra questi di particolare rilievola testimonianza della persona offesa Cighetti, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA].,al quale fu intimata la consegna della cassa, che ebbe modo di vedere la pistolada distanza ravvicinata, ed ebbe a riferire che la stessa era “simile” – difficile chepotesse esprimersi in termini di certezza, trattandosi di un comune cittadino – aquella in dotazione alle Forze di polizia, forse di colore più chiaro (grigiosatinato).Nella stessa direzione, sono state lette le immagini dell’impianto divideosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la sequenza della rapinaperpetrata dal ricorrente presso l’esercizio commerciale [OSCURATO:SOCIETA]. e,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la motivazione non può dirsicarente per il solo fatto che di tali immagini la Corte di appello non abbiaindicato specificamente i fotogrammi significativi.Stando agli ulteriori passaggi argomentativi della decisione impugnata,nel senso della autenticità della pistola militano, altresì, le modalità dicommissione del fatto, perpetrato con meditata suddivisione dei ruoli edadeguata predisposizione di mezzi.Si è poi valorizzata l’appartenenza all’imputato e dei correi ad ambienti dielevato spessore criminale. Zampaglione viene descritto come aduso acommettere rapine con armi (dettagliatamene enumerate a pag. 5 dellasentenza): tra queste, di particolare rilievo corroborativo ai fini che quiinteressano, risulta la rapina del 2016 (commessa in epoca significativamenteprossima ai fatti di causa, tant’è che è stato ritenuto il vincolo dellacontinuazione tra le condotte), in cui egli si impossessava con dimestichezzadella pistola Beretta in uso alla guardia giurata ivi presente.Un dato di particolare valenza dimostrativa è costituito, infine, dallamancata prospettazione da parte dell’imputato, nell’immediatezza, chequell’arma fosse una replica.4. Con riguardo a tale ultimo profilo, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione dei principi di diritto secondo cui, nell’ordinamento processualepenale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato suiprincipi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere diallegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazionie gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che sianoidonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 – 01).A fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche fondatosulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare ilcontrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputatoche, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", puòacquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi perprovare il fondamento della tesi difensiva. (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 - 01).Trattandosi di una posizione di onere, non ha, dunque, alcun sensorivendicare il diritto del soggetto accusato al silenzio.5. Alla stregua di tutto quanto precede, la lacuna della prima sentenzadella Corte di appello è stata colmata sulla base di deduzioni su base indiziariache sono in linea con quelle della sentenza di primo grado, rispetto alla qualequella impugnata costituisce una c.d. doppia conforme, sicché esse si integranoreciprocamente, dando vita ad un unitario corpo argomentativo.Del resto, ai fini della offensività del reato, non era necessario avereprova della funzionalità della arma, come già affermato da questa Corte, secondoil principio per cui la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lostrumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordinepubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che nonrisulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperirepezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del06/03/2019, Romano, Rv. 275465 – 01; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013,6. Conclusivamente, la ricostruzione, su base indiziaria, della dinamicadell’azione delittuosa, con esplicitazione dei plurimi e convergenti elementi che,complessivamente apprezzati, depongono per la autenticità dell’arma, risultaessere esauriente e più che congrua. Il difensore, insistendo sulla naturameramente congetturale di tale argomentare, si limita ad esprimere il propriogenerico dissenso valutativo.7. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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