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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08413/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22494-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Bologna, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 75, è elettivamente domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2038/02/2016 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata della controversia, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Bologna, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 75, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; - intimata - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento di un maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni d'imposta 1999 e 2000, con la sentenza impugnata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con ordinanza n. 9090 del 2011, dichiarava improcedibile il ricorso in riassunzione della società contribuente «per carenza di interesse all'impugnazione della sentenza di primo grado favorevole allo stesso», che sosteneva essere divenuta definitiva in quanto l'Ufficio, soccombente in quel grado di giudizio e parte appellante, aveva omesso di proporre appello incidentale;- avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava la società intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; - con ordinanza interlocutoria n. 5168 del 2019, depositata in data 21/02/2019, questa Corte, preso atto dell'istanza presentata dalla società contribuente, che manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con nota pervenuta in data 04/06/2019 la società contribuente depositava le domande di definizione agevolata presentata con riferimento ai due avvisi di accertamento impugnati e le rispettive quietanze di versamento della prima rata; - con istanza del 14/12/2020 l'Agenzia delle entrate chiedeva la fissazione dell'udienza di trattazione della causa stante il diniego delle domande di definizione agevolata presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., adottato con provvedimenti notificati alla società contribuente in data 21/07/2020; - con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate in data 20/10/2020, la società contribuente impugnava i predetti provvedimenti di diniego e con istanza del 29/12/2020 chiedeva fissarsi l'udienza di trattazione del ricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che:

1. Va preliminarmente esaminato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego di definizione agevolata della controversia che l'Agenzia delle entrate ha adottato ritenendo insufficienti gli importi indicati dalla società contribuente nelle istanze di condono nella misura del 5 per cento anziché del 15 per cento.

Secondo l'amministrazione finanziaria nel caso di specie, avendo questa Corte accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate con ordinanza n. 9090 del 2011, non era applicabile il disposto di cui al comma 2-ter dell'art. 6, del d.l. 119 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 132 del 2018, che consente di definire le controversie tributarie pendenti dinanzi questa Corte, mediante il versamento del 5 per cento del valore delle stesse, ma alla sola condizione della totale soccombenza dell'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, trovando altrimenti applicazione il disposto di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), del citato decreto legge.

2. La ricorrente censura tale interpretazione sostenendo, nel ricorso avverso i provvedimenti di diniego, che l'Agenzia delle entrate era rimasta soccombente sia in primo grado, sia in secondo grado nel giudizio di rinvio.

3. La tesi non è condivisibile in quanto la norma, che va interpretata restrittivamente apportando una deroga alla disciplina generale, consente la riduzione al 5 per cento dell'importo dovuto dalla parte contribuente per definire la controversia, alla sola condizione che, per quelle pendenti dinanzi questa Corte, l'Agenzia delle entrate sia rimasta soccombente in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso, ovviamente, quello di legittimità che abbia accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria e disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova pronuncia.

3.1. In tal senso depone la lettera della legge secondo cui «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio», dai quali non può escludersi il giudizio celebrato dinanzi la Corte conclusosi favorevolmente per l'Agenzia delle entrate con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, come deve peraltro desumersi dal disposto del comma 1 che, nell'individuare le controversie definibili, fa espresso riferimento anche a quelle ««pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio».

4. Il rigetto del ricorso avverso il diniego della definizione agevolata della controversia, comporta l'esame dei motivi di ricorso - principale ed incidentale - avverso la sentenza pronunciata dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio.

5. Col ricorso principale la difesa erariale censura - per violazioni di norme processuali (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e precisamente per violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992, 393 e 394, anche in relazione agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. - la sentenza d'appello, là dove ha ritenuto improcedibile il ricorso in riassunzione proposto dalla società contribuente per carenza di interesse della stessa, che era risultata vincitrice nel giudizio dinanzi alla CTP (primo motivo), la cui statuizione, in mancanza di appello incidentale dell'Ufficio finanziario, era divenuta definitiva (secondo motivo).

6. Col ricorso incidentale la società controricorrente deduce le medesime violazioni di norme processuali, per avere la CTR escluso l'interesse della società contribuente alla riassunzione del giudizio a seguito del rinvio operato da questa Corte con la sopra citata ordinanza, e dichiarato l'improcedibilità del ricorso in riassunzione (primo motivo) anche con motivazione erronea, contraddittoria ed illogica (secondo motivo).

7. I motivi di ricorso, sia principale che incidentale, diretti a censurare una statuizione di appello chiaramente sfavorevole ad entrambe le parti processuali, possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono le medesime questioni.

7.1. Al riguardo pare opportuno ricordare il principio giurisprudenziale in base al quale «Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013, Rv. 627058; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23049 del 11/11/2015, Rv. 637153; sugli effetti della mancata riassunzione del processo, v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016, Rv. 638661; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017, Rv. 644710).

7.2. E', quindi, evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici di appello nel ritenere, discostandosi dal superiore principio, la mancanza d'interesse della società contribuente alla riassunzione del giudizio che, «in assenza di appello incidentale dal parte dell'ufficio», avrebbe comportato la «salvezza della sentenza di primo grado».

7.3. Analogamente errata è la statuizione di merito là dove ha ritenuto che fosse onere dell'Ufficio finanziario, originaria parte appellante, proporre appello incidentale «in reiterazione della precedente impugnazione della sentenza di primo grado».

Invero, l'art. 63 d.lgs. n. 546/92, dettato in tema di "giudizio di rinvio", che contiene significativi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale processuale civile, al comma 4 stabilisce che «nel giudizio di rinvio "le parti conservano la stessa posizione processuale" del procedimento in cui "è stata pronunciata la sentenza cassata" e, quindi, non della sola fase di legittimità, ma dell'intero procedimento, e che le stesse "non possono formulare richieste diverse da quelle prese" in precedenza (Cass. n. 16871 del 2003, n. 14616 del 2003).

Da quanto detto deriva che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, ma la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi e quindi il suo ambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili (Cass. 16871 del 2003); le parti, inoltre, conservano la medesima posizione processuale».

«L'atto di riassunzione, pertanto, è, di per sé, sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata, con la conseguenza che deve intendersi riproposta la domanda originaria e su questa deve provvedere il giudice di rinvio indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Cass. n. 6828 del 13/7/98).

E ciò in quanto, in forza di quanto previsto dagli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e dagli artt. 392 cod. proc. civ., 394 cod. proc. civ. e 414 cod. proc. civ., deve escludersi che, ai fini della validità dell'atto di riassunzione, sia richiesta una specifica indicazione del petitum, essendo sufficiente invece, a detti fini, che in tale atto siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione (Cass. n. 3257 del 29/5/1985)» (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8936 del 11/04/2018, Rv. 647822).

7.4. Da quanto detto consegue che per effetto della riassunzione, benché effettuata ad opera della società contribuente appellata, le parti riacquistavano l'originaria posizione processuale e, quindi, l'Agenzia delle entrate quella di parte appellante, con la conseguenza che sulla stessa non incombeva alcun onere di proporre appello incidentale perché il giudice del rinvio pronunciasse nel merito.

8. In estrema sintesi, in accoglimento di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR perché decida nel merito nella causa riassunta e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia; accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22494-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Bologna, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 75, è elettivamente domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2038/02/2016 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonché sul ricorso avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata della controversia, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Bologna, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 75, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; - intimata - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento di un maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni d'imposta 1999 e 2000, con la sentenza impugnata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con ordinanza n. 9090 del 2011, dichiarava improcedibile il ricorso in riassunzione della società contribuente «per carenza di interesse all'impugnazione della sentenza di primo grado favorevole allo stesso», che sosteneva essere divenuta definitiva in quanto l'Ufficio, soccombente in quel grado di giudizio e parte appellante, aveva omesso di proporre appello incidentale;- avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava la società intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; - con ordinanza interlocutoria n. 5168 del 2019, depositata in data 21/02/2019, questa Corte, preso atto dell'istanza presentata dalla società contribuente, che manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con nota pervenuta in data 04/06/2019 la società contribuente depositava le domande di definizione agevolata presentata con riferimento ai due avvisi di accertamento impugnati e le rispettive quietanze di versamento della prima rata; - con istanza del 14/12/2020 l'Agenzia delle entrate chiedeva la fissazione dell'udienza di trattazione della causa stante il diniego delle domande di definizione agevolata presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., adottato con provvedimenti notificati alla società contribuente in data 21/07/2020; - con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate in data 20/10/2020, la società contribuente impugnava i predetti provvedimenti di diniego e con istanza del 29/12/2020 chiedeva fissarsi l'udienza di trattazione del ricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego di definizione agevolata della controversia che l'Agenzia delle entrate ha adottato ritenendo insufficienti gli importi indicati dalla società contribuente nelle istanze di condono nella misura del 5 per cento anziché del 15 per cento. Secondo l'amministrazione finanziaria nel caso di specie, avendo questa Corte accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate con ordinanza n. 9090 del 2011, non era applicabile il disposto di cui al comma 2-ter dell'art. 6, del d.l. 119 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 132 del 2018, che consente di definire le controversie tributarie pendenti dinanzi questa Corte, mediante il versamento del 5 per cento del valore delle stesse, ma alla sola condizione della totale soccombenza dell'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, trovando altrimenti applicazione il disposto di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), del citato decreto legge. 2. La ricorrente censura tale interpretazione sostenendo, nel ricorso avverso i provvedimenti di diniego, che l'Agenzia delle entrate era rimasta soccombente sia in primo grado, sia in secondo grado nel giudizio di rinvio. 3. La tesi non è condivisibile in quanto la norma, che va interpretata restrittivamente apportando una deroga alla disciplina generale, consente la riduzione al 5 per cento dell'importo dovuto dalla parte contribuente per definire la controversia, alla sola condizione che, per quelle pendenti dinanzi questa Corte, l'Agenzia delle entrate sia rimasta soccombente in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso, ovviamente, quello di legittimità che abbia accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria e disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova pronuncia. 3.1. In tal senso depone la lettera della legge secondo cui «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio», dai quali non può escludersi il giudizio celebrato dinanzi la Corte conclusosi favorevolmente per l'Agenzia delle entrate con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, come deve peraltro desumersi dal disposto del comma 1 che, nell'individuare le controversie definibili, fa espresso riferimento anche a quelle ««pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio». 4. Il rigetto del ricorso avverso il diniego della definizione agevolata della controversia, comporta l'esame dei motivi di ricorso - principale ed incidentale - avverso la sentenza pronunciata dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio. 5. Col ricorso principale la difesa erariale censura - per violazioni di norme processuali (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) e precisamente per violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992, 393 e 394, anche in relazione agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. - la sentenza d'appello, là dove ha ritenuto improcedibile il ricorso in riassunzione proposto dalla società contribuente per carenza di interesse della stessa, che era risultata vincitrice nel giudizio dinanzi alla CTP (primo motivo), la cui statuizione, in mancanza di appello incidentale dell'Ufficio finanziario, era divenuta definitiva (secondo motivo). 6. Col ricorso incidentale la società controricorrente deduce le medesime violazioni di norme processuali, per avere la CTR escluso l'interesse della società contribuente alla riassunzione del giudizio a seguito del rinvio operato da questa Corte con la sopra citata ordinanza, e dichiarato l'improcedibilità del ricorso in riassunzione (primo motivo) anche con motivazione erronea, contraddittoria ed illogica (secondo motivo). 7. I motivi di ricorso, sia principale che incidentale, diretti a censurare una statuizione di appello chiaramente sfavorevole ad entrambe le parti processuali, possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono le medesime questioni. 7.1. Al riguardo pare opportuno ricordare il principio giurisprudenziale in base al quale «Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16689 del 03/07/2013, Rv. 627058; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23049 del 11/11/2015, Rv. 637153; sugli effetti della mancata riassunzione del processo, v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 556 del 15/01/2016, Rv. 638661; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9521 del 12/04/2017, Rv. 644710). 7.2. E', quindi, evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici di appello nel ritenere, discostandosi dal superiore principio, la mancanza d'interesse della società contribuente alla riassunzione del giudizio che, «in assenza di appello incidentale dal parte dell'ufficio», avrebbe comportato la «salvezza della sentenza di primo grado». 7.3. Analogamente errata è la statuizione di merito là dove ha ritenuto che fosse onere dell'Ufficio finanziario, originaria parte appellante, proporre appello incidentale «in reiterazione della precedente impugnazione della sentenza di primo grado». Invero, l'art. 63 d.lgs. n. 546/92, dettato in tema di "giudizio di rinvio", che contiene significativi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale processuale civile, al comma 4 stabilisce che «nel giudizio di rinvio "le parti conservano la stessa posizione processuale" del procedimento in cui "è stata pronunciata la sentenza cassata" e, quindi, non della sola fase di legittimità, ma dell'intero procedimento, e che le stesse "non possono formulare richieste diverse da quelle prese" in precedenza (Cass. n. 16871 del 2003, n. 14616 del 2003). Da quanto detto deriva che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, ma la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi e quindi il suo ambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili (Cass. 16871 del 2003); le parti, inoltre, conservano la medesima posizione processuale». «L'atto di riassunzione, pertanto, è, di per sé, sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata, con la conseguenza che deve intendersi riproposta la domanda originaria e su questa deve provvedere il giudice di rinvio indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Cass. n. 6828 del 13/7/98). E ciò in quanto, in forza di quanto previsto dagli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e dagli artt. 392 cod. proc. civ., 394 cod. proc. civ. e 414 cod. proc. civ., deve escludersi che, ai fini della validità dell'atto di riassunzione, sia richiesta una specifica indicazione del petitum, essendo sufficiente invece, a detti fini, che in tale atto siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione (Cass. n. 3257 del 29/5/1985)» (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8936 del 11/04/2018, Rv. 647822). 7.4. Da quanto detto consegue che per effetto della riassunzione, benché effettuata ad opera della società contribuente appellata, le parti riacquistavano l'originaria posizione processuale e, quindi, l'Agenzia delle entrate quella di parte appellante, con la conseguenza che sulla stessa non incombeva alcun onere di proporre appello incidentale perché il giudice del rinvio pronunciasse nel merito. 8. In estrema sintesi, in accoglimento di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR perché decida nel merito nella causa riassunta e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia; accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA]
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