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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23903/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

14/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza di condanna delG.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parzialmente riformata dallaCorte d’appello di Milano con sentenza del 16.12.2026;Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta in quanto fondatasu “plurime censure di merito” e, dunque, su vizi “che dovevano esseresottoposti al vaglio della Corte di cassazione”;Evidenziato che anche l’odierno ricorso sèguita a proporre censure relative allamancanza di prova degli elementi costitutivi del reato per cui [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato in sede di cognizione (precisando, peraltro, che era stato presentatoil ricorso per cassazione anche nella fase di merito, ma era stato rigettato) e nonconsidera evidentemente che in sede di esecuzione la revoca di una sentenzapassata in giudicato è prevista dal solo art. 673 cod. proc. pen. per il limitatocaso di abolizione del reato;[OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile permanifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza di condanna delG.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parzialmente riformata dallaCorte d’appello di Milano con sentenza del 16.12.2026;Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta in quanto fondatasu “plurime censure di merito” e, dunque, su vizi “che dovevano esseresottoposti al vaglio della Corte di cassazione”;Evidenziato che anche l’odierno ricorso sèguita a proporre censure relative allamancanza di prova degli elementi costitutivi del reato per cui [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato in sede di cognizione (precisando, peraltro, che era stato presentatoil ricorso per cassazione anche nella fase di merito, ma era stato rigettato) e nonconsidera evidentemente che in sede di esecuzione la revoca di una sentenzapassata in giudicato è prevista dal solo art. 673 cod. proc. pen. per il limitatocaso di abolizione del reato;[OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile permanifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris