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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26119/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte dì appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna per i reati di evasione e di furto pluriaggravato, pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto costituito da deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Con riguardo al reato di evasione, il ricorrente prospetta si sia trattato solo di un allontanamento momentaneo e per poche decine di metri, circostanza in fatto che, in ogni caso, non rende meno grave l'avvenuto allontanamento.

Sul reato di furto, invece, il ricorso prospetta una doglianza in contrasto con il dato normativo, atteso che il contestato reato fuoriesce dal rango edittale previsto per il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, in forza della quale la pena non può superare, nel minimo, gli anni due, a fronte degli anni tre previsti nel caso di specie ai sensi dell'art. 625, co. 3, cod.

Pen.; e fuoriesce anche dal rango in precedenza previsto della pena massima di cinque anni, tenuto conto delle due aggravanti contestate e ravvisate in relazione al furto; e comunque i fatti non sono stati ritenuti con congrua motivazione di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte dì appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna per i reati di evasione e di furto pluriaggravato, pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto costituito da deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Con riguardo al reato di evasione, il ricorrente prospetta si sia trattato solo di un allontanamento momentaneo e per poche decine di metri, circostanza in fatto che, in ogni caso, non rende meno grave l'avvenuto allontanamento. Sul reato di furto, invece, il ricorso prospetta una doglianza in contrasto con il dato normativo, atteso che il contestato reato fuoriesce dal rango edittale previsto per il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, in forza della quale la pena non può superare, nel minimo, gli anni due, a fronte degli anni tre previsti nel caso di specie ai sensi dell'art. 625, co. 3, cod. Pen.; e fuoriesce anche dal rango in precedenza previsto della pena massima di cinque anni, tenuto conto delle due aggravanti contestate e ravvisate in relazione al furto; e comunque i fatti non sono stati ritenuti con congrua motivazione di lieve entità; Ritenuto, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris