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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 15437/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova harigettato la richiesta di concessione delle misure alternative ex artt. 47, 47-ter e 50 legge 26luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni cinque, mesisette e giorni ventotto dieci di reclusione (con fine pena fissato al 13/06/2027 e inflittagli perfatti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti), sottolineando trattarsi di unsoggetto ancora socialmente pericoloso, la cui posizione presenta criticità, sia quantoall’effettività del domicilio destinato all’esecuzione della pena, sia quanto alla posizionelavorativa.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per esser stata fornita la disponibilità del fratello del condannato ad ospitarequest’ultimo, nonché per esser stata acquisita la disponibilità di una struttura a procedereall’inserimento lavorativo del soggetto.3.

Trattasi di censure del tutto aspecifiche e prive di una apprezzabile esposizionedelle ragioni poste a fondamento delle stesse, sia quanto a indicazione dei profili normativiasseritamente violati, sia quanto al riferimento ai relativi elementi fattuali; la critica difensiva,in sostanza, si riduce alla semplice contestazione delle conclusioni sussunte nell’avversataordinanza.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova harigettato la richiesta di concessione delle misure alternative ex artt. 47, 47-ter e 50 legge 26luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni cinque, mesisette e giorni ventotto dieci di reclusione (con fine pena fissato al 13/06/2027 e inflittagli perfatti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti), sottolineando trattarsi di unsoggetto ancora socialmente pericoloso, la cui posizione presenta criticità, sia quantoall’effettività del domicilio destinato all’esecuzione della pena, sia quanto alla posizionelavorativa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo l’erroneità dell’impugnato provvedimento ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per esser stata fornita la disponibilità del fratello del condannato ad ospitarequest’ultimo, nonché per esser stata acquisita la disponibilità di una struttura a procedereall’inserimento lavorativo del soggetto.3. Trattasi di censure del tutto aspecifiche e prive di una apprezzabile esposizionedelle ragioni poste a fondamento delle stesse, sia quanto a indicazione dei profili normativiasseritamente violati, sia quanto al riferimento ai relativi elementi fattuali; la critica difensiva,in sostanza, si riduce alla semplice contestazione delle conclusioni sussunte nell’avversataordinanza.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris