CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26651/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20681/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 252, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1018/2021 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 18.5.2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11