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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45709/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente un vizio di motivazione per omessa illustrazione delle ragioni dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente un vizio di motivazione per omessa illustrazione delle ragioni dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10
Sentenza Cassazione n. 45709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris