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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30824/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p presso il Tribunale di Rimini ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., all'esito di giudizio abbreviato.

Nel dettaglio l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] perché, con colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 141, comma 4, e 191, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), alla guida di un'autovettura, nel percorrere una strada rettilinea a due corsie per senso di marcia e omettendo di moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi, ha investito l'anziana persona offesa intenta a attraversare a piedi la carreggiata da sinistra verso destra, ancorché non utilizzando gli appositi attraversamenti pedonali, con conseguenti lesioni personali conducenti al decesso della stessa.

2. Avverso la sentenza d'appello Nicoletti ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge, con riferimento ai criteri di valutazione della colpa generica e di quella specifica, nonché apoditticità e contraddittorietà della motivazione.

Si evidenzia che la Corte territoriale, contraddittoriamente, avrebbe ritenuto, da un lato, la vettura procedere a bassissima velocità in condizioni non avverse e, dall'altro, nel riconoscere profili di colpa, sostenuto che l'imputato avrebbe dovuto ulteriormente moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi in ragione delle avverse condizioni di tempo e di luogo.

Per il ricorrente, poi, la motivazione sarebbe apodittica in ordine al punto relativo alla ritenuta mancata interruzione del nesso causale, tra la condotta colposa dell'autista e l'evento, nonostante l'attraversamento repentino della persona offesa senza l'utilizzo delle apposite strisce pedonali.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale confermato la statuizione di primo grado con riferimento all'applicata sanzione amministrativa di cui all'art. 221 cod. strada, non essendo essa stata accertata dagli organi amministrativi a ciò deputati.

3. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È manifestamente infondato, laddove non aspecifico e meramente ripetitivo delle censure d'appello, il primo motivo, con il quale si prospettano violazioni di legge oltre che vizi di contraddittorietà e apoditticità della motivazione, rispettivamente, circa l'accertamento della colpa e la ritenuta assenza di interruzione del nesso causale nonostante la condotta colposa della persona offesa.

2.1. Con motivazione non solo corretta in diritto ma anche congrua, coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha difatti ricostruito la dinamica del sinistro oltre che individuato la condotta colposa dell'imputato che ha condotto all'evento in forza di una seriazione causale ritenuta non interrotta dalla condotta del pedone.

Chiarito che si trattava di strada rettilinea a più corsie, con idonea illuminazione pubblica e che le condizioni di traffico erano normali ma pioveva e c'era vento, è stato accertato che il pedone, ottantenne, vestito di scuro e con ombrello aperto, è stato attinto, dalla parte destra della vettura e in prossimità della linea di mezzeria, nell'atto di attraversare da sinistra verso destra, ancorché senza l'utilizzo delle apposite strisce pedonali presenti a circa 50 m di distanza dal punto d'impatto.

2.2. Quanto all'addebito a titolo di colpa, il giudice d'appello ha valorizzato non solo l'imprudenza tenuta dall'autista che avrebbe dovuto tenere una condotta di guida improntata alla massima prudenza anche in ragione delle condizioni di luogo e di tempo avverse, in considerazione del forte vento e della pioggia, ma anche la violazione delle specifiche norme cautelari volte proprio a evitare il rischio invece concretizzatosi, di cui agli artt. 141, comma 4, e 191, comma 3, cod. strada, e quindi, moderare ulteriormente la già bassissima velocità e all'occorrenza arrestare la marcia per adeguarsi alle dette condizioni e alla presenza di strisce pedonali in una strada cittadina.

2.3. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, infine, tutt'altro che apodittica si è mostrata la motivazione nell'escludere, nella specie, l'interruzione del nesso causale, tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, nonostante la condotta colposa della persona offesa consistita nel mancato utilizzo dell'apposito attraversamento pedonale, avendo peraltro il giudice d'appello mostrato di essersi sul punto adeguato ai più recenti principi governanti la specifica materia.

2.3.1. In termini generali, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore.

Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa attribuirsi, secondo le condizioni del caso, una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931-01).

2.3.2. Più nel dettaglio, per quanto il sempre ribadito principio sia stato ancora perpetuato («in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo: ex plurimis, Se. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929-01), non poche decisioni, difatti, sulla scorta dell'insegnamento di Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, adottano una impostazione non del tutto coincidente, sostenendo che il comportamento del soggetto passivo del reato o del terzo, per poter essere ritenuto causa da sola sufficiente a cagionare l'evento deve aver introdotto nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico. 2.3.3.

In particolare, come di recente chiarito da Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, si vuole significare che, almeno in alcuni casi, la prevedibilità o l'imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l'innesco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte.

Ne consegue, che ai fini che si stanno considerando, non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta attesa (quella corretta) e condotta concreta (scorretta) del soggetto passivo del reato.

Ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico; il che, in questa sede, significa dare risposta al quesito se sul tema sia stata resa dai giudici di merito una motivazione priva di taluno dei vizi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 2.3.4.

Orbene, la sentenza impugnata è sul punto immune da censure.

La Corte di merito ha difatti sostanzialmente escluso, con riguardo alle concrete circostanze del caso specifico, che il comportamento del pedone, consistente nell'attraversamento eseguito senza l'utilizzo delle strisce pedonali, abbia integrato un evento tale da innescare un rischio la cui gestione non fosse nella specie affidata all'automobilista, procedente su strada cittadina e in prossimità di strisce pedonali, tanto da interrompere il nesso di causalità.

Nel dettaglio, la sentenza, prendendo in considerazione le deduzioni difensive, ha escluso una condotta dell'ottantenne persona offesa, repentina e improvvisa tanto da assurgere a causa interruttiva del nesso eziologico, in un contesto ove, peraltro, come è emerso dalla stessa sentenza, vi era nei pressi un attraversamento pedonale tale da allertare gli automobilisti della presenza di pedoni.

È stato in particolare argomentato dalla circostanza per la quale il pedone provenisse dalla sinistra dell'auto e si trovasse, al momento dell'impatto, non in prossimità del ciglio della strada bensì già circa a metà carreggiata, in uno con il punto d'impatto, in quanto individuato nel lato destro della vettura (fanale e specchietto).

Si mostra dunque esente dai dedotti vizi l'apparato argomentativo sotteso all'esclusione dell'eccentricità del rischio che l'imputato era nella specie chiamato a gestire.

Il pedone, difatti, era pur sempre intento ad attraversare a piedi la strada e senza tenere condotte del tutto estranee all'uso ordinario della stessa, mentre l'aver attraversato senza l'utilizzo delle apposite strisce ha concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale.

3. Parimenti inammissibile (per manifesta infondatezza) è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado con riferimento alla sanzione amministrativa applicata ex art. 221 cod. strada.

La censura in esame, oltre a proporre una lettura dell'art. 221 cod. strada che non trova rispondenza nella stessa connessione logica, oltre che grammaticale, delle parole di cui alla norma, si scontra con un principio già sancito dalla Suprema Corte.

In caso di connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo, nell'attuale fattispecie tra l'omicidio colposo e le violazioni degli artt. 141 e 191 cod. strada, difatti, il giudice competente a conoscere del primo è anche competente a decidere sulla violazione non costituente reato e a applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale, diversamente da quanto accaduto nella specie, si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità ovvero si arresti in conseguenza di un provvedimento di archiviazione, il quale, ancorché assunto allo stato degli atti, ha valenza definitoria, facendo venir meno la pendenza del procedimento stesso, con conseguente ripristino della cognizione del giudice civile (in merito si vedano Sez. 1, n. 50493 del 23/10/2019, Rv. 277826-01, e Sez.

U, n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217018-01).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p presso il Tribunale di Rimini ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., all'esito di giudizio abbreviato. Nel dettaglio l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] perché, con colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 141, comma 4, e 191, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»), alla guida di un'autovettura, nel percorrere una strada rettilinea a due corsie per senso di marcia e omettendo di moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi, ha investito l'anziana persona offesa intenta a attraversare a piedi la carreggiata da sinistra verso destra, ancorché non utilizzando gli appositi attraversamenti pedonali, con conseguenti lesioni personali conducenti al decesso della stessa. 2. Avverso la sentenza d'appello Nicoletti ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge, con riferimento ai criteri di valutazione della colpa generica e di quella specifica, nonché apoditticità e contraddittorietà della motivazione. Si evidenzia che la Corte territoriale, contraddittoriamente, avrebbe ritenuto, da un lato, la vettura procedere a bassissima velocità in condizioni non avverse e, dall'altro, nel riconoscere profili di colpa, sostenuto che l'imputato avrebbe dovuto ulteriormente moderare la velocità e all'occorrenza fermarsi in ragione delle avverse condizioni di tempo e di luogo. Per il ricorrente, poi, la motivazione sarebbe apodittica in ordine al punto relativo alla ritenuta mancata interruzione del nesso causale, tra la condotta colposa dell'autista e l'evento, nonostante l'attraversamento repentino della persona offesa senza l'utilizzo delle apposite strisce pedonali. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale confermato la statuizione di primo grado con riferimento all'applicata sanzione amministrativa di cui all'art. 221 cod. strada, non essendo essa stata accertata dagli organi amministrativi a ciò deputati. 3. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato, laddove non aspecifico e meramente ripetitivo delle censure d'appello, il primo motivo, con il quale si prospettano violazioni di legge oltre che vizi di contraddittorietà e apoditticità della motivazione, rispettivamente, circa l'accertamento della colpa e la ritenuta assenza di interruzione del nesso causale nonostante la condotta colposa della persona offesa. 2.1. Con motivazione non solo corretta in diritto ma anche congrua, coerente e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha difatti ricostruito la dinamica del sinistro oltre che individuato la condotta colposa dell'imputato che ha condotto all'evento in forza di una seriazione causale ritenuta non interrotta dalla condotta del pedone. Chiarito che si trattava di strada rettilinea a più corsie, con idonea illuminazione pubblica e che le condizioni di traffico erano normali ma pioveva e c'era vento, è stato accertato che il pedone, ottantenne, vestito di scuro e con ombrello aperto, è stato attinto, dalla parte destra della vettura e in prossimità della linea di mezzeria, nell'atto di attraversare da sinistra verso destra, ancorché senza l'utilizzo delle apposite strisce pedonali presenti a circa 50 m di distanza dal punto d'impatto. 2.2. Quanto all'addebito a titolo di colpa, il giudice d'appello ha valorizzato non solo l'imprudenza tenuta dall'autista che avrebbe dovuto tenere una condotta di guida improntata alla massima prudenza anche in ragione delle condizioni di luogo e di tempo avverse, in considerazione del forte vento e della pioggia, ma anche la violazione delle specifiche norme cautelari volte proprio a evitare il rischio invece concretizzatosi, di cui agli artt. 141, comma 4, e 191, comma 3, cod. strada, e quindi, moderare ulteriormente la già bassissima velocità e all'occorrenza arrestare la marcia per adeguarsi alle dette condizioni e alla presenza di strisce pedonali in una strada cittadina. 2.3. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, infine, tutt'altro che apodittica si è mostrata la motivazione nell'escludere, nella specie, l'interruzione del nesso causale, tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, nonostante la condotta colposa della persona offesa consistita nel mancato utilizzo dell'apposito attraversamento pedonale, avendo peraltro il giudice d'appello mostrato di essersi sul punto adeguato ai più recenti principi governanti la specifica materia. 2.3.1. In termini generali, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è difatti tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa attribuirsi, secondo le condizioni del caso, una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931-01). 2.3.2. Più nel dettaglio, per quanto il sempre ribadito principio sia stato ancora perpetuato («in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo: ex plurimis, Se. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929-01), non poche decisioni, difatti, sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, adottano una impostazione non del tutto coincidente, sostenendo che il comportamento del soggetto passivo del reato o del terzo, per poter essere ritenuto causa da sola sufficiente a cagionare l'evento deve aver introdotto nella sequenza degli antecedenti un rischio eccentrico. 2.3.3. In particolare, come di recente chiarito da Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata, si vuole significare che, almeno in alcuni casi, la prevedibilità o l'imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l'innesco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte. Ne consegue, che ai fini che si stanno considerando, non è di per sé rilevante il grado di divergenza tra condotta attesa (quella corretta) e condotta concreta (scorretta) del soggetto passivo del reato. Ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico; il che, in questa sede, significa dare risposta al quesito se sul tema sia stata resa dai giudici di merito una motivazione priva di taluno dei vizi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 2.3.4. Orbene, la sentenza impugnata è sul punto immune da censure. La Corte di merito ha difatti sostanzialmente escluso, con riguardo alle concrete circostanze del caso specifico, che il comportamento del pedone, consistente nell'attraversamento eseguito senza l'utilizzo delle strisce pedonali, abbia integrato un evento tale da innescare un rischio la cui gestione non fosse nella specie affidata all'automobilista, procedente su strada cittadina e in prossimità di strisce pedonali, tanto da interrompere il nesso di causalità. Nel dettaglio, la sentenza, prendendo in considerazione le deduzioni difensive, ha escluso una condotta dell'ottantenne persona offesa, repentina e improvvisa tanto da assurgere a causa interruttiva del nesso eziologico, in un contesto ove, peraltro, come è emerso dalla stessa sentenza, vi era nei pressi un attraversamento pedonale tale da allertare gli automobilisti della presenza di pedoni. È stato in particolare argomentato dalla circostanza per la quale il pedone provenisse dalla sinistra dell'auto e si trovasse, al momento dell'impatto, non in prossimità del ciglio della strada bensì già circa a metà carreggiata, in uno con il punto d'impatto, in quanto individuato nel lato destro della vettura (fanale e specchietto). Si mostra dunque esente dai dedotti vizi l'apparato argomentativo sotteso all'esclusione dell'eccentricità del rischio che l'imputato era nella specie chiamato a gestire. Il pedone, difatti, era pur sempre intento ad attraversare a piedi la strada e senza tenere condotte del tutto estranee all'uso ordinario della stessa, mentre l'aver attraversato senza l'utilizzo delle apposite strisce ha concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale. 3. Parimenti inammissibile (per manifesta infondatezza) è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado con riferimento alla sanzione amministrativa applicata ex art. 221 cod. strada. La censura in esame, oltre a proporre una lettura dell'art. 221 cod. strada che non trova rispondenza nella stessa connessione logica, oltre che grammaticale, delle parole di cui alla norma, si scontra con un principio già sancito dalla Suprema Corte. In caso di connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo, nell'attuale fattispecie tra l'omicidio colposo e le violazioni degli artt. 141 e 191 cod. strada, difatti, il giudice competente a conoscere del primo è anche competente a decidere sulla violazione non costituente reato e a applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale, diversamente da quanto accaduto nella specie, si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità ovvero si arresti in conseguenza di un provvedimento di archiviazione, il quale, ancorché assunto allo stato degli atti, ha valenza definitoria, facendo venir meno la pendenza del procedimento stesso, con conseguente ripristino della cognizione del giudice civile (in merito si vedano Sez. 1, n. 50493 del 23/10/2019, Rv. 277826-01, e Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217018-01). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
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