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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19596/2026

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scana n. 1203/2024 depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte, a termini dell’art. 380-ter c.p.c., del PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Con avviso di accertamento n.

T8H03T100411/2022, emesso per l’anno2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delleEntrate recuperava a tassazione IVA per € 539.000, disconoscendone ladetrazione in quanto relativa a fatture – emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – ritenute oggettivamente inesistenti.Con separato atto di contestazione n.

T8HCOT100412/2022, oggetto delpresente giudizio, notificato in data 23 dicembre 2022, l’Ufficio applicava lasanzione per l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, pari al 25%dell’ammontare dei componenti negativi, prevista dall’art. 8 comma 2, deld.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, adita dalla societàcontribuente, respingeva il ricorso ritenendo che le operazioni contestatefossero inesistenti e che l’amministrazione non fosse decaduta dal potere diirrogare le sanzioni, operando il raddoppio del termine per la pendenza delprocedimento penale, in quanto sanzioni collegate all’accertamento deltributo.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, adita dallasocietà contribuente, accoglieva l’appello, ritenendo decadutal’amministrazione dal potere di irrogare la sanzione in ragionedell’inapplicabilità del raddoppio del termine, trattandosi di una sanzionenon collegata al tributo e pertanto soggetto al termine quinquennale di cuiall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e non a quello proprio del tributo, ossiaNumero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026delle imposte sui redditi, ivi inclusa la disciplina del c.d. raddoppio di cui alcomma 3 dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more dell’udienza, la società contribuente ha avanzato istanza diriunione del presente al procedimento a quello recante n. 7839/2025 diR.G.C., relativo all’avviso di accertamento n.

T8H03T100411/2022, emessodall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’IVA.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione proposta dallacontroricorrente.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevoledurata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.,di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità deisoggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoieffetti.

Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralitàdi giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplatadagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idoneead evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardiconseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essereeffettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazionedell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass., Sez.

Un. n. 8774/2021;Cass. n. 14365/2019).

Nel presente caso non sono dedotte né sussistonodette ragioni.Numero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/20262.

Con il primo e unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 e degliartt.17 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997.2.1.

Sostiene parte ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero erratonel ritenere la sanzione oggetto di censura scollegata dal tributo e dunquesoggetta al termine quinquennale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997.3.

Ritiene, invece, la controricorrente che l’atto di irrogazione della sanzionesia comunque illegittimo perché, considerando la sanzione irrogata comenon legata ad un tributo (interpretazione per la quale propende lacontroricorrente), l’Agenzia delle Entrate sarebbe decaduta dal potere diemetterla, mentre, considerandola legata ad un tributo, la sanzione sarebbestata contestata in modo illegittimo in quanto non irrogata contestualmenteall’accertamento come richiesto dall’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997.4.

Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.4.1.

Come già affermato da questa Corte (Cass., Sez.

V, n. 36886 del26/11/2021; Cass., Sez.

V, n. 20999 del 29/02/2024), il concetto di“sanzioni collegate al tributo” trova un riferimento normativo nell'art. 17,comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo il quale «le sanzioni collegateal tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e conl’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano ilprocedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestualeall'avviso di accertamento o di rettifica».Sebbene la norma richiamata non contenga un'esplicita definizione, dallastessa si evince, tuttavia, che le violazioni sono direttamente riferibili a untributo quando, per il recupero di quest'ultimo, viene emesso, incontestualità, un avviso di accertamento o di rettifica, sicché la violazionepresuppone che la condotta abbia dato luogo, in concreto, ad una evasioned'imposta o, comunque, abbia arrecato un pregiudizio per l'imposizione.Numero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026Se la condotta, invece, si sia limitata a cagionare un pregiudizio per le azionidi controllo da parte dell'ufficio, l'illecito non si associa ad una ripresadell'imponibile, né, in ogni caso, produce un danno per l'erario (ulteriorerispetto all'inosservanza dell'adempimento) e ciò anche se la violazione siaidonea, in potenza, ad arrecare un simile sostanziale pregiudizio.In conclusione, ai fini della nozione in esame, occorre verificare se si trattadi violazioni sostanziali, nel senso che le violazioni “collegate al tributo” sonosolo quelle che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento deltributo.4.2.

Contrariamente a quanto sostengono i giudici di appello, le violazioniaccertate nei confronti della società contribuente sono “collegate al tributo”,oggettivamente inesistenti ex art. 8, comma 2, della l. n. 44 del 2012, sonoviolazioni sostanziali, in quanto sussiste una relazione di pregiudizialitànecessaria tra l’accertamento dell’obbligazione tributaria e la fattispecieillecita correlata all’imposta evasa, nel senso che la condotta illecita èstrumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria (Cass., Sez.

V,n. 18377 del 18/09/2015).4.3.

Nel caso di sanzioni “collegate al tributo”, l’art. 17, comma 1, del d.lgs.n. 472 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis (come modificatodall’art. 23, comma 29, lett. b) del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella l. n.111 del 2011, applicabile dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), impone all’ufficio di adottare ilprocedimento di irrogazione immediata, contestualmente all’avviso diaccertamento o di rettifica, non essendo più prevista in questi casi la facoltàdi optare per il procedimento ordinario di irrogazione della sanzione, di cuiall’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede la previa notifica dell’attodi contestazione dell’illecito tributario.L’Ufficio avrebbe dovuto procedere, quindi, all’irrogazione delle sanzioni conla procedura disciplinata dall’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, comeNumero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026modificata dal d.l. n. 98 del 2011, essendo stato il provvedimento notificatoin data 23/12/2022.4.4.

L’erronea adozione del procedimento ordinario di cui all’art. 16 deld.lgs. n. 472 del 1997, in luogo di quello di cui all’art. 17 del medesimodecreto, tuttavia, non ha determinato alcuna nullità dell’atto di irrogazionedelle sanzioni, in quanto una simile conseguenza non è stata espressamenteprevista dalla norma in questione.Sebbene l’atto impositivo sia una species del provvedimentoamministrativo, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez.

V, n.18448 del 18/09/2015; Cass., Sez.

V, n. 22810 del 9/11/2015, n. 22810),la disciplina dei vizi di nullità degli atti amministrativi, prevista dall'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, non può essere automaticamente traspostain ambito tributario, ma deve essere coordinata con la normativa tributariache costituisce un sottosistema del diritto amministrativo in relazione dispecies a genus, sicché le norme che regolano il procedimentoamministrativo trovano applicazione nel sottosistema, nei limiti in cui nonsiano derogate od incompatibili con le norme di diritto tributario chedisciplinano il procedimento impositivo (Cass., Sez.

V, n. 14733 del27/05/2021).Lo stesso art. 21-septies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, peraltro,collega la nullità del provvedimento amministrativo ai casi in cui lo stesso“manca degli elementi essenziali” o “è viziato da difetto assoluto dinonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.Con particolare riferimento ai vizi del procedimento, poi, occorre ribadireche, affinché l’atto tributario conclusivo sia considerato invalido, inmancanza di una espressa previsione di invalidità, occorre che la violazioneabbia determinato una “divergenza dal modello normativo non certoinnocua o di lieve entità” (Cass., Sez.

V, n. 15331 del 4/07/2014).Numero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026Nella specie, la violazione della disposizione di cui all’art. 17 citato non hacomportato la nullità dell'atto di irrogazione della sanzione, in quanto unasimile conseguenza non è espressamente prevista e non ha determinatoalcuna rilevante divergenza dal modello normativo previsto per l’adozionedel provvedimento, desumibile anche dal fatto che la contribuente non hadedotto quale sia stato il concreto pregiudizio alla propria difesa, che le siaderivato dalla denunciata violazione.4.5.

In definitiva, al momento di irrogazione della sanzionel’amministrazione finanziaria non era decaduta dal relativo potere poiché inrelazione alla sanzione di cui all’art. 8, comma 2, citato è applicabile non iltermine residuale del quinquennio decorrente dalla commissionedell’illecito, ma il diverso termine previsto per l'accertamento dei singolitributi, che include la disciplina del raddoppio in presenza, come nel caso dispecie, di fatti oggetto di obbligo di denunzia ex art. 331 c.p.p. come reatitributari.5.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per unnuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche alregolamento delle spese.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scana n. 1203/2024 depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte, a termini dell’art. 380-ter c.p.c., del PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Con avviso di accertamento n. T8H03T100411/2022, emesso per l’anno2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delleEntrate recuperava a tassazione IVA per € 539.000, disconoscendone ladetrazione in quanto relativa a fatture – emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – ritenute oggettivamente inesistenti.Con separato atto di contestazione n. T8HCOT100412/2022, oggetto delpresente giudizio, notificato in data 23 dicembre 2022, l’Ufficio applicava lasanzione per l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, pari al 25%dell’ammontare dei componenti negativi, prevista dall’art. 8 comma 2, deld.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno, adita dalla societàcontribuente, respingeva il ricorso ritenendo che le operazioni contestatefossero inesistenti e che l’amministrazione non fosse decaduta dal potere diirrogare le sanzioni, operando il raddoppio del termine per la pendenza delprocedimento penale, in quanto sanzioni collegate all’accertamento deltributo.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, adita dallasocietà contribuente, accoglieva l’appello, ritenendo decadutal’amministrazione dal potere di irrogare la sanzione in ragionedell’inapplicabilità del raddoppio del termine, trattandosi di una sanzionenon collegata al tributo e pertanto soggetto al termine quinquennale di cuiall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e non a quello proprio del tributo, ossiaNumero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026delle imposte sui redditi, ivi inclusa la disciplina del c.d. raddoppio di cui alcomma 3 dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more dell’udienza, la società contribuente ha avanzato istanza diriunione del presente al procedimento a quello recante n. 7839/2025 diR.G.C., relativo all’avviso di accertamento n. T8H03T100411/2022, emessodall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’IVA.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione proposta dallacontroricorrente. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevoledurata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.,di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dalrispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità deisoggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoieffetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralitàdi giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplatadagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idoneead evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardiconseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essereeffettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazionedell'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass., Sez. Un. n. 8774/2021;Cass. n. 14365/2019). Nel presente caso non sono dedotte né sussistonodette ragioni.Numero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/20262. Con il primo e unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 e degliartt.17 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997.2.1. Sostiene parte ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero erratonel ritenere la sanzione oggetto di censura scollegata dal tributo e dunquesoggetta al termine quinquennale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997.3. Ritiene, invece, la controricorrente che l’atto di irrogazione della sanzionesia comunque illegittimo perché, considerando la sanzione irrogata comenon legata ad un tributo (interpretazione per la quale propende lacontroricorrente), l’Agenzia delle Entrate sarebbe decaduta dal potere diemetterla, mentre, considerandola legata ad un tributo, la sanzione sarebbestata contestata in modo illegittimo in quanto non irrogata contestualmenteall’accertamento come richiesto dall’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997.4. Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.4.1. Come già affermato da questa Corte (Cass., Sez. V, n. 36886 del26/11/2021; Cass., Sez. V, n. 20999 del 29/02/2024), il concetto di“sanzioni collegate al tributo” trova un riferimento normativo nell'art. 17,comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo il quale «le sanzioni collegateal tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e conl’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano ilprocedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestualeall'avviso di accertamento o di rettifica».Sebbene la norma richiamata non contenga un'esplicita definizione, dallastessa si evince, tuttavia, che le violazioni sono direttamente riferibili a untributo quando, per il recupero di quest'ultimo, viene emesso, incontestualità, un avviso di accertamento o di rettifica, sicché la violazionepresuppone che la condotta abbia dato luogo, in concreto, ad una evasioned'imposta o, comunque, abbia arrecato un pregiudizio per l'imposizione.Numero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026Se la condotta, invece, si sia limitata a cagionare un pregiudizio per le azionidi controllo da parte dell'ufficio, l'illecito non si associa ad una ripresadell'imponibile, né, in ogni caso, produce un danno per l'erario (ulteriorerispetto all'inosservanza dell'adempimento) e ciò anche se la violazione siaidonea, in potenza, ad arrecare un simile sostanziale pregiudizio.In conclusione, ai fini della nozione in esame, occorre verificare se si trattadi violazioni sostanziali, nel senso che le violazioni “collegate al tributo” sonosolo quelle che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento deltributo.4.2. Contrariamente a quanto sostengono i giudici di appello, le violazioniaccertate nei confronti della società contribuente sono “collegate al tributo”,oggettivamente inesistenti ex art. 8, comma 2, della l. n. 44 del 2012, sonoviolazioni sostanziali, in quanto sussiste una relazione di pregiudizialitànecessaria tra l’accertamento dell’obbligazione tributaria e la fattispecieillecita correlata all’imposta evasa, nel senso che la condotta illecita èstrumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria (Cass., Sez. V,n. 18377 del 18/09/2015).4.3. Nel caso di sanzioni “collegate al tributo”, l’art. 17, comma 1, del d.lgs.n. 472 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis (come modificatodall’art. 23, comma 29, lett. b) del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella l. n.111 del 2011, applicabile dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), impone all’ufficio di adottare ilprocedimento di irrogazione immediata, contestualmente all’avviso diaccertamento o di rettifica, non essendo più prevista in questi casi la facoltàdi optare per il procedimento ordinario di irrogazione della sanzione, di cuiall’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, che prevede la previa notifica dell’attodi contestazione dell’illecito tributario.L’Ufficio avrebbe dovuto procedere, quindi, all’irrogazione delle sanzioni conla procedura disciplinata dall’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, comeNumero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026modificata dal d.l. n. 98 del 2011, essendo stato il provvedimento notificatoin data 23/12/2022.4.4. L’erronea adozione del procedimento ordinario di cui all’art. 16 deld.lgs. n. 472 del 1997, in luogo di quello di cui all’art. 17 del medesimodecreto, tuttavia, non ha determinato alcuna nullità dell’atto di irrogazionedelle sanzioni, in quanto una simile conseguenza non è stata espressamenteprevista dalla norma in questione.Sebbene l’atto impositivo sia una species del provvedimentoamministrativo, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. V, n.18448 del 18/09/2015; Cass., Sez. V, n. 22810 del 9/11/2015, n. 22810),la disciplina dei vizi di nullità degli atti amministrativi, prevista dall'art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, non può essere automaticamente traspostain ambito tributario, ma deve essere coordinata con la normativa tributariache costituisce un sottosistema del diritto amministrativo in relazione dispecies a genus, sicché le norme che regolano il procedimentoamministrativo trovano applicazione nel sottosistema, nei limiti in cui nonsiano derogate od incompatibili con le norme di diritto tributario chedisciplinano il procedimento impositivo (Cass., Sez. V, n. 14733 del27/05/2021).Lo stesso art. 21-septies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, peraltro,collega la nullità del provvedimento amministrativo ai casi in cui lo stesso“manca degli elementi essenziali” o “è viziato da difetto assoluto dinonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.Con particolare riferimento ai vizi del procedimento, poi, occorre ribadireche, affinché l’atto tributario conclusivo sia considerato invalido, inmancanza di una espressa previsione di invalidità, occorre che la violazioneabbia determinato una “divergenza dal modello normativo non certoinnocua o di lieve entità” (Cass., Sez. V, n. 15331 del 4/07/2014).Numero registro generale 8073/2025Numero sezionale 3248/2026Numero di raccolta generale 19596/2026Data pubblicazione 13/06/2026Nella specie, la violazione della disposizione di cui all’art. 17 citato non hacomportato la nullità dell'atto di irrogazione della sanzione, in quanto unasimile conseguenza non è espressamente prevista e non ha determinatoalcuna rilevante divergenza dal modello normativo previsto per l’adozionedel provvedimento, desumibile anche dal fatto che la contribuente non hadedotto quale sia stato il concreto pregiudizio alla propria difesa, che le siaderivato dalla denunciata violazione.4.5. In definitiva, al momento di irrogazione della sanzionel’amministrazione finanziaria non era decaduta dal relativo potere poiché inrelazione alla sanzione di cui all’art. 8, comma 2, citato è applicabile non iltermine residuale del quinquennio decorrente dalla commissionedell’illecito, ma il diverso termine previsto per l'accertamento dei singolitributi, che include la disciplina del raddoppio in presenza, come nel caso dispecie, di fatti oggetto di obbligo di denunzia ex art. 331 c.p.p. come reatitributari.5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per unnuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche alregolamento delle spese. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris