CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bresciaaccoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti del rigetto diapplicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i reati di associazione a delinquere e riciclaggio.Il Tribunale disponeva, pertanto, l’applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] massima misura sospendendo l'esecuzione della decisione fino alla suadefinitività.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ammissibilitàdell’appello del pubblico ministero: l’impugnazione sarebbe inammissibile inquanto il pubblico ministero non si sarebbe confrontato con gli argomenti delladecisione di rigetto; l’ordinanza di rigetto avrebbe effettuato una nettadistinzione tra società cartiere e società dotate di reale struttura e di concretaoperatività riconoscendo i gravi indizi solo in relazione agli indagati chesvolgevano la funzione di legali rappresentanti di società fittizie; l'appello nonavrebbe aggiunto alcuna ulteriore argomentazione rispetto a quantorappresentato con la richiesta disattesa dal Giudice per le indagini preliminari,limitandosi a ripeterne il contenuto;2.2. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416 e 648-bis cod.pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei graviindizi di colpevolezza per i reati di associazione a delinquere e riciclaggio; sideduceva (a) che la natura fittizia delle società sarebbe stata dedottaillogicamente dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto attività di direzione ecoordinamento; invero non sarebbe stato dimostrato che le società “schermo”fossero prive di autonomia gestionale; inoltre, non sarebbe stato valutato che ilPeri poteva intrattenere con tali società un legittimo rapporto di consulenza(peraltro formalizzato da un contratto con la società “Ptrading”); (b) chesarebbe illogico attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di “svizzero” tenuto conto che l’unicapersona alla quale avrebbe potuto essere riferito tale epiteto sarebbe RoccoPagani con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto i rapporti prima del giugno 2022;(c) che sarebbe stato illogicamente ritenuto sussistente un rapporto gerarchicotra il [OSCURATO:PERSONA] ed sodali desunto illogicamente da alcune espressioni colorite che,tuttavia, avrebbero potuto essere riferite a qualunque contesto;2.3. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla sussistenza della pericolo cautelare: si deduceva (a) che lamotivazione offerta dal Tribunale sarebbe stereotipata ed apparente, (b) che ilpericolo non sussisterebbe in quanto la rete di presunti collaboratori del Perisarebbe sotto controllo giudiziario, sicché il ricorrente sarebbe privo distrumenti per reiterare l’attività illecita; (c) che la valutazione in ordine alleesigenze cautelari sarebbe stata effettuata valutando esclusivamente la gravitàdel reato, (d) che non sarebbe stata valutata la risalenza temporale dellecondotte, (e) che la estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai reati contestati sarebbe confermatada una sentenza della Corte di Cassazione che aveva disposto l'annullamento delsequestro preventivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per difetto di motivazione in ordine alfumus del reato di riciclaggio; (f) che i precedenti vantati in materia distupefacenti sarebbero risalenti, (g) che non sarebbe stata dimostrata laconcretezza ed attualità del pericolo cautelare, dato che gli elementi indiziariraccolti sarebbero riferibili a condotte risalenti, interrotte dall’esecuzione dellemisure cautelari che avevano disarticolato l'organizzazione rendendo di fattoimpossibile la prosecuzione dell'attività illecita;2.4. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla valutazione di idoneità della misura imposta: la motivazione relativaalla scelta della misura sarebbe apparente; si deduceva che non sarebbe statacompiuta alcuna valutazione sull'adeguatezza di misure meno afflittive e che lavalutazione in ordine alla “spiccata caratura criminale” del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe statadimostrata ma sarebbe un riferimento apodittico utilizzato per giustificarel'applicazione della massima misura custodiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la ammissibilitàdell’appello del pubblico ministero è infondato.In via preliminare il Collegio rileva che è estensibile all’appello cautelare ilprincipio secondo cui l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibileper difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciatie argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dispecificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitàcon cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato(Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)Nel caso in esame - come puntualmente osservato dal Tribunale - l'appellodel Pubblico Ministero ha dapprima replicato alle considerazioni del Giudice per leindagini preliminari per smentire l'efficacia invalidante degli argomenti utilizzatie, successivamente, ha contestato le sue valutazioni con riferimento alle dueassociazioni ed ai singoli reati fine.Segnatamente, il Tribunale ha rilevato che il pubblico ministero avevacontestato l’ordinanza di rigetto nella parte in cui escludeva l'esistenza degliindizi in relazione ai delitti di cui all'art. 8 del d.lgs n. 74 del 2000, valutazioneche per il Giudice per le indagini preliminari era assorbente ed ostativa rispettoalla valutazione della sussistenza dei gravi indizi in relazione agli altri reaticontestati.Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto, ha dunque offerto unamotivazione puntuale in ordine all’ammissibilità dell’appello ritenendo, conargomenti persuasivi, che lo stesso non fosse una mera riproposizione dellarichiesta cautelare ma contenesse specifiche contestazioni rivolte nei confrontidegli argomenti utilizzati dal primo giudice per rigettare la richiesta.Si tratta di osservazioni condivisibili oltre che prive di vizi logici ed aderentialle emergenze processuali che meritano di essere confermate anche in questasede.2.Il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la valutazione dellasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione a delinqueree riciclaggio non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nellarichiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova,2.1. In materia il Collegio ribadisce che la Corte di legittimità non puòeffettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativadelle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato allavalutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenzaalle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – oindicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809del 17/03/2015, O., Rv. 262965).Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essererivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deveessere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede dilegittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato diun'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo inpresenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito neabbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risultidecisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, Napoleoni e altri, Rv.259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captateè infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque lacapacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede dilegittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazioneo una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.2.2.Con specifico riguardo al tema delle “società schermo” ed al ruolo svoltonei confronti delle stesse da [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha persuasivamenterilevato che i contenuti delle conversazioni intercettate non lasciavano marginidi dubbio sul fatto che il ricorrente già nel 2021 gestisse un'intensa attività dimonetizzazione di proventi illeciti per un ampio bacino di clienti: egli, dopoavere ricevuto i bonifici delle società clienti, tra le quali le cartiere utilizzatedall'organizzazione contestata al capo 1) facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] suiconti correnti intestate alle società a lui riconducibili (ovvero la “P Trading AG” ela “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”) impartiva al proprio collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ledirettive per creare le false fatture a copertura delle movimentazioni finanziarieper trasferire i bonifici dai conti correnti elvetici verso conti aperti in Cina ed aHong Kong; dopo avere ricevuto la prova dell'esecuzione dei bonifici il Perirestituiva ai clienti il contante previa decurtazione della “provvigione” dovuta peril “servizio”.Gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini, secondo la logicavalutazione del Tribunale, consentiva di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse unamministratore di fatto di tali società, nulla rilevando il contratto di consulenzache l'indagato aveva sottoscritto con la società formalmente amministrata daRocco [OSCURATO:PERSONA]. Invero i messaggi scambiati tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] indicavano conchiarezza che fosse il [OSCURATO:PERSONA] il direttore dell'operazione illecita mentre il [OSCURATO:PERSONA] eraun mero esecutore (pagg. 38- 40 dell'ordinanza impugnata).Infine, nessuna censura può essere rivolta nei confronti della valutazione disussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio: dalle indaginiera infatti emerso con chiarezza che i bonifici eseguiti dalle società italianericonducibili all'associazione facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] sui conti svizzeridelle società elvetiche amministrate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] successivamente trasferiti su conti correnti asiatici.Anche le censure dirette a contestare l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nello“svizzero” sono smentite dalla logica valutazione del Tribunale che ha rilevatoche le intercettazioni effettuate negli uffici di Roccafranca e Poncarale -richiamate alle pagine 24 e 25 della ordinanza impugnata - ma soprattuttocontenuto delle chat rinvenute nel telefono cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] che davanoconto della gestione “diretta” dei conti correnti della società “P-trading”.Ulteriore elemento di conferma della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] nello “svizzero”derivava dall’analisi dei dati contenuti nel telefono cellulare del ricorrenteall'interno del quale risultavano registrati dei messaggi vocali che consentivanodi identificare la sua voce, ritenuta identica a quella registrata nei messaggivocali riprodotti in vivavoce all'interno dell'ufficio di Roccafranca, indicati daipresenti come provenienti proprio dallo “svizzero”.Infine, veniva rilevato che il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] emergeva anche dalservizio di osservazione del 13 maggio 2022 quando gli operanti, per chiarirel'errore dei bonifici eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] sui vecchi conti di [OSCURATO:PERSONA] chevenivano indicati come società dello “svizzero” rilevavano la presenza del [OSCURATO:PERSONA].3. Infine sono infondate le doglianze in ordine alla valutazione dellasussistenza del pericolo cautelare e dell'adeguatezza della misura carceraria.Il Tribunale poneva a fondamento della scelta di applicare a ricorrente ilmassimo presidio cautelare diversi elementi e, segnatamente, (a) il fatto che ilPeri fosse gravato due condanne in materia di stupefacenti e che annoverasseulteriori procedimenti per resistenza ed oltraggio, (b) il fatto che ricorrente,nonostante le pregresse esperienze giudiziarie, avesse continuato a delinquere,(c) il fatto che, nonostante la perquisizione avvenuta nei suoi confrontinell'agosto del 2021, il [OSCURATO:PERSONA] avesse proseguito l'attività delittuosa.Con riferimento all'adeguatezza della misura il Tribunale rilevava,persuasivamente, che i tratti personologici del [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di ritenereadeguate forme di auto contenimento e riteneva perciò che l'unica misura idoneaad evitare il pericolo rilevato fosse la custodia in carcere.4.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]