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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 22352/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2106/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante dellaASD [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati digitalmente come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , domiciliata digitalmente come per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale TUPINI n. 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente – R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via GIULIA n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6468/2023 depositata il 10/10/2023.

R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], apprendista giocatore di golf presso l’associazione sportiva A.S.

Tirrenia, che condivideva la struttura del campo di gioco e annessi con la con A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava sul detto campo, in data 15/07/2011, venne colpito da una mazza da golf malamente utilizzata da altro giocatore nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che si era offerto di condurlo sullo stesso campo da golf. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la A.S.

Tirrenia, che chiamò in causa il giocatore [OSCURATO:PERSONA], la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale assicuratrice della [OSCURATO:PERSONA], e, a seguito delle difese della A.S.

Tirrenia anche la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], che rimase contumace.

Il Tribunale di Roma, istruita la causa con audizione dei testi addotti dalle parti e consulenza medico legale di ufficio, ritenne responsabile dell’incidente di gioco [OSCURATO:PERSONA] e lo condannò al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidati nella la somma di euro 242.170,30, oltre interessi, con manleva di [OSCURATO:SOCIETA]., la prima quale assicuratrice della A.S.

Tirrenia e la seconda quale assicuratrice della [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda proposta dall’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose appello.

In fase di impugnazione si costituirono [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della A.S.

Tirrenia, che proposero tutti separati appelli incidentali.

La A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Roma, con la sentenza n. 6468 del 10/10/2023, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la concorrente responsabilità dell’A.S.

Tirrenia, in persona del suo presidente e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’A.S. [OSCURATO:PERSONA], le ha condannate, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno nella misura già liquidata nella sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso per cassazione la A.S.

Tirrenia e la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sette motivi.

Rispondono con controricorsi separati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsosono i seguenti.

I)violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 334, 343 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. per passaggio in giudicato del capo della sentenza del primo grado che sancisce l’estraneità delle convenute A. S .

Tirrenia e A.S.D. [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo afferma che gli appelli principali e incidentali non avevano censurato l’affermazione della sentenza del Tribunale di Roma che escludeva la responsabilità sia della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] che della A.S.

Tirrenia, con conseguente passaggio in giudicato della relativa esclusione di responsabilità.

II) n ullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 132, primo comma, n. 2 c.p.c.; vizio di ultra ed extrapetizione; violazione del principio di economia processuale.

Omessa pronuncia e omessa motivazione con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della A.S.D [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo censura la sentenza della R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle Corte territoriale per avere questa ritenuto che la responsabilità dell’incidente occorso al Baglietto fosse ascrivibile anche alla A.S. [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le emergenze processuali e per non avere proceduto alla determinazione delle percentuali di colpa.

III) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2043, 2050, 2697 c.c. e dell’art. 183 c.p.c.; motivazione meramente apparente, con riferimento alla errata qualificazione di attività pericolosa e sue conseguenze sull’onere della prova.

La parte ricorrente censura la sentenza d’appello per avere i giudici di merito ritenuto , asseritamente in via meramente apodittica , la natura pericolosa dell’attività sportiva praticata presso la struttura da essa gestita, ossia il gioco del golf e senza avere tenuto conto dei presidi apprestati al fine di evitare incidenti di gioco.

IV) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per o messo esame di risultanze istruttorie circa circostanze decisive per il giudizio, travisamento delle prove, violazione dell’art. 115 c.p.c., violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730 e 2733, secondo comma,c.c.

Il motivo censura la sentenza d’appello per il mancato esame di deposizioni testimoniali e per la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni difensive rese in atti di causa della persona lesa [OSCURATO:PERSONA] e da l Napolitano e in specie con riferimento alla ritenuta mancata adozione di idonee misure di sicurezza da parte del Circolo sportivo e all’esame delle relative prove.

V) Nullità della sentenza per violazione degli art. 132, secondo comma n. 4 e 360 n. 5 c.p.c., omessa pronuncia e motivazione insufficiente su un dato decisivo per la causa c on riferimento alla mancata definizione delle percentuali di concorso di colpa da attribuire a ciascuna delle parti ritenute corresponsabili.

R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte territoriale è censurata per non avere essa proceduto alla definizione delle percentuali di colpa tra i vari concorrenti nell’illecito e anche a carico del leso [OSCURATO:PERSONA].

VI) Nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo e tra due parti del dispositivo stesso.

Le ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere questa omesso di pronunciare la condanna delle due compagnie assicuratrici a coprire il sinistro.

VII) M ancato esame dell’ a ppello incidentale autonomo dell a ricorrente A. S. Tirrenia, con v iolazione dell’ art. 115 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 132, secondo comma c.p.c. e 96 c.p.c. con riferimento a lle spese di lite della A. S. Tirrenia, erroneamente compensate nel primo grado nei confronti del Baglietto e mancata pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Il primo motivo di ricorso è infondato: la posizione processuale delle due Associazioni odierne ricorrenti era stata mantenuta in vita, ossia costituiva oggetto di domanda di accertamento della loro concorrente responsabilità , da parte dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], come risulta sia dalla sentenza impugnata, che alla pag. 4 riporta le prospettazioni fatte valere in appello da parte del Napolitano e coinvolgenti anche entrambe le Associazioni sportive, sia dal controricorso proposto dal Napolitano (segnatamente si vedano le pagg. 3, 4 e 5 del detto atto processuale).

La circostanza dell’avvenuta rimessione in gioco, in fase di impugnazione di merito, della posizione di entrambe le due Associazioni, è peraltro logica conseguenza della proposizione dell’appello principale da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che aveva comportato l’interesse del Napolitano, originariamente non attinto dalla domanda del Baglietto in primo R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle grado, a far valere la corresponsabilità delle Associazioni sportive, al fine di evitare di dovere rispondere in proprio e da solo del risarcimento dei danni.

Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, atteso che a seguito della conferma di un orientamento già esistente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, a composizione di un contrasto e con enunciazione di specifico principio di diritto, direttamente rilevante nel caso in esame, di recente ( Sez.

U n. 8486 del 28 3 2024 Rv. 670662 - 01) affermato che l’ impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva.

Nella specie l’interesse del Napolitano ad appellare in via incidentale sorgeva dall’impugnazione principale, ritualmente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. pur se riguardava, l’appello incidentale, profili diversi da quelli fatti valere dalla detta compagnia assicuratrice.

Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che inammissibile.

Questa Corte ha già affermato che l’accertamento della pericolosità o meno di una determinata attività, anche sportiva, non deriva dall’essere essa inclusa in elenchi o registri, sebbene dalla connotazione che essa, in considerazione dei mezzi e degli strumenti o delle tecniche adoperate, in concreto assume (Cass. n. 3471 del 9 4 1999 Rv. 525126 - 01) secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività.L’accertamento delle pericolosità della pratica sportiva del golf è stato quindi condotto in concreto dai giudici dell’impugnazione di merito, che hanno preso in considerazione «l’utilizzo di pesanti mazze di metallo e palline colpite con notevole vigore, essendo entrambe le cose, con una valutazione ex ante e in concreto, oggetti R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle potenzialmente in grado di arrecare danno ove non utilizzate con le cautele e precauzioni necessarie».

Sul punto la censura del terzo motivo deve, pertanto essere disattesa e risulta, peraltro, anche di scarsa specificità a fronte della motivazione della Corte territoriale.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto esso, sotto la prospettazione dell’omesso esame di un fatto decisivo, chiede la diversa valutazione delle prove testimoniali e delle stesse affermazioni rese in atti di causa da parte del Napolitano e del Baglietto, sulla base quindi non dell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. applicabile nella specie ma della sua precedente formulazione ossia per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, e, inoltre, l’omissione non riguarderebbe un singolo fatto, peraltro in senso naturalistico, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, ma una serie di dichiarazioni testimoniali e delle parti processuali.

Peraltro deve ribadirsi che il giudice di merito è sovrano nella scelta del materiale probatorio sul quale fondare la propria decisione e dunque anche in ordine alla valutazione della conducenza o meno dello stesso (si vedano sul punto, quali espressioni di un orientamento assolutamente costante: Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 – 05 ; Cass. n. 13918 del 03/05/2022 Rv. 666484 – 02 ; Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 -01).

Il quinto motivo è infondato, in quanto la motivazione sul punto del riparto di responsabilità è stata resa dalla Corte d’appello nel senso della concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2055 c.c., in parti eguali, ossia in ragione di un terzo ciascuno, tra [OSCURATO:PERSONA], la A.S.

Tirrenia e la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] , Il motivo è poi inammissibile laddove chiede , ai sensi dell’art.1227 c.c. l’accertamento della colpa di [OSCURATO:PERSONA], ossia della parte lesa, che è stata esclusa con giudizio conforme sul punto, da entrambi i giudici di meritodi primo e secondo grado.

R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sesto motivo è infondato, posto che la posizione delle compagnie assicuratrici è stata mantenut a ferm a dalla Corte territoriale rispetto alla statuizione di cui alla sentenza di primo grado e esso non può essere rimesso in discussionein questa sede in assenza di una esclusione di responsabilità di una o di entrambe le Associazioni sportive e avendo la Corte d’appello ribadito la decisione del primo giudice anche a seguito dell’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dalla A.S.

Tirrenia in data 26/10/2023, affermando, con ordinanza deliberata il 1/12/2023 e recante n. cronol ogico 5675/2023 del 6/12/2023 , che la decisione del Tribunale doveva ritenersi confermata in punto di obbligo di manleva.

A ciò deve, peraltro, aggiungersi che (Cass. n. 10814 del 24/04/2025 Rv. 674590 - 01) l’ ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto, cosicché nella specie la censura di cui al sesto motivo è inammissibile.

Il settimo motivo è inammissibile in quanto le spese di lite della fase di impugnazione sono state correttamente regolate secondo il principio di soccombenza e, quindi, la A.S.

Tirrenia è stata correttamente ritenuta soccombente nei confronti del leso [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 91c.p.c. e, peraltro, non risulta violato il cardine principale secondo il quale l’unico limite in materia di riparto delle spese è che la parte integralmente vittoriosa sia condannata alla loro rifusione, mentre il presupposto dell’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. è la soccombenza integrale, che, avuto riguardo all’esito finale della lite nelle fasi di merito non è riscontrabile avuto riguardo alla posizione del Napolitano(Cass. n. 15232 del 30/05/2024 Rv. 671471 - 01) .

Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti in solido e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente.

La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l e ricorrent i in solido al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna di esse in Euro 10 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del co mpet ente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2106/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante dellaASD [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] n. 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati digitalmente come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , domiciliata digitalmente come per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al viale TUPINI n. 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente – R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via GIULIA n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6468/2023 depositata il 10/10/2023. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], apprendista giocatore di golf presso l’associazione sportiva A.S. Tirrenia, che condivideva la struttura del campo di gioco e annessi con la con A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava sul detto campo, in data 15/07/2011, venne colpito da una mazza da golf malamente utilizzata da altro giocatore nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che si era offerto di condurlo sullo stesso campo da golf. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la A.S. Tirrenia, che chiamò in causa il giocatore [OSCURATO:PERSONA], la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale assicuratrice della [OSCURATO:PERSONA], e, a seguito delle difese della A.S. Tirrenia anche la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], che rimase contumace. Il Tribunale di Roma, istruita la causa con audizione dei testi addotti dalle parti e consulenza medico legale di ufficio, ritenne responsabile dell’incidente di gioco [OSCURATO:PERSONA] e lo condannò al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidati nella la somma di euro 242.170,30, oltre interessi, con manleva di [OSCURATO:SOCIETA]., la prima quale assicuratrice della A.S. Tirrenia e la seconda quale assicuratrice della [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda proposta dall’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose appello. In fase di impugnazione si costituirono [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della A.S. Tirrenia, che proposero tutti separati appelli incidentali. La A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Roma, con la sentenza n. 6468 del 10/10/2023, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la concorrente responsabilità dell’A.S. Tirrenia, in persona del suo presidente e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’A.S. [OSCURATO:PERSONA], le ha condannate, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno nella misura già liquidata nella sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso per cassazione la A.S. Tirrenia e la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sette motivi. Rispondono con controricorsi separati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsosono i seguenti. I)violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 334, 343 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. per passaggio in giudicato del capo della sentenza del primo grado che sancisce l’estraneità delle convenute A. S . Tirrenia e A.S.D. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo afferma che gli appelli principali e incidentali non avevano censurato l’affermazione della sentenza del Tribunale di Roma che escludeva la responsabilità sia della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] che della A.S. Tirrenia, con conseguente passaggio in giudicato della relativa esclusione di responsabilità. II) n ullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 132, primo comma, n. 2 c.p.c.; vizio di ultra ed extrapetizione; violazione del principio di economia processuale. Omessa pronuncia e omessa motivazione con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della A.S.D [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo censura la sentenza della R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle Corte territoriale per avere questa ritenuto che la responsabilità dell’incidente occorso al Baglietto fosse ascrivibile anche alla A.S. [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le emergenze processuali e per non avere proceduto alla determinazione delle percentuali di colpa. III) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2043, 2050, 2697 c.c. e dell’art. 183 c.p.c.; motivazione meramente apparente, con riferimento alla errata qualificazione di attività pericolosa e sue conseguenze sull’onere della prova. La parte ricorrente censura la sentenza d’appello per avere i giudici di merito ritenuto , asseritamente in via meramente apodittica , la natura pericolosa dell’attività sportiva praticata presso la struttura da essa gestita, ossia il gioco del golf e senza avere tenuto conto dei presidi apprestati al fine di evitare incidenti di gioco. IV) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per o messo esame di risultanze istruttorie circa circostanze decisive per il giudizio, travisamento delle prove, violazione dell’art. 115 c.p.c., violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730 e 2733, secondo comma,c.c. Il motivo censura la sentenza d’appello per il mancato esame di deposizioni testimoniali e per la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni difensive rese in atti di causa della persona lesa [OSCURATO:PERSONA] e da l Napolitano e in specie con riferimento alla ritenuta mancata adozione di idonee misure di sicurezza da parte del Circolo sportivo e all’esame delle relative prove. V) Nullità della sentenza per violazione degli art. 132, secondo comma n. 4 e 360 n. 5 c.p.c., omessa pronuncia e motivazione insufficiente su un dato decisivo per la causa c on riferimento alla mancata definizione delle percentuali di concorso di colpa da attribuire a ciascuna delle parti ritenute corresponsabili. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte territoriale è censurata per non avere essa proceduto alla definizione delle percentuali di colpa tra i vari concorrenti nell’illecito e anche a carico del leso [OSCURATO:PERSONA]. VI) Nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo e tra due parti del dispositivo stesso. Le ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere questa omesso di pronunciare la condanna delle due compagnie assicuratrici a coprire il sinistro. VII) M ancato esame dell’ a ppello incidentale autonomo dell a ricorrente A. S. Tirrenia, con v iolazione dell’ art. 115 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 132, secondo comma c.p.c. e 96 c.p.c. con riferimento a lle spese di lite della A. S. Tirrenia, erroneamente compensate nel primo grado nei confronti del Baglietto e mancata pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Il primo motivo di ricorso è infondato: la posizione processuale delle due Associazioni odierne ricorrenti era stata mantenuta in vita, ossia costituiva oggetto di domanda di accertamento della loro concorrente responsabilità , da parte dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], come risulta sia dalla sentenza impugnata, che alla pag. 4 riporta le prospettazioni fatte valere in appello da parte del Napolitano e coinvolgenti anche entrambe le Associazioni sportive, sia dal controricorso proposto dal Napolitano (segnatamente si vedano le pagg. 3, 4 e 5 del detto atto processuale). La circostanza dell’avvenuta rimessione in gioco, in fase di impugnazione di merito, della posizione di entrambe le due Associazioni, è peraltro logica conseguenza della proposizione dell’appello principale da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che aveva comportato l’interesse del Napolitano, originariamente non attinto dalla domanda del Baglietto in primo R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle grado, a far valere la corresponsabilità delle Associazioni sportive, al fine di evitare di dovere rispondere in proprio e da solo del risarcimento dei danni. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, atteso che a seguito della conferma di un orientamento già esistente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, a composizione di un contrasto e con enunciazione di specifico principio di diritto, direttamente rilevante nel caso in esame, di recente ( Sez. U n. 8486 del 28 3 2024 Rv. 670662 - 01) affermato che l’ impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. Nella specie l’interesse del Napolitano ad appellare in via incidentale sorgeva dall’impugnazione principale, ritualmente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. pur se riguardava, l’appello incidentale, profili diversi da quelli fatti valere dalla detta compagnia assicuratrice. Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che inammissibile. Questa Corte ha già affermato che l’accertamento della pericolosità o meno di una determinata attività, anche sportiva, non deriva dall’essere essa inclusa in elenchi o registri, sebbene dalla connotazione che essa, in considerazione dei mezzi e degli strumenti o delle tecniche adoperate, in concreto assume (Cass. n. 3471 del 9 4 1999 Rv. 525126 - 01) secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività.L’accertamento delle pericolosità della pratica sportiva del golf è stato quindi condotto in concreto dai giudici dell’impugnazione di merito, che hanno preso in considerazione «l’utilizzo di pesanti mazze di metallo e palline colpite con notevole vigore, essendo entrambe le cose, con una valutazione ex ante e in concreto, oggetti R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. Valle potenzialmente in grado di arrecare danno ove non utilizzate con le cautele e precauzioni necessarie». Sul punto la censura del terzo motivo deve, pertanto essere disattesa e risulta, peraltro, anche di scarsa specificità a fronte della motivazione della Corte territoriale. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto esso, sotto la prospettazione dell’omesso esame di un fatto decisivo, chiede la diversa valutazione delle prove testimoniali e delle stesse affermazioni rese in atti di causa da parte del Napolitano e del Baglietto, sulla base quindi non dell’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. applicabile nella specie ma della sua precedente formulazione ossia per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, e, inoltre, l’omissione non riguarderebbe un singolo fatto, peraltro in senso naturalistico, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, ma una serie di dichiarazioni testimoniali e delle parti processuali. Peraltro deve ribadirsi che il giudice di merito è sovrano nella scelta del materiale probatorio sul quale fondare la propria decisione e dunque anche in ordine alla valutazione della conducenza o meno dello stesso (si vedano sul punto, quali espressioni di un orientamento assolutamente costante: Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 – 05 ; Cass. n. 13918 del 03/05/2022 Rv. 666484 – 02 ; Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 -01). Il quinto motivo è infondato, in quanto la motivazione sul punto del riparto di responsabilità è stata resa dalla Corte d’appello nel senso della concorrente responsabilità, ai sensi dell’art. 2055 c.c., in parti eguali, ossia in ragione di un terzo ciascuno, tra [OSCURATO:PERSONA], la A.S. Tirrenia e la A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] , Il motivo è poi inammissibile laddove chiede , ai sensi dell’art.1227 c.c. l’accertamento della colpa di [OSCURATO:PERSONA], ossia della parte lesa, che è stata esclusa con giudizio conforme sul punto, da entrambi i giudici di meritodi primo e secondo grado. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sesto motivo è infondato, posto che la posizione delle compagnie assicuratrici è stata mantenut a ferm a dalla Corte territoriale rispetto alla statuizione di cui alla sentenza di primo grado e esso non può essere rimesso in discussionein questa sede in assenza di una esclusione di responsabilità di una o di entrambe le Associazioni sportive e avendo la Corte d’appello ribadito la decisione del primo giudice anche a seguito dell’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dalla A.S. Tirrenia in data 26/10/2023, affermando, con ordinanza deliberata il 1/12/2023 e recante n. cronol ogico 5675/2023 del 6/12/2023 , che la decisione del Tribunale doveva ritenersi confermata in punto di obbligo di manleva. A ciò deve, peraltro, aggiungersi che (Cass. n. 10814 del 24/04/2025 Rv. 674590 - 01) l’ ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto, cosicché nella specie la censura di cui al sesto motivo è inammissibile. Il settimo motivo è inammissibile in quanto le spese di lite della fase di impugnazione sono state correttamente regolate secondo il principio di soccombenza e, quindi, la A.S. Tirrenia è stata correttamente ritenuta soccombente nei confronti del leso [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 91c.p.c. e, peraltro, non risulta violato il cardine principale secondo il quale l’unico limite in materia di riparto delle spese è che la parte integralmente vittoriosa sia condannata alla loro rifusione, mentre il presupposto dell’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. è la soccombenza integrale, che, avuto riguardo all’esito finale della lite nelle fasi di merito non è riscontrabile avuto riguardo alla posizione del Napolitano(Cass. n. 15232 del 30/05/2024 Rv. 671471 - 01) . Il ricorso, in conclusione, è rigettato. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti in solido e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna l e ricorrent i in solido al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna di esse in Euro 10 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del co mpet ente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 22352/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris