Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01398/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza in data 15 luglio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Biella aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per il delitto di furto in abitazione in concorso, commesso in Biella il 12 luglio 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il rigetto dell'istanza di riesame è impugnato dinanzi a questa Corte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso che consta di un solo motivo, quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

E' denunciata la violazione degli artt. 273, 274 e 275, comma 2-bis, prima parte, cod. proc. pen., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - essendo il ruolo di 'palo', che il cautelato avrebbe svolto nella realizzazione concorsuale del furto oggetto di addebito, smentito dagli elementi di prova offerti dagli atti del procedimento e, comunque, non sostenuto da congruo apparato argomentativo - e per apodittica motivazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, la quale ben avrebbe potuto essere sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la dimora di soggetto resosi disponibile ad accogliere il ricorrente.

3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di riesame di una misura cautelare personale, la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Rv. 272202).

Nel caso che occupa, il Tribunale si è certamente attenuto al predetto obbligo valutativo, come dimostrato dalla diffusa descrizione in fatto - corredata da ampi riferimenti al contenuto degli atti d'indagine - premessa al provvedimento impugnato.

Donde, i rilievi censori articolati in ricorso in punto di gravità indiziaria sono inammissibili, perché interamente affidati a notazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità, tanto più in assenza di specifica devoluzione delle questioni dedotte nella sede loro propria.

2. Le doglianze in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, neppure queste specificamente sottoposte allo scrutinio del Tribunale del riesame - come è dato evincere dal tenore del motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riportato nel corpo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 4, punto 2,«posizione di [OSCURATO:PERSONA]: violazione del principio di gradualità e dell'obbligo di motivazione, con conseguente sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari anche con le specifiche modalità di controllo di cui all'art. 275 cod. proc. pen.»), sono parimenti non consentite, perché protese a suggerire un alternativo apprezzamento delle emergenze fattuali (le modalità di realizzazione del fatto e gli elementi denotanti la proclività di [OSCURATO:PERSONA] a commettere reati contro il patrimonio, cfr. pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato) poste a fondamento del giudizio circa il pericolo di recidiva formulato a carico del cautelato.

3. Le censure in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, cui il ricorrente trovasi sottoposto, sono generiche e manifestamente infondate.

Nulla, invero, è stato dedotto dalla difesa per contrastare la prima delle rationes dedicendi sottese alla statuizione di diniego di sostituzione della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari con i mezzi elettronici di controllo, ossia l'essere il reato contestato tra quelli esclusi dall'applicazione del disposto di cui all'art. 275, comma 2 -bis cod. proc. pen..

Giustificazione, questa, che, oltre ad essere ineccepibile in diritto, lo è anche in punto di fatto, dal momento che il Tribunale ha, comunque, inteso dar conto del perché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di un valido titolo di permanenza sul territorio nazionale - ed anzi destinatario di un provvedimento di espulsione - e non dedito ad alcuna attività lavorativa, non potesse formularsi prognosi positiva di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni nascenti dalla sottoposizione alla misura della custodia domestica, pur con l'aggiunta di presidi di controllo elettronico. 4.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. 2 A P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza in data 15 luglio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Biella aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere per il delitto di furto in abitazione in concorso, commesso in Biella il 12 luglio 2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il rigetto dell'istanza di riesame è impugnato dinanzi a questa Corte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso che consta di un solo motivo, quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. E' denunciata la violazione degli artt. 273, 274 e 275, comma 2-bis, prima parte, cod. proc. pen., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - essendo il ruolo di 'palo', che il cautelato avrebbe svolto nella realizzazione concorsuale del furto oggetto di addebito, smentito dagli elementi di prova offerti dagli atti del procedimento e, comunque, non sostenuto da congruo apparato argomentativo - e per apodittica motivazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, la quale ben avrebbe potuto essere sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la dimora di soggetto resosi disponibile ad accogliere il ricorrente. 3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di riesame di una misura cautelare personale, la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato (Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Rv. 272202). Nel caso che occupa, il Tribunale si è certamente attenuto al predetto obbligo valutativo, come dimostrato dalla diffusa descrizione in fatto - corredata da ampi riferimenti al contenuto degli atti d'indagine - premessa al provvedimento impugnato. Donde, i rilievi censori articolati in ricorso in punto di gravità indiziaria sono inammissibili, perché interamente affidati a notazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità, tanto più in assenza di specifica devoluzione delle questioni dedotte nella sede loro propria. 2. Le doglianze in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, neppure queste specificamente sottoposte allo scrutinio del Tribunale del riesame - come è dato evincere dal tenore del motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riportato nel corpo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 4, punto 2,«posizione di [OSCURATO:PERSONA]: violazione del principio di gradualità e dell'obbligo di motivazione, con conseguente sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari anche con le specifiche modalità di controllo di cui all'art. 275 cod. proc. pen.»), sono parimenti non consentite, perché protese a suggerire un alternativo apprezzamento delle emergenze fattuali (le modalità di realizzazione del fatto e gli elementi denotanti la proclività di [OSCURATO:PERSONA] a commettere reati contro il patrimonio, cfr. pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato) poste a fondamento del giudizio circa il pericolo di recidiva formulato a carico del cautelato. 3. Le censure in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, cui il ricorrente trovasi sottoposto, sono generiche e manifestamente infondate. Nulla, invero, è stato dedotto dalla difesa per contrastare la prima delle rationes dedicendi sottese alla statuizione di diniego di sostituzione della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari con i mezzi elettronici di controllo, ossia l'essere il reato contestato tra quelli esclusi dall'applicazione del disposto di cui all'art. 275, comma 2 -bis cod. proc. pen.. Giustificazione, questa, che, oltre ad essere ineccepibile in diritto, lo è anche in punto di fatto, dal momento che il Tribunale ha, comunque, inteso dar conto del perché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di un valido titolo di permanenza sul territorio nazionale - ed anzi destinatario di un provvedimento di espulsione - e non dedito ad alcuna attività lavorativa, non potesse formularsi prognosi positiva di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni nascenti dalla sottoposizione alla misura della custodia domestica, pur con l'aggiunta di presidi di controllo elettronico. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. 2 A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00
Sentenza Cassazione n. 01398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris