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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06019/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/04/2021, confermava la condanna . alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 641 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen.; - violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione dovendosi i fatti ritenere consumati già nel marzo del 2013.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo va ricordato come il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

E nel caso di specie i giudici di merito con valutazione conforme hanno sottolineato come la conclusione del contratto e la dazione in pagamento degli assegni per la cifra considerevole avvenne in un momento in cui l'insolvenza dell'azienda del ricorrente si era già manifestata così che la contrazione di quelle obbligazioni appare frutto di dolo.

Tale valutazione perché ancorata a precise emergenze è priva dei lamentati vizi non potendo effettuarsi una lettura alternativa di elementi di prova come proposto dal ricorso.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che il ricorso anticipa la data di consumazione dei fatti rispetto a quella indicata in imputazione proponendo alla corte di legittimità di effettuare un'operazione non consentita e mai adeguatamente e specificamente dedotta in secondo grado anche attraverso la proposizione di motivi nuovi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il C nsiglíere Estensore [OSCURATO:PERSONA] A9 [OSCURATO:PERSONA] Li IN CAtler._!.

" Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 19/04/2021, confermava la condanna . alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 641 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen.; - violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione dovendosi i fatti ritenere consumati già nel marzo del 2013. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo va ricordato come il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). E nel caso di specie i giudici di merito con valutazione conforme hanno sottolineato come la conclusione del contratto e la dazione in pagamento degli assegni per la cifra considerevole avvenne in un momento in cui l'insolvenza dell'azienda del ricorrente si era già manifestata così che la contrazione di quelle obbligazioni appare frutto di dolo. Tale valutazione perché ancorata a precise emergenze è priva dei lamentati vizi non potendo effettuarsi una lettura alternativa di elementi di prova come proposto dal ricorso. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che il ricorso anticipa la data di consumazione dei fatti rispetto a quella indicata in imputazione proponendo alla corte di legittimità di effettuare un'operazione non consentita e mai adeguatamente e specificamente dedotta in secondo grado anche attraverso la proposizione di motivi nuovi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsiglíere Estensore [OSCURATO:PERSONA] A9 [OSCURATO:PERSONA] Li IN CAtler._!. " Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris