CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO BARI nei confronti di: GIP TRIBUNALE BARIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tv [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta l'ordinanza con cui in data 23.5.2025 la Corte d'appello di Bari ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di un conflitto di competenza con il G.i.p. del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, in ordine ad un'istanza presentata dal pubblico ministero per la rideterminazione di una pena inflitta con sentenza irrevocabile; Rilevato che la Corte d'appello di Bari ha sollevato conflitto con il G.i.p. del Tribunale di Bari, ma dopo avere ricevuto gli atti per competenza dal Tribunale di Bari in composizione monocratica; Considerato che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice (Sez. 1, n. 10587 del 29/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278489 - 01; Sez. 1, n. 13620 del 22/3/2011, Confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che gli atti debbano essere restituiti per l'ulteriore corso alla Corte d'appello di Bari, che potrà eventualmente provvedere, con le forme del codice di rito, alla trasmissione degli atti stessi al giudice terzo ritenuto competente; P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il