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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17167/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 05837 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di -intimato- per la cassazione della sentenza n. 2958/2021della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 aprile 2025dal ConsiglierePaolo S paziani .

L.D. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta da nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (di seguito anche “AORN Cardarelli”), di risarcimento dei danni subìti in conseguenza delle lesioni riportate per la caduta dal letto avvenuta il 12 aprile 2005, durante il ricovero ospedaliero per l’assunzione di farmaci in dosi non terapeutiche, causata dalla mancanza di dispositivi di protezione, asseritamente da reputarsi necessari in relazione alla sua condizione di disorientamento e agitazione.

Il Tribunale osservò , per un verso, che , all’esito della CTU espletata,non sussisteva il denunciato inadempimento della struttura sanitaria per omessa predisposizionedelle sbarredi protezione s u l letto dal quale si era verificatala caduta, perché le condizioni psico - fisiche del paziente e la sua età (51 anni) non imponevano alcuna misura di contenzione; per altro verso, che non potevano essere valutate le ulteriori considerazioni medico - legali del CTU , nella parte in cui avevanoravvisato, in capo alla struttura sanitaria, il diverso profilo di responsabilità consistente nell a omessa tempestiva esecuzione, dopo la caduta dal letto del sig. , d e lle indagini cliniche ( visita ortopedica) e strumentali (radi o grafia) che avrebbero consentito di accertareimmediatamente la frattura scomposta al gomito destro da lui riportata in seguito all’ incidente; frattura che era stata invece diagnosticatasoltanto a distanza di 24 ore con un colpevole ritardo che ne aveva aggravato gli esiti, così contribuendo a causare il danno all’integrità fisica lamentato dall’attore.

L.D. [...] L.D.

Il Tribunale, infatti, reputò che quest’ultimoavesse allegato, quale fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria, unicamente il primo profilo di inadempimento (l’omessa predisposizione di dispositivi di protezione idonei a prevenire la caduta dal letto), non anche il secondo (la ritardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali per diagnosticare gli esiti della caduta) e che la mancata assoluzione dell’onere assertivo in relazione a tale secondo profilo non poteva essere sopperita dall’accertamento del consulente tecnico d’ufficio. 2.A seguito di gravame da parte di , l a Corte d’appello di Napoli, alla luce di una diversa interpretazione della domanda da lui proposta, ha invece ritenuto che egli avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i profili di inadempimento; conseguentemente, esclusala sussistenza del primo, alla stregua delle risultanze dell ’indagine p eritale ha invece ritenuto sussistente il secondo e ha accertato la resp onsabilità della struttura sanitaria convenuta.

Sotto il profilo del quantum , la Corte territoriale , escluso il riconoscimentodi conseguenze pregiu di zievoli sul piano patri moniale e morale, con riguardo al danno biologico ha tenuto conto della circostanza che, secondo le conclusioni del CTU, l’inadempimentodella strutturasanitaria aveva aggravato la menomazione già causat a dalla caduta accidentale dal letto: questa menomazione, consistente in “esiti anatomo-funzionali della frattura scomposta della epifisi distale dell’omero destro”, aveva infatti ex se determinato un’inabilità permanente di grado pari al 5,5%; l’omissione dei sanitari aveva L.D. contribuito ad aggravarele conseguenze pregiudizievoli della frattura, consentendo una più incisiva scomposizione e una più estesa dislocazione dei frammenti ossei ed incidendo negativamente sul recupero anatomo-funzionale, così residuando in capo al paziente una inabilità permanentecomplessiva di grado pari al 10%.

Ciò posto, in applicazione del criterio di liquidazione del danno in presenza di menomazioni preesistenti “concorrenti” affermato da questa Corte (è statacitata Cass. n.29986/2019) , il giudice d’ appello ha dapprima proceduto alla conversione di entrambi le percentuali (quella dell’invalidità complessiva e quella dell’invalidità preesistente all’illecito) in una somma di denaro , quantificando l a prima (in applicazione delle tabelle milanesi, in quanto di grado pari al 10% ) nell’importo di Euro 16.858,00, e la seconda (in applicazione del criterio di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni, in quanto di grado pari al 5,5%), nell’importo di Euro 5.729,00; successivamente ha sottra tto al valore moneta rio dell ’ invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente,così ottenendo la somma di Euro 11.129,00; a questa somma, attribuita a titolo di risarcimentodel danno biologico da invalidità pe rmanente , ha aggiunto l’ulteriore s omma di Euro 1.187,25, per il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea , in conformità a lla stima del CTU. 3.Propone ricorso per cassazione l’AORN Cardarelli sul l a base di cinquemotivi.

Non svolge difese in sede di legittimità l’intimato L.D. [...

La trattazione del ricorso, già fissata per l’adunanza camerale dell’11 dicembre 2024 (in vista della quale l’azienda ospedaliera ricorrente aveva depositato breve memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all’odierna adunanza, in vista della quale la ricorrente ha depositato nuova memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciata , ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza edel procedimento per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 164 e 183, comma 6, cod. proc. civ, nonché, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2051 cod. civ..

Sostiene l’azienda ospedaliera ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, «la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. dinanzi al Tribunale si fondava soltanto sull’evento della caduta dal letto per mancanza di barriere laterali … e non piuttosto anche sull’asserito ritardo di assistenza sanitaria in conseguenza della caduta».

Essendo circoscritta la causa petendiall’omessa predisposizione di dispositividi protezione sul letto dell’ospedale , il giudice di p rimo grado avevadebitamente incentrato l’attività istruttoria e calibrato il quesito peritale sull’accertamentodi tale specifico inadempimento.

Il CTU, discostandosi dal quesito postogli, aveva invece ipotizzato l’ulteriore profilo di responsabilità per il ritardo nella diagnosi della frattura, ma tale accertamento non rientrava nell’ oggetto del giudizio ed era estraneo al thema decidendum.

L.D.

Pertanto, erroneamente la Corte d’ appello , facendo riferim e nto all’atto di citazione e ad una generica memoria ex art. 183, sesto comma,cod. proc. civ., avrebbe ritenuto che l’atto re avesse « allegato l’errore medico consistente nell’omessa diagnosi per oltre 24 ore » , atteso, daun lato, che non si ri scontrava alcuna allegazione in tal senso nell’atto introduttivo del giudizioe considerata, dall’altro, l’impossibilità di proporre domande nuove con una memoria istruttoria, nella specie, tra l’altro, depositata in replica a una difesa fondata sul richiamo all’art.2051 cod. civ., dunque inequivocabilmente diretta a contestare il profilo di responsabilità ipoteticamente correlato all’incidente ospedaliero,non quello derivante dalla condotta omissiva dei sanitari.

La sentenza impugnata, avendo provveduto su una domanda diversa da quella proposta dall’attore, sarebbe quindi nulla, per «violazionedel principio fondamentale della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.».

Inoltre, poiché essa azienda ospedaliera si era difesa solo in relazione alprofilo di inadempimento allegato dalla parte (concretante una violazione del contratto di spedalità), il quale era completamente diverso da quello indebitamente accertato dal CTU (concretante un profilo di responsabilità medica), la sentenza, avendo provveduto anche su tale diverso profilo, sarebbe altresì nulla per «grave violazione delle norme poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c.». 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza edel procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 116, 191 ss. e 194 ss. cod. proc. civ, nonché, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 1218 ss. e 2051 cod.civ..

Movendo dall’assunto che il CTU, discostandosi dal quesito postogli, aveva ipotizzato un fatto di inadempimento non allegato dall’attore, l’ente ospedaliero ricorrente sostiene che, per un verso, sarebbero state violate «le norme procedimentali e il principio del contraddittorio», per altro verso, mediante l’indagine peritale («non solo meramente esplorativa, ma addirittura investigativa») sarebbero stati indebitamente accertati fatti che era onere della parte allegare e provare.

L’azienda ospedalier a cen s ura, inoltre, anche l’accertamento di merito operato dalla Corte territoriale , reputando che la « rilevanza dell’asserita attivazione non immediata dei sanitari», di cui neanche il CTU sarebbe stato «convinto», avrebbe «richiesto un più puntuale accertamento nel contraddittorio delle parti», e criticando la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado». 1.3.Con il terzo motivo viene nuovamente denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione degli artt. 163, 342, secondo comma, 345,346, 347 e 366 cod. proc. civ..

L’AORN Cardarelli censura la sentenza impugnata per avere reputato che l’ appello proposto da resistesse al sindacato di ammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ..

Sostiene che, al contrario , l’appello avreb be dovuto essere dichiarato inammissibile, sia in ragione della mancata indicazione dei L.D. capi della sentenza impugnata e delle relative, motivate censure, sia peressere stata proposta, con esso, una domanda nuova. 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata, oltre alla nullità della sentenza e del procedimento , la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 2043 cod. civ..

La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, richiamando un principio affermato d a questa Corte (è stata citata Cass. n. 6850/2018), ha osservatoche, in materia di responsabilità sanitaria, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, stante la inesigibilità della individuazione ex antedi specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una CTU , potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L’ente ospedaliero ricorrente osserva che , nella fattispecie in esame, il richiamo al detto principio non sarebbepertinente poiché non si discorre «dellediverse possibili configurazioni da un punto di vista scientifico di un medesimo fatto, di rilevanza medica», bensì «di due fatti ed eventi ben diversi e non sovrapponibili o comparabili (ossia la caduta da un letto per assenza di barriere e la ritardata radiografia)». 1.5.Con il quinto motivo viene denunciata la violazione degli artt.112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. proc. civ..

Viene censurata la liquidazione del danno operata dalla Corte d’appello: per essersi essa “appiattita” acriticamente sulla relazione peritale, rispetto ad un profilo esorbitante dal mandato conferito al consulente; per avere « illegittimamente ipo tizzato un “danno da invalidità permanente”» a carico dell’appellante; per averlo, infine, liquidato applicando retroattivamente una norma entrata in vigore successivamenteall’evento. 2.Gli illustrati motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente , in ragione dell’evidente connessione derivante dalla circostanza che tutte lecensure muovono da un unico, comune assunto : ovverosia che la causa petendi, in fatto,della domanda originariamente proposta con l’atto di citazione sarebbe stata circoscritta al profilo di inadempimento concernente l’omessa predisposizione di dispositivi di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta e che solo in appello l’attore avrebbe postoa fondamento della pretesa risarcitoria il diverso profilo di inadempimento concernente l a rit ardata effettuazione deg li accertamenticlinici e strumentali volti ad accertare gli esiti della caduta medesima. 2.1.L’assunto è infondato.

La Corte territoriale, nell’esercizio del potere di interpretazione della domanda , ha motivatamente ritenuto che , già nell’originario atto di citazione, avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i surricordati profili di inadempimento, imputando a l l a struttura sanitaria sia la violazione dell’obbligo di predisposizione delle barrieredi protezione, sia il ritardato compimento degliaccertamenti diagnostici .

La Corte d’appello ha tratto tale convincimento dall’esame del contenuto complessivo dell’atto introduttivo del giudizio ed in L.D. particolaredal Capo d ) dello stesso, nel quale l’attore non solo aveva riferito che il 13 aprile 2005, dopo essere stato ricoverato in condizioni di disorientamentoed in preda ad allucinazioni, era caduto dal letto pe r l’assenza di sbarre di protezione, ma aveva anche dedotto che «continuando a lamentare dolore allaspalla e al gomito de s tri sol o in data 14.4.2005 (quindi il giorno successivo l’infortunio ) era stato sottoposto a controllo radiologico ed a consulenza ortopedica, che evidenziavano una frattura sovracondiloidea dell’omero destro poi trattatacon apparecchio gessato ».

Secondo la Corte territoriale , dunque, l a circostanz a relativ a a lla cadutaper la mancanza dei necessari di spositivi di protezione e quella delritardato accertamento degli e siti della caduta a d opera dei sanitari erano state entrambe po ste come circostanze di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, come dimostrava anche il tenore di una dellememorie depositate ai se n si dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nella quale, replicando alle difese della azienda sanitaria convenuta, l’attore aveva rimarcato « la gravissima negligenza , imprudenzaed imperizia dei sanitari, per aver disposto, in seguito al la caduta, gli opportuniaccertamenti e le necessarie cure del caso solo il giorno seguente all’infortunio, lasciando il sig. ad affrontare, senza intervento medico, per oltre ventiquattro ore, una frattura sovracondiloidea dell’omero destro». 2.2.Ciò posto, va ricordato che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisceoggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di L.D. legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, venga no violat i i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass.16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402).

Nel caso in esame, il potere interpretativo è stato correttamente esercitato dalla Corte d’appellosulla base del contenuto dell’ originario atto introduttivo del processo, sicché non è censurabile il giudizio del giudice del merito diretto a reputare che tra i fatti (cd.dd. principali ) allegati con la citazione e posti a fondamento del diritto azionato vi fosse sia l’omissione delle protezioni( che ad avviso dell’ attore av e va determinato la caduta e la conseguente frattura ), sia il ritardo de gli accertamenti clinici e strumentali (che ne aveva aggravato gliesiti). 3.Il rilievo dell’insindacabilità del giudizio reso dalla Corte di merito sul dupliceprofilo della causa petendi in fatto della domanda risarcitoria implica l’infondatezzacomplessiva delle censure veicolate con i motivi di ricorso, mentre la seconda censura articolata con il secondo motivo, la prima articolata con il terzo motivo, nonché quelle articolate con il quarto e il quinto motivo sono persino inammissibili. 3.1.In primo luogo, non sussistono i vizi dedotti in relazione al la consulenza tecnica d’ ufficio , atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il CTUnon aveva affatto ipotizzato un profilo di responsabilitàdiverso da quello dedotto dall’attore, ma aveva svolto la sua indagine tecnica in relazione ad una circostanza di fatto allegata dallaparte a fondamento della domanda risarcitoria.

L’accertamento tecnico era dunque immune da vizi, poiché il C TU non si era spinto ad accertare fatti principali ( id est , costitutivi del diritto azionato) in presenza dell’omessa assoluzione dell’onere di allegazione daparte dell’attore (in tema, v.

Cass. 1/02/2022, n.3086). 3.2.In secondo luogo, non sussiste il vizio di nullità della sentenza per extra-petizione,avendo invece la Corte provveduto nei limiti della domanda risarcitoria, così come da essa motivatamente e insindacabilmenteinterpetrata.

3.3. I n terzo luogo , no n è ipotizzabile la dedotta violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, per essere stato indirizzato l’accertamento giudiziale verso una circostanza di fatto (la ritardata effettuazionedegli accertamenti diagnostici degli esiti della caduta dal letto) estraneaall’oggetto del giudizio, sulla quale l ’azienda ospedaliera non avrebbepotuto fornire la prova liberatoria; al contrario, la predetta circostanza costituiva, secondo l a motivata e insindacabile interpretazionedel giudice del merito, parte della causa petendi in fatto dell’originaria domanda risarcitoria ri spetto all a quale la co nvenuta aveva dunque il diritto – ma anche l’onere – di for n ire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionat o nei suoi confronti. 3.4.In quarto luogo, neppure può imputarsi alla Corte territoriale il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art.345 cod. proc. civ..mentre le omologhe censure formulat e con riferimento agli artt. 348 - bi s , 348 - ter e 342 cod. proc. civ. – quest’ultima già rigettata nel meri t o dalla medesima Corte – sono , come sopra accennato, inammissibil i, la p r ima per esser e stat a formulata in modo del tutto generico, la seconda per la mancata assoluzione dell’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui i motivi d’appello fossero privi dei necessari requisiti di specificità , eventualmente riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare il dedotto vizio in procedendo.

3.5. Inammissibili , come accennato, sono anche l e censure (articolate con il secondo e il quinto motivo ) dire t te a censurare il giudizio di m e rito espresso dalla Corte d’ appello in ordine sia alla sussistenza della responsabilitàcontrattuale della azienda convenuta siaalla liquidazione del danno.

Queste censure , criticando immotivatamente, per un verso, la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado», perl’altro, il presunto “appiattimento” acritico alle conclusioni del CTU nel momento in cui la Corte d’appello ha ipotizzato la sussistenza di « un danno da invalidità permane n te » a carico dell’appellante, omettono infatti d i considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 3.6.Inammissibile , ancora , è la censura articolata con il quarto motivo, con cui si denunciail carattere non pertinente del rich iamo al principio,reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui , nell a responsabilità sanitaria , l’ambito dell’onere assertivo gravante sul danneggiato va ricostruito tenendo conto della non esigibilità dell’allegazione originaria di fatti non conosciuti o non con o scibili in ragione delle informazioni accessibili alla parte e delle sue cognizioni tecnico-scientifiche (cfr. gi à Cass. 19/05/2004, n. 9471; più recentemente, Cass. 15/03/2024, n.7074 e C ass. 23/04/2024, n. 10901).

Il detto richiamo, infatti, è stato svolto dalla Corte d’appello ad abundantiam, per evidenziare che l’esame del profilo di responsabilità accertatodal consulente non avrebbe potuto «in nessun caso» essere espunto dal thema decidendum; esso dunque non costituisce la ratio decidendi della statuizione impugnata , la quale è fondata , non sull’irrilevanza della diversità tra i profili di resp onsabilità inizialmente ipotizzati dallaparte e quelli successivamente accertati dal CTU, bens ì sulla insussistenzadi tale diversità, per essere i predett i profili già stati allegatidall’attore a fondamento della propria domanda.

Trova quindi applicazione, in relazione alla censura in esame, il principio secondo cui, in sede di legittimità, le doglianzerivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass.5/06/2007, n. 13068; Cass. 9/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n. 22380; Cass. 24/01/2025, n. 1770). 3.7.Manifestamente infondata, infine, è l’ ultima censura articolata con il quinto motivo, con cui, si lamenta l’ avvenuta liquidazione del danno biologico sullabase di un criterio previsto da una norma (l’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005) entrata in vigore successivamente all’eventodannoso.

Questa Corte – proprio con riguardo ad un a fattispecie di liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti", correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell’art. 139 cod. ass.- ha infatti affermato il principio, secondo cui, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito(Cass. 15/ 06/2022, n. 19229). 4.In definitiva, il ricorso propostodall’AORN Cardarelli deve essere complessivamente rigettato.

5. Non vi è luogo a provvederesulle spese del giudizio di legittimità, dal momento chela parte intimata, risultata vittoriosa, non ha svolto difese in questa sede. 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della azienda ospedaliera ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. 7.Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell’intimato.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaazienda ospedaliera ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 05837 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di -intimato- per la cassazione della sentenza n. 2958/2021della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 aprile 2025dal ConsiglierePaolo S paziani . L.D. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta da nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (di seguito anche “AORN Cardarelli”), di risarcimento dei danni subìti in conseguenza delle lesioni riportate per la caduta dal letto avvenuta il 12 aprile 2005, durante il ricovero ospedaliero per l’assunzione di farmaci in dosi non terapeutiche, causata dalla mancanza di dispositivi di protezione, asseritamente da reputarsi necessari in relazione alla sua condizione di disorientamento e agitazione. Il Tribunale osservò , per un verso, che , all’esito della CTU espletata,non sussisteva il denunciato inadempimento della struttura sanitaria per omessa predisposizionedelle sbarredi protezione s u l letto dal quale si era verificatala caduta, perché le condizioni psico - fisiche del paziente e la sua età (51 anni) non imponevano alcuna misura di contenzione; per altro verso, che non potevano essere valutate le ulteriori considerazioni medico - legali del CTU , nella parte in cui avevanoravvisato, in capo alla struttura sanitaria, il diverso profilo di responsabilità consistente nell a omessa tempestiva esecuzione, dopo la caduta dal letto del sig. , d e lle indagini cliniche ( visita ortopedica) e strumentali (radi o grafia) che avrebbero consentito di accertareimmediatamente la frattura scomposta al gomito destro da lui riportata in seguito all’ incidente; frattura che era stata invece diagnosticatasoltanto a distanza di 24 ore con un colpevole ritardo che ne aveva aggravato gli esiti, così contribuendo a causare il danno all’integrità fisica lamentato dall’attore. L.D. [...] L.D. Il Tribunale, infatti, reputò che quest’ultimoavesse allegato, quale fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria, unicamente il primo profilo di inadempimento (l’omessa predisposizione di dispositivi di protezione idonei a prevenire la caduta dal letto), non anche il secondo (la ritardata effettuazione degli accertamenti clinici e strumentali per diagnosticare gli esiti della caduta) e che la mancata assoluzione dell’onere assertivo in relazione a tale secondo profilo non poteva essere sopperita dall’accertamento del consulente tecnico d’ufficio. 2.A seguito di gravame da parte di , l a Corte d’appello di Napoli, alla luce di una diversa interpretazione della domanda da lui proposta, ha invece ritenuto che egli avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i profili di inadempimento; conseguentemente, esclusala sussistenza del primo, alla stregua delle risultanze dell ’indagine p eritale ha invece ritenuto sussistente il secondo e ha accertato la resp onsabilità della struttura sanitaria convenuta. Sotto il profilo del quantum , la Corte territoriale , escluso il riconoscimentodi conseguenze pregiu di zievoli sul piano patri moniale e morale, con riguardo al danno biologico ha tenuto conto della circostanza che, secondo le conclusioni del CTU, l’inadempimentodella strutturasanitaria aveva aggravato la menomazione già causat a dalla caduta accidentale dal letto: questa menomazione, consistente in “esiti anatomo-funzionali della frattura scomposta della epifisi distale dell’omero destro”, aveva infatti ex se determinato un’inabilità permanente di grado pari al 5,5%; l’omissione dei sanitari aveva L.D. contribuito ad aggravarele conseguenze pregiudizievoli della frattura, consentendo una più incisiva scomposizione e una più estesa dislocazione dei frammenti ossei ed incidendo negativamente sul recupero anatomo-funzionale, così residuando in capo al paziente una inabilità permanentecomplessiva di grado pari al 10%. Ciò posto, in applicazione del criterio di liquidazione del danno in presenza di menomazioni preesistenti “concorrenti” affermato da questa Corte (è statacitata Cass. n.29986/2019) , il giudice d’ appello ha dapprima proceduto alla conversione di entrambi le percentuali (quella dell’invalidità complessiva e quella dell’invalidità preesistente all’illecito) in una somma di denaro , quantificando l a prima (in applicazione delle tabelle milanesi, in quanto di grado pari al 10% ) nell’importo di Euro 16.858,00, e la seconda (in applicazione del criterio di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni, in quanto di grado pari al 5,5%), nell’importo di Euro 5.729,00; successivamente ha sottra tto al valore moneta rio dell ’ invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente,così ottenendo la somma di Euro 11.129,00; a questa somma, attribuita a titolo di risarcimentodel danno biologico da invalidità pe rmanente , ha aggiunto l’ulteriore s omma di Euro 1.187,25, per il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea , in conformità a lla stima del CTU. 3.Propone ricorso per cassazione l’AORN Cardarelli sul l a base di cinquemotivi. Non svolge difese in sede di legittimità l’intimato L.D. [... La trattazione del ricorso, già fissata per l’adunanza camerale dell’11 dicembre 2024 (in vista della quale l’azienda ospedaliera ricorrente aveva depositato breve memoria) è stata, previo rinvio a nuovo ruolo, effettuata all’odierna adunanza, in vista della quale la ricorrente ha depositato nuova memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciata , ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza edel procedimento per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 164 e 183, comma 6, cod. proc. civ, nonché, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 2051 cod. civ.. Sostiene l’azienda ospedaliera ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, «la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. dinanzi al Tribunale si fondava soltanto sull’evento della caduta dal letto per mancanza di barriere laterali … e non piuttosto anche sull’asserito ritardo di assistenza sanitaria in conseguenza della caduta». Essendo circoscritta la causa petendiall’omessa predisposizione di dispositividi protezione sul letto dell’ospedale , il giudice di p rimo grado avevadebitamente incentrato l’attività istruttoria e calibrato il quesito peritale sull’accertamentodi tale specifico inadempimento. Il CTU, discostandosi dal quesito postogli, aveva invece ipotizzato l’ulteriore profilo di responsabilità per il ritardo nella diagnosi della frattura, ma tale accertamento non rientrava nell’ oggetto del giudizio ed era estraneo al thema decidendum. L.D. Pertanto, erroneamente la Corte d’ appello , facendo riferim e nto all’atto di citazione e ad una generica memoria ex art. 183, sesto comma,cod. proc. civ., avrebbe ritenuto che l’atto re avesse « allegato l’errore medico consistente nell’omessa diagnosi per oltre 24 ore » , atteso, daun lato, che non si ri scontrava alcuna allegazione in tal senso nell’atto introduttivo del giudizioe considerata, dall’altro, l’impossibilità di proporre domande nuove con una memoria istruttoria, nella specie, tra l’altro, depositata in replica a una difesa fondata sul richiamo all’art.2051 cod. civ., dunque inequivocabilmente diretta a contestare il profilo di responsabilità ipoteticamente correlato all’incidente ospedaliero,non quello derivante dalla condotta omissiva dei sanitari. La sentenza impugnata, avendo provveduto su una domanda diversa da quella proposta dall’attore, sarebbe quindi nulla, per «violazionedel principio fondamentale della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.». Inoltre, poiché essa azienda ospedaliera si era difesa solo in relazione alprofilo di inadempimento allegato dalla parte (concretante una violazione del contratto di spedalità), il quale era completamente diverso da quello indebitamente accertato dal CTU (concretante un profilo di responsabilità medica), la sentenza, avendo provveduto anche su tale diverso profilo, sarebbe altresì nulla per «grave violazione delle norme poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 101, 112, 113, 115 e 116 c.p.c.». 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza edel procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 116, 191 ss. e 194 ss. cod. proc. civ, nonché, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 1218 ss. e 2051 cod.civ.. Movendo dall’assunto che il CTU, discostandosi dal quesito postogli, aveva ipotizzato un fatto di inadempimento non allegato dall’attore, l’ente ospedaliero ricorrente sostiene che, per un verso, sarebbero state violate «le norme procedimentali e il principio del contraddittorio», per altro verso, mediante l’indagine peritale («non solo meramente esplorativa, ma addirittura investigativa») sarebbero stati indebitamente accertati fatti che era onere della parte allegare e provare. L’azienda ospedalier a cen s ura, inoltre, anche l’accertamento di merito operato dalla Corte territoriale , reputando che la « rilevanza dell’asserita attivazione non immediata dei sanitari», di cui neanche il CTU sarebbe stato «convinto», avrebbe «richiesto un più puntuale accertamento nel contraddittorio delle parti», e criticando la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado». 1.3.Con il terzo motivo viene nuovamente denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione degli artt. 163, 342, secondo comma, 345,346, 347 e 366 cod. proc. civ.. L’AORN Cardarelli censura la sentenza impugnata per avere reputato che l’ appello proposto da resistesse al sindacato di ammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ.. Sostiene che, al contrario , l’appello avreb be dovuto essere dichiarato inammissibile, sia in ragione della mancata indicazione dei L.D. capi della sentenza impugnata e delle relative, motivate censure, sia peressere stata proposta, con esso, una domanda nuova. 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata, oltre alla nullità della sentenza e del procedimento , la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227 e 2043 cod. civ.. La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, richiamando un principio affermato d a questa Corte (è stata citata Cass. n. 6850/2018), ha osservatoche, in materia di responsabilità sanitaria, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, stante la inesigibilità della individuazione ex antedi specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una CTU , potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’ente ospedaliero ricorrente osserva che , nella fattispecie in esame, il richiamo al detto principio non sarebbepertinente poiché non si discorre «dellediverse possibili configurazioni da un punto di vista scientifico di un medesimo fatto, di rilevanza medica», bensì «di due fatti ed eventi ben diversi e non sovrapponibili o comparabili (ossia la caduta da un letto per assenza di barriere e la ritardata radiografia)». 1.5.Con il quinto motivo viene denunciata la violazione degli artt.112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. proc. civ.. Viene censurata la liquidazione del danno operata dalla Corte d’appello: per essersi essa “appiattita” acriticamente sulla relazione peritale, rispetto ad un profilo esorbitante dal mandato conferito al consulente; per avere « illegittimamente ipo tizzato un “danno da invalidità permanente”» a carico dell’appellante; per averlo, infine, liquidato applicando retroattivamente una norma entrata in vigore successivamenteall’evento. 2.Gli illustrati motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente , in ragione dell’evidente connessione derivante dalla circostanza che tutte lecensure muovono da un unico, comune assunto : ovverosia che la causa petendi, in fatto,della domanda originariamente proposta con l’atto di citazione sarebbe stata circoscritta al profilo di inadempimento concernente l’omessa predisposizione di dispositivi di protezione sul letto dal quale si era verificata la caduta e che solo in appello l’attore avrebbe postoa fondamento della pretesa risarcitoria il diverso profilo di inadempimento concernente l a rit ardata effettuazione deg li accertamenticlinici e strumentali volti ad accertare gli esiti della caduta medesima. 2.1.L’assunto è infondato. La Corte territoriale, nell’esercizio del potere di interpretazione della domanda , ha motivatamente ritenuto che , già nell’originario atto di citazione, avesse posto a fondamento della pretesa risarcitoria entrambi i surricordati profili di inadempimento, imputando a l l a struttura sanitaria sia la violazione dell’obbligo di predisposizione delle barrieredi protezione, sia il ritardato compimento degliaccertamenti diagnostici . La Corte d’appello ha tratto tale convincimento dall’esame del contenuto complessivo dell’atto introduttivo del giudizio ed in L.D. particolaredal Capo d ) dello stesso, nel quale l’attore non solo aveva riferito che il 13 aprile 2005, dopo essere stato ricoverato in condizioni di disorientamentoed in preda ad allucinazioni, era caduto dal letto pe r l’assenza di sbarre di protezione, ma aveva anche dedotto che «continuando a lamentare dolore allaspalla e al gomito de s tri sol o in data 14.4.2005 (quindi il giorno successivo l’infortunio ) era stato sottoposto a controllo radiologico ed a consulenza ortopedica, che evidenziavano una frattura sovracondiloidea dell’omero destro poi trattatacon apparecchio gessato ». Secondo la Corte territoriale , dunque, l a circostanz a relativ a a lla cadutaper la mancanza dei necessari di spositivi di protezione e quella delritardato accertamento degli e siti della caduta a d opera dei sanitari erano state entrambe po ste come circostanze di fatto costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, come dimostrava anche il tenore di una dellememorie depositate ai se n si dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nella quale, replicando alle difese della azienda sanitaria convenuta, l’attore aveva rimarcato « la gravissima negligenza , imprudenzaed imperizia dei sanitari, per aver disposto, in seguito al la caduta, gli opportuniaccertamenti e le necessarie cure del caso solo il giorno seguente all’infortunio, lasciando il sig. ad affrontare, senza intervento medico, per oltre ventiquattro ore, una frattura sovracondiloidea dell’omero destro». 2.2.Ciò posto, va ricordato che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisceoggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di L.D. legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, venga no violat i i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass.16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). Nel caso in esame, il potere interpretativo è stato correttamente esercitato dalla Corte d’appellosulla base del contenuto dell’ originario atto introduttivo del processo, sicché non è censurabile il giudizio del giudice del merito diretto a reputare che tra i fatti (cd.dd. principali ) allegati con la citazione e posti a fondamento del diritto azionato vi fosse sia l’omissione delle protezioni( che ad avviso dell’ attore av e va determinato la caduta e la conseguente frattura ), sia il ritardo de gli accertamenti clinici e strumentali (che ne aveva aggravato gliesiti). 3.Il rilievo dell’insindacabilità del giudizio reso dalla Corte di merito sul dupliceprofilo della causa petendi in fatto della domanda risarcitoria implica l’infondatezzacomplessiva delle censure veicolate con i motivi di ricorso, mentre la seconda censura articolata con il secondo motivo, la prima articolata con il terzo motivo, nonché quelle articolate con il quarto e il quinto motivo sono persino inammissibili. 3.1.In primo luogo, non sussistono i vizi dedotti in relazione al la consulenza tecnica d’ ufficio , atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il CTUnon aveva affatto ipotizzato un profilo di responsabilitàdiverso da quello dedotto dall’attore, ma aveva svolto la sua indagine tecnica in relazione ad una circostanza di fatto allegata dallaparte a fondamento della domanda risarcitoria. L’accertamento tecnico era dunque immune da vizi, poiché il C TU non si era spinto ad accertare fatti principali ( id est , costitutivi del diritto azionato) in presenza dell’omessa assoluzione dell’onere di allegazione daparte dell’attore (in tema, v. Cass. 1/02/2022, n.3086). 3.2.In secondo luogo, non sussiste il vizio di nullità della sentenza per extra-petizione,avendo invece la Corte provveduto nei limiti della domanda risarcitoria, così come da essa motivatamente e insindacabilmenteinterpetrata. 3.3. I n terzo luogo , no n è ipotizzabile la dedotta violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, per essere stato indirizzato l’accertamento giudiziale verso una circostanza di fatto (la ritardata effettuazionedegli accertamenti diagnostici degli esiti della caduta dal letto) estraneaall’oggetto del giudizio, sulla quale l ’azienda ospedaliera non avrebbepotuto fornire la prova liberatoria; al contrario, la predetta circostanza costituiva, secondo l a motivata e insindacabile interpretazionedel giudice del merito, parte della causa petendi in fatto dell’originaria domanda risarcitoria ri spetto all a quale la co nvenuta aveva dunque il diritto – ma anche l’onere – di for n ire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionat o nei suoi confronti. 3.4.In quarto luogo, neppure può imputarsi alla Corte territoriale il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art.345 cod. proc. civ..mentre le omologhe censure formulat e con riferimento agli artt. 348 - bi s , 348 - ter e 342 cod. proc. civ. – quest’ultima già rigettata nel meri t o dalla medesima Corte – sono , come sopra accennato, inammissibil i, la p r ima per esser e stat a formulata in modo del tutto generico, la seconda per la mancata assoluzione dell’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui i motivi d’appello fossero privi dei necessari requisiti di specificità , eventualmente riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare il dedotto vizio in procedendo. 3.5. Inammissibili , come accennato, sono anche l e censure (articolate con il secondo e il quinto motivo ) dire t te a censurare il giudizio di m e rito espresso dalla Corte d’ appello in ordine sia alla sussistenza della responsabilitàcontrattuale della azienda convenuta siaalla liquidazione del danno. Queste censure , criticando immotivatamente, per un verso, la «mancata considerazione degli argomenti e delle prove acquisiti nel giudizio di primo grado», perl’altro, il presunto “appiattimento” acritico alle conclusioni del CTU nel momento in cui la Corte d’appello ha ipotizzato la sussistenza di « un danno da invalidità permane n te » a carico dell’appellante, omettono infatti d i considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 3.6.Inammissibile , ancora , è la censura articolata con il quarto motivo, con cui si denunciail carattere non pertinente del rich iamo al principio,reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui , nell a responsabilità sanitaria , l’ambito dell’onere assertivo gravante sul danneggiato va ricostruito tenendo conto della non esigibilità dell’allegazione originaria di fatti non conosciuti o non con o scibili in ragione delle informazioni accessibili alla parte e delle sue cognizioni tecnico-scientifiche (cfr. gi à Cass. 19/05/2004, n. 9471; più recentemente, Cass. 15/03/2024, n.7074 e C ass. 23/04/2024, n. 10901). Il detto richiamo, infatti, è stato svolto dalla Corte d’appello ad abundantiam, per evidenziare che l’esame del profilo di responsabilità accertatodal consulente non avrebbe potuto «in nessun caso» essere espunto dal thema decidendum; esso dunque non costituisce la ratio decidendi della statuizione impugnata , la quale è fondata , non sull’irrilevanza della diversità tra i profili di resp onsabilità inizialmente ipotizzati dallaparte e quelli successivamente accertati dal CTU, bens ì sulla insussistenzadi tale diversità, per essere i predett i profili già stati allegatidall’attore a fondamento della propria domanda. Trova quindi applicazione, in relazione alla censura in esame, il principio secondo cui, in sede di legittimità, le doglianzerivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass.5/06/2007, n. 13068; Cass. 9/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n. 22380; Cass. 24/01/2025, n. 1770). 3.7.Manifestamente infondata, infine, è l’ ultima censura articolata con il quinto motivo, con cui, si lamenta l’ avvenuta liquidazione del danno biologico sullabase di un criterio previsto da una norma (l’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005) entrata in vigore successivamente all’eventodannoso. Questa Corte – proprio con riguardo ad un a fattispecie di liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti", correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell’art. 139 cod. ass.- ha infatti affermato il principio, secondo cui, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito(Cass. 15/ 06/2022, n. 19229). 4.In definitiva, il ricorso propostodall’AORN Cardarelli deve essere complessivamente rigettato. 5. Non vi è luogo a provvederesulle spese del giudizio di legittimità, dal momento chela parte intimata, risultata vittoriosa, non ha svolto difese in questa sede. 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della azienda ospedaliera ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. 7.Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell’intimato. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaazienda ospedaliera ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d
Sentenza Cassazione n. 17167/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris