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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19812/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7055/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via B. Castiglione n. 55; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6640/14/2021 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 14/09/2021; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl in data 9 giugno 2006 avanzò richiesta di rimborso IVA compilando il modello VR 2006 (in relazione all’anno d’imposta 2005) per l’importo di euro 400.000,00.

L’Agenzia delle entrate nelle more notificò alla società contribuente due avvisi di accertamento con i quali contestava alla predetta società l’utilizzo negli anni 2002 e 2003 di fatture per operazioni inesistenti, disconoscendo di fatto il credito chiesto a rimborso.

La società impugnò detti avvisi che vennero annullati con sentenza della CTR della Campania n. 5/39/2007 passata in giudicato.

Ritenendo che a seguito di tale sentenza si fosse cristallizzato il credito, la [OSCURATO:SOCIETA]., permanendo il silenzio dell’amministrazione finanziaria, propose ricorsodinanzi alla CTP di Caserta.

Si costituì l’Agenzia sostenendo di aver emesso in data 9 ottobre 2007 provvedimento espresso di diniego di rimborso.

La decisione di prime cure, favorevole alla contribuente, venne impugnata dall’Agenzia e l’appello venne rigettato perché privo di motivi specifici di impugnazione e contenente solo generiche doglianze circa la sentenza di primo grado.

Venne quindi proposto ricorso per Cassazione dall’Agenzia, accolto dalla Cortecon ordinanza n. 30341 del 2019, che evidenziò come la CTR avesse violato l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 poiché aveva apoditticamente ritenuto il ricorso privo di specificità.

Riassunta la causa dalla società contribuente, la CTR della Campania rigettò il ricorso per riassunzione, in sostanza accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando come la contribuente avesse avanzato istanza di rimborso solo per l’anno 2005 per un credito IVA maturato nel 2002, sicché la richiesta poteva essere fatta solo nell’anno 2003.

Peraltro, il provvedimento di diniego scaturiva dall’attività di accertamento, negativo, posta in essere dall’Agenzia ed a corroborare ulteriormente il tutto vi era il processo verbale della Guardia di finanza in relazione agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003 (facenti fede fino a querela di falso).

Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancanza assoluta dei suoi requisiti essenziali, in violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Com‘è noto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multisCass. n. 7090/2022).

Premesso quanto innanzi, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n.13248/2020).

In applicazione dei principi di cui innanzi il motivo si palesa come infondato essendo chiaro puntuale e circostanziato (tant’è che il secondo motivo è teso ad aggredire la ratio della sentenza , pienamente colta dalla ricorrente stante la sua chiarezza), il ragionamento posto a fondamento del rigetto dell’appello formulato dalla società contribuente. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 19, 30, 38-bis e 54 del DPR n. 633 del 1972.

Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la società non potesse richiedere il rimborso nel 2005 per un credito accumulato per acquisti effettuati tra il 2002 ed il 2003.

Il giudice di seconde cure avrebbe, peraltro, fondato il proprio convincimento su circostanze erronee: la presunta decadenza, la sussistenza di un accertamento negativo dal quale sarebbe emersa addirittura l’inesistenza della sede, nonché l’assenza di un apparato logistico che potesse originare/far presumere un’attività produttiva e la presenza di verbali della guardia di finanza, facenti fede fino a querela di falso, che accertavano l’esistenza di fatture emesse per operazioni inesistenti (posti a fondamento di ulteriori avvisi tuttavia poi annullati).

Secondo il ricorrente l’errore del giudice sarebbe stato quello di fondare, in particolare, il rigetto sui citati verbali di accertamento. 2.1.Il motivo è infondato.

La sentenza in realtà motiva il rigetto sotto due distinti profili.

Da un lato afferma che la richiesta, siccome presentata nel 2006con riferimento alla dichiarazione dell’anno 2005, è tardiva in relazione, peraltro , ad un credito IVA maturato nel l’anno 2002, la cui richiesta avrebbe potuto essere presentata nell’anno 2003.

Dall’altro esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso in forza dell’accertamento negativo effettuato dalla Agenzia ulteriormente corroborato dai verbali della guardia di finanza.

Il giudice di seconde cure ha ritenuto provata l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del chiesto rimborso in forza di plurimi elementi, ivi inclusi i verbali di accertamento della Guardia di finanza, ed ha ritenuto che la società non avesse provato il presupposto per ottenere il rimborso del credito.

Anzi, ha ritenuto che le operazioni dichiarate fossero inesistenti.

In particolare, la CTR ha affermato che il processo verbale redatto in relazione agli avvisi 2002 e 2003 non ha fondato ma corroborato l’esito, già negativo, dell’accertamento.

Si è inoltre osservato come sia emersa l’assoluta assenza di un apparato logistico che potesse originare ovvero far presumere un’attività produttiva per milioni di euro a fronte di una richiesta di rimborso IVA per 400.000,00 euro.

Non risulta, peraltro, che la società abbia fornito una qualche prova idonea a supportare una diversa ricostruzione degli eventi, ed anzi nel sostenere, in questa sede, la rilevanza dell’avvenuto annullamento degli avvisi non ha specificato se l’avviso riguardi le medesime circostanze né le ragioni di tale annullamento (potendo annullarsi l’avviso anche per mere ragioni formali, inidonee quindi a scalfire il contenuto del verbale di accertamento ed a consentire l’operatività in questa sede dell’art. 2909 c.c., come sarebbe avvenuto nella specie, per requisiti di notifica, secondo quanto diversamente emerge dal controricorso dell’Agenzia delle entrate).

Deve al riguardo rimarcarsi che nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto ("petitum" mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata ("petitum" immediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un diniego di condono ed un avviso di accertamento relativo ad una delle annualità oggetto della richiesta di condono), purché sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante (Cass. n.25798 del 2017).

Peraltro,il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta può estendere i suoi effetti anche ad annualità successive o precedenti quando risolve situazione di fatto o altri eventuali elementi preliminari comuni che rimangono immutati nel tempo (Cass. n. 6843 del 2019).

Di talché non solo la censura in merito alla ritenuta decadenza dal diritto di rimborso è superata dalla assorbente valutazione da parte del giudice di merito circa l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento del rimborso, ma anche il motivo si palesa come infondato atteso che sotto le spoglie di una violazione di legge si cela il tentativo di indurre questa Corte a rivalutare il merito della controversia, valutazione inibita in questa sede.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenzae vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 7.800,00per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7055/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via B. Castiglione n. 55; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6640/14/2021 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 14/09/2021; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl in data 9 giugno 2006 avanzò richiesta di rimborso IVA compilando il modello VR 2006 (in relazione all’anno d’imposta 2005) per l’importo di euro 400.000,00. L’Agenzia delle entrate nelle more notificò alla società contribuente due avvisi di accertamento con i quali contestava alla predetta società l’utilizzo negli anni 2002 e 2003 di fatture per operazioni inesistenti, disconoscendo di fatto il credito chiesto a rimborso. La società impugnò detti avvisi che vennero annullati con sentenza della CTR della Campania n. 5/39/2007 passata in giudicato. Ritenendo che a seguito di tale sentenza si fosse cristallizzato il credito, la [OSCURATO:SOCIETA]., permanendo il silenzio dell’amministrazione finanziaria, propose ricorsodinanzi alla CTP di Caserta. Si costituì l’Agenzia sostenendo di aver emesso in data 9 ottobre 2007 provvedimento espresso di diniego di rimborso. La decisione di prime cure, favorevole alla contribuente, venne impugnata dall’Agenzia e l’appello venne rigettato perché privo di motivi specifici di impugnazione e contenente solo generiche doglianze circa la sentenza di primo grado. Venne quindi proposto ricorso per Cassazione dall’Agenzia, accolto dalla Cortecon ordinanza n. 30341 del 2019, che evidenziò come la CTR avesse violato l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 poiché aveva apoditticamente ritenuto il ricorso privo di specificità. Riassunta la causa dalla società contribuente, la CTR della Campania rigettò il ricorso per riassunzione, in sostanza accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando come la contribuente avesse avanzato istanza di rimborso solo per l’anno 2005 per un credito IVA maturato nel 2002, sicché la richiesta poteva essere fatta solo nell’anno 2003. Peraltro, il provvedimento di diniego scaturiva dall’attività di accertamento, negativo, posta in essere dall’Agenzia ed a corroborare ulteriormente il tutto vi era il processo verbale della Guardia di finanza in relazione agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003 (facenti fede fino a querela di falso). Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancanza assoluta dei suoi requisiti essenziali, in violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Com‘è noto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multisCass. n. 7090/2022). Premesso quanto innanzi, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n.13248/2020). In applicazione dei principi di cui innanzi il motivo si palesa come infondato essendo chiaro puntuale e circostanziato (tant’è che il secondo motivo è teso ad aggredire la ratio della sentenza , pienamente colta dalla ricorrente stante la sua chiarezza), il ragionamento posto a fondamento del rigetto dell’appello formulato dalla società contribuente. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 19, 30, 38-bis e 54 del DPR n. 633 del 1972. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la società non potesse richiedere il rimborso nel 2005 per un credito accumulato per acquisti effettuati tra il 2002 ed il 2003. Il giudice di seconde cure avrebbe, peraltro, fondato il proprio convincimento su circostanze erronee: la presunta decadenza, la sussistenza di un accertamento negativo dal quale sarebbe emersa addirittura l’inesistenza della sede, nonché l’assenza di un apparato logistico che potesse originare/far presumere un’attività produttiva e la presenza di verbali della guardia di finanza, facenti fede fino a querela di falso, che accertavano l’esistenza di fatture emesse per operazioni inesistenti (posti a fondamento di ulteriori avvisi tuttavia poi annullati). Secondo il ricorrente l’errore del giudice sarebbe stato quello di fondare, in particolare, il rigetto sui citati verbali di accertamento. 2.1.Il motivo è infondato. La sentenza in realtà motiva il rigetto sotto due distinti profili. Da un lato afferma che la richiesta, siccome presentata nel 2006con riferimento alla dichiarazione dell’anno 2005, è tardiva in relazione, peraltro , ad un credito IVA maturato nel l’anno 2002, la cui richiesta avrebbe potuto essere presentata nell’anno 2003. Dall’altro esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso in forza dell’accertamento negativo effettuato dalla Agenzia ulteriormente corroborato dai verbali della guardia di finanza. Il giudice di seconde cure ha ritenuto provata l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del chiesto rimborso in forza di plurimi elementi, ivi inclusi i verbali di accertamento della Guardia di finanza, ed ha ritenuto che la società non avesse provato il presupposto per ottenere il rimborso del credito. Anzi, ha ritenuto che le operazioni dichiarate fossero inesistenti. In particolare, la CTR ha affermato che il processo verbale redatto in relazione agli avvisi 2002 e 2003 non ha fondato ma corroborato l’esito, già negativo, dell’accertamento. Si è inoltre osservato come sia emersa l’assoluta assenza di un apparato logistico che potesse originare ovvero far presumere un’attività produttiva per milioni di euro a fronte di una richiesta di rimborso IVA per 400.000,00 euro. Non risulta, peraltro, che la società abbia fornito una qualche prova idonea a supportare una diversa ricostruzione degli eventi, ed anzi nel sostenere, in questa sede, la rilevanza dell’avvenuto annullamento degli avvisi non ha specificato se l’avviso riguardi le medesime circostanze né le ragioni di tale annullamento (potendo annullarsi l’avviso anche per mere ragioni formali, inidonee quindi a scalfire il contenuto del verbale di accertamento ed a consentire l’operatività in questa sede dell’art. 2909 c.c., come sarebbe avvenuto nella specie, per requisiti di notifica, secondo quanto diversamente emerge dal controricorso dell’Agenzia delle entrate). Deve al riguardo rimarcarsi che nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto ("petitum" mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata ("petitum" immediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un diniego di condono ed un avviso di accertamento relativo ad una delle annualità oggetto della richiesta di condono), purché sia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante (Cass. n.25798 del 2017). Peraltro,il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta può estendere i suoi effetti anche ad annualità successive o precedenti quando risolve situazione di fatto o altri eventuali elementi preliminari comuni che rimangono immutati nel tempo (Cass. n. 6843 del 2019). Di talché non solo la censura in merito alla ritenuta decadenza dal diritto di rimborso è superata dalla assorbente valutazione da parte del giudice di merito circa l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento del rimborso, ma anche il motivo si palesa come infondato atteso che sotto le spoglie di una violazione di legge si cela il tentativo di indurre questa Corte a rivalutare il merito della controversia, valutazione inibita in questa sede. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenzae vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 7.800,00per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
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