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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22498/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], irrogandogli la pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo stato trovato nel territorio del Comune di Rimini, contravveniva al foglio di via obbligatorio, fatto commesso 1'8 e il 13 agosto 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione esternando compiutamente le ragioni della legittimità del provvedimento questorile del foglio di via obbligatorio e che il ricorrente ha reiterato le medesime doglianze proposte in appello senza un utile e specifico raffronto con le argomentazioni della sentenza impugnata; rilevato che la Corte di appello ha indicato gli elementi che fanno ritenere fondata l'affermazione che il ricorrente viva dei proventi di attività delittuose, dando compiuta risposta alle doglianze di appello che, come i motivi di ricorso, si appuntano soltanto su taluni degli aspetti rilevanti per la valutazione delle attività di gioco poste in essere dal ricorrente; rilevato che la Corte di appello ha spiegato, con puntuale motivazione, le ragioni della fondatezza del giudizio di pericolosità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], irrogandogli la pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo stato trovato nel territorio del Comune di Rimini, contravveniva al foglio di via obbligatorio, fatto commesso 1'8 e il 13 agosto 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione esternando compiutamente le ragioni della legittimità del provvedimento questorile del foglio di via obbligatorio e che il ricorrente ha reiterato le medesime doglianze proposte in appello senza un utile e specifico raffronto con le argomentazioni della sentenza impugnata; rilevato che la Corte di appello ha indicato gli elementi che fanno ritenere fondata l'affermazione che il ricorrente viva dei proventi di attività delittuose, dando compiuta risposta alle doglianze di appello che, come i motivi di ricorso, si appuntano soltanto su taluni degli aspetti rilevanti per la valutazione delle attività di gioco poste in essere dal ricorrente; rilevato che la Corte di appello ha spiegato, con puntuale motivazione, le ragioni della fondatezza del giudizio di pericolosità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 22498/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris