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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36506/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24 settembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Lecce, in data 13 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 644, quinto comma, numeri 3) e 4,) cod. pen..

Considerato che i motivi di ricorso, che ineriscono alla insufficiente prova della responsabilità per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di criticità motivazionali giustificative e di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il C *gliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24 settembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Lecce, in data 13 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 644, quinto comma, numeri 3) e 4,) cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, che ineriscono alla insufficiente prova della responsabilità per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di criticità motivazionali giustificative e di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il C *gliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36506/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris