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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 40746/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono distinti ricorsi avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. (capo B).

Considerato che i motivi di ricorso da entrambi sollevati (per Zerouali, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle emergenze processuali; per Rabah, erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Considerato, in particolare, quanto all'erronea qualificazione del fatto denunciata dal Rabah, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842): evenienza palesemente non configurabile nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono distinti ricorsi avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. (capo B). Considerato che i motivi di ricorso da entrambi sollevati (per Zerouali, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle emergenze processuali; per Rabah, erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata ritenuta la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Considerato, in particolare, quanto all'erronea qualificazione del fatto denunciata dal Rabah, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842): evenienza palesemente non configurabile nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 40746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris