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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 33496/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di acquisto di un chilo di cocaina (capo 60), con la recidiva reiterata infra quinquennale.

2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con l'articolazione di tre motivi.

2.1. Il primo investe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 273 e 349 cod. proc. in quanto il contenuto delle captazioni, in base alle quali è stata applicata la misura cautelare, riguarda soggetti diversi dal ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], Cosimo e [OSCURATO:PERSONA]) il quale non è stato mai né intercettato né identificato, ma individuato solo in base al riferimento a tale «Salvatore» operato da Cutrì.

Il Tribunale, senza rispondere alle questioni sollevate dalla difesa, con argomenti apodittici e tautologici, ha ritenuto sufficiente il solo riscontro che Palumbo fosse stato detenuto, tra marzo e dicembre 2017 presso il carcere di Palmi con [OSCURATO:PERSONA] per concludere che il «Salvatore» menzionato nella citata conversazione fosse il ricorrente e ciò a prescindere dal fatto che i due detenuti si trovassero in ambiti diversi della struttura.

2.2. Il secondo motivo censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 292, 309 cod. proc. proc. e agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto la data del commesso reato, fissata dall'incolpazione provvisoria «in data antecedente e prossima al 24.10.2020», quando il ricorrente era libero, è stata arbitrariamente collocata tra fine dicembre 2017 e inizio 2018 «cioè nel momento immediatamente successivo all'uscita del Palumbo dal carcere di Palmi», ai:traverso un' autonoma valutazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari operata contra reum e solo in quanto si era appreso che in quel periodo Palumbo si trovasse agli arresti domiciliari in cui, peraltro, era stato anche nel 2019.

2.3. Il terzo motivo censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 175, 284, 275-bis e 281-quater cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto, proprio per effetto della retrodatazione del commesso reato al 2017-2018, dovevano essere esclusi i requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari.

Inoltre, nonostante la disponibilità di un'abitazione in un luogo lontano rispetto a quello in cui è stata contesta la condotta delittuosa, il Tribunale non aveva spiegato quale fosse l'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.1.2.

Premesso che in materia di stupefacenti la responsabilità può essere dimostrata, a prescindere dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, anche attraverso le risultanze di altre fonti probatorie come le intercettazioni (tra le tante Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251), nella specie queste ultime non risultano, da sole, dirimenti in relazione al profilo dell'identificazione del ricorrente.

1.3. Ai fini dell'esame della censura proposta appare utile dare conto come la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto che, in tema di misure cautelar', un indizio possa definirsi "grave" quando sia pertinente, idoneo ad esprimere un'elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quell'ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pesce, Rv.279610).

Inoltre, per quanto di interesse in questa sede con riguardo al motivo di ricorso, si è più volte osservato che in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria una probatio minor rispetto a quella richiesta per la condanna, bastando una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che l'identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa (Sez. 3, n. 26284 del 26/04/2023, Condello, non mass.; Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232). 1.4.L'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi di colpevolezza per il reato di acquisto di 1 kg di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in base all'intercettazione ambientale n. 89 del 24 ottobre 2020, riportata per esteso, nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con Domenico e [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che mentre [OSCURATO:PERSONA] (indicato per nome e cognome) si trovava in carcere, «Salvatore» gli aveva manifestato l'intenzione di essere inserito nel traffico di stupefacenti, cosa avvenuta quando era stato posto agli arresti domiciliari, con la consegna di un pacco di cocaina del valore di C 30.000 poi non pagati.

La persona evocata nella conversazione tra terzi è stata identificata dal Tribunale nel ricorrente in base al solo dato della sua condizione detentiva presso la Casa circondariale di Palmi, insieme a Belcastro, nel periodo compreso tra marzo e dicembre del 2017.

In virtù di tale circostanza il provvedimento impugnato ha operato anche la retrodatazione del commesso reato a oltre due anni prima rispetto all'epoca dell'intercettazione ambientale sopra indicata (del 24 ottobre 2020), collocando la condotta contestata a Palumbo subito dopo la sua uscita dal carcere, quando si trovava in regime di arresti domiciliari (dal 14 dicembre 2017 al 10 novembre 2018).

1.5. Le conclusioni cui perviene l'ordinanza impugnata sono viziate perché non offrono elementi univoci per identificare, in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, [OSCURATO:PERSONA] come iii «Salvatore» di cui alla citata intercettazione ambientale, basandosi su una ricostruzione assertiva e non riscontrata.

La peculiarità della fattispecie è che, trattandosi di conversazione tra terzi in ipotesi concernente la responsabilità di un non-partecipante ad essa, si esige da parte del giudice di merito un attento e rigoroso apprezzamento dei dati e delle emergenze processuali circa la deliberazione di colpevolezza, pur nella fase cautelare, di chi viene evocato.

Se i dati rappresentati dal Tribunale costituiscono elementi di rilievo, non sono però sufficienti ai fini della gravità indiziaria alla luce delle carenze concernenti i riscontri fattuali che, a monte, sono indispensabili per identificare il ricorrente.

Infatti, il Tribunale, nel descrivere il contesto in cui si colloca la cessione del pacco di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] a «Salvatore» , non fornisce adeguati elementi conoscitivi per l'individuazione di quest'ultimo in quanto si limita a richiamare la sola contestuale condizione detentiva di Palumbo e Belcastro nella medesima struttura carceraria.

Invero, va rilevato che, a fronte di un nome molto comune quale è quello di Salvatore, mancano ulteriori elementi di riscontro, neanche ricercati in fase di indagini, idonei a farlo coincidere con l'odierno ricorrente e/o a differenziarlo da altri.

Ciò vale, a maggior ragione, se si pensa anche alla necessità che il Tribunale abbia dovuto provvedere alla retrodatazione, di ben due anni, della data del commesso reato, proprio per far collimare gli scarsi elementi identificativi a sua disposizione, primo tra tutti l'uscita di Palumbo dal carcere la sottoposizione agli arresti domiciliari.

Queste carenze, riguardanti proprio gli argomenti logico-fattuali giustificativi di una qualificata probabilità che il «Salvatore» dell'intercettazione sia proprio l'odierno ricorrente, determinano l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio sui gravi indizi di colpevolezza.

2. Restano assorbite, allo stato, le questioni relative alla sussistenza delle esigenze cautelari e qualora il giudice di merito, evitando di incorrere nei vizi motivazionali sopra rilevati, pervenga ad un giudizio affermativo circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], sarà tenuto a valutare anche l' attualità del pericolo di reiterazione del reato contestato proprio in ragione del tempo trascorso della condotta, retrodatata al 2017-2018 dallo stesso provvedimento impugnato.

Infatti, non risulta operata un'adeguata valutazione di • detto profilo, in quanto il Tribunale si è limitato a valorizzare elementi positivi circa la pericolosità del ricorrente alla luce del precedente specifico, sebbene risalente, e della sua sottoposizione a diversi procedimenti penali, tra i quali l'incendio del peschereccio di Cutrì e altri in materia di reati contro il patrimonio e di armi di cui, però, non risulta indicata la data.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. peri.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti cli cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di acquisto di un chilo di cocaina (capo 60), con la recidiva reiterata infra quinquennale. 2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con l'articolazione di tre motivi. 2.1. Il primo investe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 273 e 349 cod. proc. in quanto il contenuto delle captazioni, in base alle quali è stata applicata la misura cautelare, riguarda soggetti diversi dal ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], Cosimo e [OSCURATO:PERSONA]) il quale non è stato mai né intercettato né identificato, ma individuato solo in base al riferimento a tale «Salvatore» operato da Cutrì. Il Tribunale, senza rispondere alle questioni sollevate dalla difesa, con argomenti apodittici e tautologici, ha ritenuto sufficiente il solo riscontro che Palumbo fosse stato detenuto, tra marzo e dicembre 2017 presso il carcere di Palmi con [OSCURATO:PERSONA] per concludere che il «Salvatore» menzionato nella citata conversazione fosse il ricorrente e ciò a prescindere dal fatto che i due detenuti si trovassero in ambiti diversi della struttura. 2.2. Il secondo motivo censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 292, 309 cod. proc. proc. e agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto la data del commesso reato, fissata dall'incolpazione provvisoria «in data antecedente e prossima al 24.10.2020», quando il ricorrente era libero, è stata arbitrariamente collocata tra fine dicembre 2017 e inizio 2018 «cioè nel momento immediatamente successivo all'uscita del Palumbo dal carcere di Palmi», ai:traverso un' autonoma valutazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari operata contra reum e solo in quanto si era appreso che in quel periodo Palumbo si trovasse agli arresti domiciliari in cui, peraltro, era stato anche nel 2019. 2.3. Il terzo motivo censura l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 175, 284, 275-bis e 281-quater cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto, proprio per effetto della retrodatazione del commesso reato al 2017-2018, dovevano essere esclusi i requisiti dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari. Inoltre, nonostante la disponibilità di un'abitazione in un luogo lontano rispetto a quello in cui è stata contesta la condotta delittuosa, il Tribunale non aveva spiegato quale fosse l'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.1.2. Premesso che in materia di stupefacenti la responsabilità può essere dimostrata, a prescindere dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, anche attraverso le risultanze di altre fonti probatorie come le intercettazioni (tra le tante Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251), nella specie queste ultime non risultano, da sole, dirimenti in relazione al profilo dell'identificazione del ricorrente. 1.3. Ai fini dell'esame della censura proposta appare utile dare conto come la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto che, in tema di misure cautelar', un indizio possa definirsi "grave" quando sia pertinente, idoneo ad esprimere un'elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quell'ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pesce, Rv.279610). Inoltre, per quanto di interesse in questa sede con riguardo al motivo di ricorso, si è più volte osservato che in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria una probatio minor rispetto a quella richiesta per la condanna, bastando una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che l'identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa (Sez. 3, n. 26284 del 26/04/2023, Condello, non mass.; Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232). 1.4.L'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi di colpevolezza per il reato di acquisto di 1 kg di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in base all'intercettazione ambientale n. 89 del 24 ottobre 2020, riportata per esteso, nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con Domenico e [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che mentre [OSCURATO:PERSONA] (indicato per nome e cognome) si trovava in carcere, «Salvatore» gli aveva manifestato l'intenzione di essere inserito nel traffico di stupefacenti, cosa avvenuta quando era stato posto agli arresti domiciliari, con la consegna di un pacco di cocaina del valore di C 30.000 poi non pagati. La persona evocata nella conversazione tra terzi è stata identificata dal Tribunale nel ricorrente in base al solo dato della sua condizione detentiva presso la Casa circondariale di Palmi, insieme a Belcastro, nel periodo compreso tra marzo e dicembre del 2017. In virtù di tale circostanza il provvedimento impugnato ha operato anche la retrodatazione del commesso reato a oltre due anni prima rispetto all'epoca dell'intercettazione ambientale sopra indicata (del 24 ottobre 2020), collocando la condotta contestata a Palumbo subito dopo la sua uscita dal carcere, quando si trovava in regime di arresti domiciliari (dal 14 dicembre 2017 al 10 novembre 2018). 1.5. Le conclusioni cui perviene l'ordinanza impugnata sono viziate perché non offrono elementi univoci per identificare, in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, [OSCURATO:PERSONA] come iii «Salvatore» di cui alla citata intercettazione ambientale, basandosi su una ricostruzione assertiva e non riscontrata. La peculiarità della fattispecie è che, trattandosi di conversazione tra terzi in ipotesi concernente la responsabilità di un non-partecipante ad essa, si esige da parte del giudice di merito un attento e rigoroso apprezzamento dei dati e delle emergenze processuali circa la deliberazione di colpevolezza, pur nella fase cautelare, di chi viene evocato. Se i dati rappresentati dal Tribunale costituiscono elementi di rilievo, non sono però sufficienti ai fini della gravità indiziaria alla luce delle carenze concernenti i riscontri fattuali che, a monte, sono indispensabili per identificare il ricorrente. Infatti, il Tribunale, nel descrivere il contesto in cui si colloca la cessione del pacco di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] a «Salvatore» , non fornisce adeguati elementi conoscitivi per l'individuazione di quest'ultimo in quanto si limita a richiamare la sola contestuale condizione detentiva di Palumbo e Belcastro nella medesima struttura carceraria. Invero, va rilevato che, a fronte di un nome molto comune quale è quello di Salvatore, mancano ulteriori elementi di riscontro, neanche ricercati in fase di indagini, idonei a farlo coincidere con l'odierno ricorrente e/o a differenziarlo da altri. Ciò vale, a maggior ragione, se si pensa anche alla necessità che il Tribunale abbia dovuto provvedere alla retrodatazione, di ben due anni, della data del commesso reato, proprio per far collimare gli scarsi elementi identificativi a sua disposizione, primo tra tutti l'uscita di Palumbo dal carcere la sottoposizione agli arresti domiciliari. Queste carenze, riguardanti proprio gli argomenti logico-fattuali giustificativi di una qualificata probabilità che il «Salvatore» dell'intercettazione sia proprio l'odierno ricorrente, determinano l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio sui gravi indizi di colpevolezza. 2. Restano assorbite, allo stato, le questioni relative alla sussistenza delle esigenze cautelari e qualora il giudice di merito, evitando di incorrere nei vizi motivazionali sopra rilevati, pervenga ad un giudizio affermativo circa i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA], sarà tenuto a valutare anche l' attualità del pericolo di reiterazione del reato contestato proprio in ragione del tempo trascorso della condotta, retrodatata al 2017-2018 dallo stesso provvedimento impugnato. Infatti, non risulta operata un'adeguata valutazione di • detto profilo, in quanto il Tribunale si è limitato a valorizzare elementi positivi circa la pericolosità del ricorrente alla luce del precedente specifico, sebbene risalente, e della sua sottoposizione a diversi procedimenti penali, tra i quali l'incendio del peschereccio di Cutrì e altri in materia di reati contro il patrimonio e di armi di cui, però, non risulta indicata la data. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. peri. Manda alla cancelleria per gli adempimenti cli cui all'art. 94, comma 1-ter,
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