CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale assegnato rilevanza all'apprezzata gravità della condotta che aveva visto il ricorrente allontanarsi dall'abitazione per parlare con altra persona che poi si dava alla fuga; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il giudizio di equivalenza tra recidiva contestata e circostanze attenuanti generiche motivatamente fondato sul divieto di prevalenza ex art. 69, quarto comma, cod. pen., non prima di aver rilevato come il giudizio di equivalenza fosse comunque giustificato dalla spiccata capacità a delinquere del ricorrente e dalla complessivamente adeguata determinazione della pena, mitigata attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il