Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:1002
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0670
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 dicembre 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e di trasparenza – Irrilevanza della dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera – Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale»
Nella causa C‑670/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Ráckeve, Ungheria), con decisione del 9 novembre 2020, pervenuta in cancelleria l’8 dicembre 2020, nel procedimento
EP,
TA,
FV,
TB
contro
[OSCURATO:PERSONA].,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jääskinen (relatore) e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra EP, TA, FV e TB, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «banca»), dall’altra, vertente sul carattere asseritamente abusivo di una clausola inserita in un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che prevede il rimborso del mutuo in valuta nazionale.
Contesto normativo
3
L’articolo 4 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
4
L’articolo 5 di tale direttiva così dispone:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
5
Il 9 gennaio 2007 i ricorrenti nel procedimento principale, aventi lo status di consumatori, hanno stipulato con la banca, mediante atto notarile, un contratto di mutuo ai fini della ristrutturazione di una casa familiare. Ai sensi di tale contratto, l’importo del mutuo era espresso in franchi svizzeri (CHF), ma l’erogazione e il rimborso di detto importo dovevano essere effettuati in fiorini ungheresi (HUF).
6
Di conseguenza, a ciascuna scadenza di rimborso, la banca determinava l’importo della mensilità dovuta convertendo in fiorini ungheresi l’importo del rimborso che, secondo quanto convenuto, sarebbe stato effettuato in franchi svizzeri.
7
All’atto della conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi, la banca ha fornito ai ricorrenti nel procedimento principale un’informativa sui rischi generali connessi ad un finanziamento espresso in valuta estera. Tale informativa precisava, per quanto riguarda il rischio di cambio, quanto segue:
«Richiamiamo l’attenzione del cliente sul fatto che, optando per un finanziamento espresso in valuta estera, può beneficiare dei vantaggi del mercato della valuta scelta, ma se ne assume anche i rischi. Concludendo il contratto di mutuo, il cliente prende atto del fatto che l’importo di tale mutuo è registrato presso la banca nella valuta estera scelta e si impegna ad effettuarne il rimborso nella valuta scelta dal cliente stesso. Dato che il tasso di cambio tra il fiorino ungherese e la valuta estera scelta nel contratto – il tasso di cambio – può variare in funzione delle fluttuazioni quotidiane del mercato, richiamiamo l’attenzione del cliente sul fatto che un’eventuale variazione o aumento sfavorevole del tasso di cambio può comportare per il cliente medesimo un costo supplementare di cui non è possibile prevedere né l’effettiva insorgenza né l’importo.
Il vantaggio di questo tipo di finanziamento consiste nel fatto che, non appena il tasso di cambio della valuta estera nella quale il finanziamento è espresso si riduce rispetto al fiorino, il “controvalore” in fiorini del finanziamento diminuisce. In altri termini, occorrono meno fiorini per acquistare la valuta che copre le mensilità occorrenti per il rimborso del capitale e degli interessi, e tale acquisto comporta quindi un costo minore per il cliente; in tale ipotesi, l’onere è quindi inferiore, e da ciò può anche conseguire che il cliente debba rimborsare meno di quanto era previsto sulla base del controvalore in fiorini ungheresi calcolato al momento della conclusione del contratto di mutuo/credito.
Nella situazione opposta, nella quale il tasso di cambio della valuta estera in cui il finanziamento è espresso aumenti rispetto al fiorino, il “controvalore” del finanziamento cresce: in tale ipotesi, è necessaria una somma maggiore in fiorini per pagare le mensilità (di rimborso) del capitale e degli interessi, convertite nella valuta estera pertinente; occorrono quindi, in questo caso, più fiorini per rimborsare il credito in valuta estera che è stato sottoscritto.
Con la sua sottoscrizione, il cliente dichiara di essere stato informato in modo chiaro dei rischi presentati da tale finanziamento, di conoscere le componenti del rischio e di voler sottoscrivere il mutuo con cognizione di causa».
8
Secondo il giudice del rinvio, l’informativa in questione si inseriva nel contesto di una situazione equilibrata in materia di tassi di cambio, esistente al momento della conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi. È ben vero che tale informativa menzionerebbe la possibilità di una diminuzione del tasso di cambio e quella di un aumento di tale tasso, nonché i vantaggi e gli inconvenienti che ne deriverebbero, ma essa non conterrebbe informazioni sul fatto che una modifica delle condizioni macroeconomiche e della situazione sul mercato monetario internazionale potrebbe comportare un aumento significativo, o addirittura illimitato, delle mensilità di rimborso, né sul fatto che il tasso di cambio tra il fiorino ungherese e il franco svizzero potrebbe subire fluttuazioni importanti, indipendentemente dal carattere stabile di tale tasso in passato.
9
A seguito di una modifica importante di detto tasso, avvenuta durante l’esecuzione del contratto di mutuo di cui trattasi, l’importo delle mensilità di rimborso dovute in forza di tale contratto è aumentato in modo significativo.
10
Poiché i ricorrenti nel procedimento principale non hanno potuto adempiere il loro obbligo di rimborso, la banca ha risolto il contratto di mutuo di cui trattasi nel 2015.
11
Il 10 luglio 2015, su richiesta della banca, è stato avviato un procedimento di esecuzione forzata nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale.
12
Il 30 settembre 2016 questi ultimi hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un’azione volta a far cessare l’esecuzione forzata, con la motivazione che il contratto di mutuo di cui trattasi era invalido. A sostegno di tale azione, i ricorrenti nel procedimento principale affermano che la banca non aveva fornito loro informazioni sufficienti sui rischi reali connessi alla sottoscrizione di un contratto di mutuo espresso in valuta estera. In particolare, la banca avrebbe omesso di richiamare la loro attenzione sul fatto:
–
che gli effetti positivi e gli effetti negativi di una fluttuazione del tasso di cambio si compensano solo a condizione che i corsi del fiorino ungherese e del franco svizzero si muovano all’interno di una forbice stabile e costante;
–
che una modifica duratura e importante delle condizioni macroeconomiche e della situazione sul mercato monetario internazionale poteva comportare un aumento significativo, o addirittura illimitato, delle mensilità di rimborso, e
–
che l’ipotesi di un aumento duraturo del corso del franco svizzero rispetto a quello del fiorino ungherese poteva verificarsi in qualsiasi momento, e che il carattere moderato delle fluttuazioni precedenti di tali corsi non forniva alcuna garanzia quanto alla futura stabilità di questi ultimi.
13
La banca sostiene che le informazioni da essa fornite sul rischio di cambio erano sufficienti, in quanto la possibilità teorica di una variazione del tasso di cambio è stata menzionata nell’informativa di cui al punto 7 della presente ordinanza. In tale contesto, si sarebbe fatto riferimento alla correlazione esistente tra la fluttuazione di detto tasso e quella dell’importo delle mensilità di rimborso. I consumatori sarebbero stati quindi messi in condizione di comprendere che l’importo delle mensilità sarebbe potuto aumentare in modo illimitato, in funzione della fluttuazione di detto tasso. La banca fa altresì riferimento alla giurisprudenza della Kúria (Corte suprema, Ungheria), secondo la quale «il fatto che la parte convenuta abbia fornito informazioni in merito al rischio di cambio significa di per sé che le parti attrici dovevano realisticamente attendersi tale rischio».
14
Il giudice del rinvio cita la sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
), rilevando che, secondo quest’ultima, l’informazione relativa al rischio di cambio fornita dalla banca deve consentire a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.
15
Detto giudice si interroga tuttavia sulla portata di tale requisito posto dalla Corte e si chiede se siffatte conseguenze economiche debbano risultare esplicitamente dall’informazione fornita dalla banca. Esso si chiede, più in particolare, se, al fine di soddisfare detto requisito, sia sufficiente che, con la sottoscrizione del contratto di mutuo, il consumatore interessato dichiari in generale di conoscere e di assumersi i rischi dell’operazione di mutuo, tenuto conto di un’eventuale variazione del tasso di cambio, o se sia necessario, inoltre, che la banca informi espressamente in merito al carattere illimitato del rischio assunto.
16
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di Ráckeve, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, tenuto conto dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13] che è stata fornita nella sentenza [del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
)], si possa considerare come chiara e inequivoca una clausola contrattuale relativa alla presa a carico del rischio di cambio che, senza prevedere espressamente che detto rischio gravi esclusivamente e integralmente sul debitore, contiene soltanto una dichiarazione del debitore secondo cui quest’ultimo “è pienamente cosciente dei rischi potenziali derivanti dalla transazione, e in particolare del fatto che le fluttuazioni della valuta estera di cui trattasi rispetto al fiorino ungherese possano determinare sia un aumento sia una riduzione degli oneri di rimborso del prestito in fiorini ungheresi”.
2)
Se la summenzionata clausola contrattuale sia conforme al requisito enunciato nell[a] sentenza [del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
)], secondo cui il consumatore deve essere in grado di valutare altresì le conseguenze economiche, potenzialmente significative, della presa a carico del rischio di cambio sui suoi obblighi finanziari, tenuto conto del fatto che il documento intitolato “Informativa sui rischi generali derivanti da un finanziamento in valuta estera”, sottoposto alla firma del consumatore al momento della conclusione del contratto, fa riferimento in modo identico agli effetti favorevoli e sfavorevoli della fluttuazione dei tassi di cambio, e suggerisce pertanto l’esistenza di una tendenza – comunicata anche dalla [OSCURATO:PERSONA] (Associazione bancaria ungherese) – caratterizzata da un livello dei tassi stabile, secondo la quale a lungo termine gli effetti favorevoli e sfavorevoli si compensano.
3)
Se la summenzionata clausola contrattuale sia conforme al requisito enunciato nell[a] sentenza [del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
)], secondo cui il consumatore deve essere in grado di valutare altresì le conseguenze economiche, potenzialmente significative, della presa a carico del rischio di cambio sui suoi obblighi finanziari, quando né il contratto né l’informativa in merito al rischio di cambio, firmata al momento della conclusione di quest’ultimo, indicano in modo implicito o esplicito se l’aumento delle mensilità di rimborso potrebbe rivelarsi significativo o anche, di fatto, raggiungere un qualsivoglia livello.
4)
Se, tenuto conto dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13] che è stata fornita nella sentenza [del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
)], si possa considerare come chiara e inequivoca una clausola contrattuale relativa alla presa a carico del rischio di cambio in cui non si indica espressamente che è il consumatore ad assumere in modo esclusivo e integrale il rischio del tipo di cambio, cosicché dalle clausole del contratto non risulta espressamente che l’aumento delle mensilità di rimborso potrebbe rivelarsi significativo o anche, di fatto, raggiungere un qualsivoglia livello.
5)
Se una dichiarazione in tal senso del consumatore, formulata in termini generali e inserita in una clausola tipo del contratto, sia sufficiente di per sé per stabilire che l’informazione relativa al rischio di cambio soddisfa il requisito previsto nella sentenza [del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
)], secondo cui tale informazione deve consentire al consumatore medio di valutare altresì le conseguenze economiche, potenzialmente significative, della presa a carico del rischio di cambio sui suoi obblighi finanziari, laddove nessun’altra clausola del contratto né dell’informativa supportino una siffatta conclusione.
6)
Se, alla luce di quanto disposto nella sentenza [del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
)], sia conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13] l’interpretazione della Kúria (Corte suprema), secondo cui “il fatto che la parte convenuta abbia fornito informazioni in merito al rischio di cambio significa di per sé che la parte attrice doveva realisticamente attendersi tale rischio”».
Sulle questioni pregiudiziali
17
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando, in particolare, una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale essa ha già statuito o quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.
18
Tale disposizione dev’essere applicata nell’ambito della presente causa.
19
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che il requisito di trasparenza delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che espongano il mutuatario a un rischio di cambio, è soddisfatto qualora il professionista abbia fornito a quest’ultimo informazioni generali sul rischio di cambio, ivi compreso sull’incidenza delle variazioni dei tassi di cambio sui suoi obblighi finanziari, e tale consumatore si sia dichiarato pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto.
20
In via preliminare, va ricordato che spetta unicamente al giudice del rinvio pronunciarsi sulla qualificazione di clausole asseritamente abusive in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Rimane nondimeno il fatto che la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13, nella fattispecie quelle dell’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima, i criteri che il giudice del rinvio può o deve applicare riguardo ad esse in sede di esame di clausole contrattuali (sentenza del 20 settembre 2018, OTP [OSCURATO:PERSONA] e OTP Faktoring,
C‑51/17
,
EU:C:2018:750
, punto
72
e giurisprudenza ivi citata).
21
A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante relativa al requisito di trasparenza, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
41
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
62
e giurisprudenza ivi citata).
22
Ne consegue che il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, il menzionato obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
42
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
63
e giurisprudenza ivi citata).
23
Di conseguenza, detto requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
43
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
64
e giurisprudenza ivi citata).
24
La questione se, nel caso di specie, il requisito di trasparenza sia stato rispettato deve essere esaminata dal giudice del rinvio alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, nel novero dei quali figurano la pubblicità e l’informazione fornite, nell’ambito della negoziazione dei contratti di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, dal mutuante (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
45
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
66
).
25
Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto di mutuo, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole del contratto in parola siano formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto sia posto in grado di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
46
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
67
e giurisprudenza ivi citata).
26
Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che i ricorrenti nel procedimento principale hanno ricevuto, prima della sottoscrizione dei loro mutui, un’informativa contenente informazioni generali sul rischio di cambio. Esso rileva altresì che tale documento, che i ricorrenti nel procedimento principale hanno sottoscritto, richiamava la loro attenzione sul fatto che eventuali variazioni della parità tra il fiorino ungherese e il franco svizzero avrebbero potuto comportare un costo supplementare per il mutuatario, di cui non era possibile prevedere né l’effettiva insorgenza né l’importo. Tuttavia, ai ricorrenti nel procedimento principale non sarebbe stata comunicata alcuna informazione concreta per quanto riguarda l’aumento, potenzialmente illimitato, delle mensilità di rimborso che una fluttuazione importante dei tassi di cambio avrebbe potuto provocare. Infatti, le informazioni fornite ai ricorrenti nel procedimento principale a tale riguardo sarebbero state fondate sull’ipotesi che detta parità rimanesse stabile.
27
Per quanto riguarda i contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ha già dichiarato che è pertinente, ai fini della valutazione di cui al punto 25 della presente ordinanza, qualsiasi informazione fornita dal professionista che sia volta a chiarire al consumatore il funzionamento del meccanismo di cambio e il rischio ad esso connesso. Costituiscono elementi di particolare importanza le precisazioni relative ai rischi assunti dal mutuatario in caso di deprezzamento considerevole della moneta avente corso legale nello Stato membro in cui quest’ultimo è domiciliato e di un aumento del tasso di interesse estero (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
48
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
69
).
28
A tale riguardo, come posto in evidenza dal Comitato europeo per il rischio sistemico nella sua raccomandazione CERS/2011/1, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (
GU 2011, C 342, pag. 1
), gli istituti finanziari devono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l’impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (Raccomandazione A – Consapevolezza dei rischi da parte dei prenditori, punto 1) (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
49
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
70
e giurisprudenza ivi citata).
29
La Corte ha rilevato, in particolare, che il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo stipulato in una valuta estera, si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Inoltre, il professionista deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
50
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
71
e giurisprudenza ivi citata).
30
Ne deriva che, al fine di rispettare il requisito di trasparenza, le informazioni comunicate dal professionista devono poter consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni del tasso di cambio, l’andamento della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere, nell’ambito della sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, il rischio reale al quale si espone, nel corso di tutta la durata del contratto, nell’ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve i suoi guadagni rispetto alla valuta estera in cui è espresso il mutuo (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
51
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
72
).
31
Pertanto, la Corte ha dichiarato che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non può soddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatore di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimanga stabile per tutta la durata del contratto in parola. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado di comprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, che possono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, sulla sua situazione finanziaria (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
53
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
74
).
32
Pertanto, alla luce dell’obbligo di informazione che incombe in tal modo al professionista, una dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera non può essere rilevante, di per sé, al fine di valutare se tale professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.
33
Infine, occorre altresì ricordare che figura tra gli elementi pertinenti, ai fini della valutazione menzionata al punto 25 della presente ordinanza, il linguaggio utilizzato dall’istituto finanziario nei documenti precontrattuali e contrattuali. In particolare, l’assenza di termini o di spiegazioni che avvertano il mutuatario, in modo esplicito, dell’esistenza di rischi particolari connessi ai contratti di mutuo espressi in valuta estera può confermare che il requisito di trasparenza, quale risulta segnatamente dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non è soddisfatto (sentenze del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
C‑609/19
,
EU:C:2021:469
, punto
54
, e del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA],
da C‑776/19 a C‑782/19
,
EU:C:2021:470
, punto
75
).
34
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito di trasparenza delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che espongano il mutuatario a un rischio di cambio, è soddisfatto solo qualora il professionista abbia fornito a quest’ultimo informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di tale contratto. A tale riguardo, il fatto che il consumatore si dichiari pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto non è rilevante, di per sé, al fine di valutare se il professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.
Sulle spese
35
Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il requisito di trasparenza delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che espongano il mutuatario a un rischio di cambio, è soddisfatto solo qualora il professionista abbia fornito a quest’ultimo informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di tale contratto. A tale riguardo, il fatto che il consumatore si dichiari pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto non è rilevante, di per sé, al fine di valutare se il professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.