Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25696/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'integrazione del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. in ragione dell'esistenza di idonea autorizzazione a lasciare l'abitazione e sul presupposto che l'eventuale violazione implicherebbe solo il rischio di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. è manifestamente infondato; che, invero, quanto alla prospettata autorizzazione, la Corte di appello ha evidenziato come la ricorrente avesse confessato nel corso dell'interrogatorio /. allorché dichiarava di non recarsi al lavoro da molto tempo (l'orario era comunque incompatibile con la prospettata autorizzazione) e di essersi recata in posti differenti dal luogo di lavoro (ufficio postale e farmacia); che in ordine all'ipotizzata mera violazione dell'art. 276 cod. proc. pen., questa Corte ha costantemente ritenuto integrasse il delitto di evasione l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta l'integrazione del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. in ragione dell'esistenza di idonea autorizzazione a lasciare l'abitazione e sul presupposto che l'eventuale violazione implicherebbe solo il rischio di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. è manifestamente infondato; che, invero, quanto alla prospettata autorizzazione, la Corte di appello ha evidenziato come la ricorrente avesse confessato nel corso dell'interrogatorio /. allorché dichiarava di non recarsi al lavoro da molto tempo (l'orario era comunque incompatibile con la prospettata autorizzazione) e di essersi recata in posti differenti dal luogo di lavoro (ufficio postale e farmacia); che in ordine all'ipotizzata mera violazione dell'art. 276 cod. proc. pen., questa Corte ha costantemente ritenuto integrasse il delitto di evasione l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 25696/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris