CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 ottobre 2018 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Macerata aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi a), b) e c) dell'imputazione (art. 73 comma 4 e comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e ritenuta la continuazione lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce l'inosservanza della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. nel mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990. Rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente negato il riconoscimento dell'attenuante speciale de qua ritenendo "assolutamente generiche" le propalazioni dell'imputato e qualificandole come "mera chiamata in correità di un mero nominativo". Con il secondo deduce la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per travisamento della prova e reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. I due motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. La questione al centro della censura e che ha già costituito motivo di appello, riguarda il riconoscimento all'odierno imputato dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 309/90. Va premesso che in data 31.1.2017 in Macerata l'Elasri veniva tratto in arresto in quanto trovato in possesso all'interno di un'autovettura di cui era alla guida di una scatola di cartone contenente panetti di hashish per circa 1 kg, di ulteriori 3 kg di hashish suddivisi in 7 panetti ed 8 ovuli nella camera da letto della propria abitazione, di ulteriore quantitativo di sostanza rinvenuta nella camera da letto del cognato della quale il medesimo si è assunto la responsabilità. Nell'interrogatorio dell'Il maggio 2018, quindi a distanza di alcuni mesi dall'arresto, il prevenuto forniva indicazioni circa la provenienza della droga attribuendola ad un soggetto straniero, di cui indicava nome e domicilio, il quale l'avrebbe lasciata custodita nella sua abitazione con accordo di vendita e con facoltà per lui di trattenere una parte del ricavato. Inoltre che era stato controllato mentre si recava ad un appuntamento funzionale alla vendita della sostanza stupefacente a favore di un soggetto di cui non conosceva il nome né altri dati. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuate speciale da parte del giudice di appello che ha ritenuto tout court generiche le propalazioni dell'imputato mentre il giudice di primo grado senza avanzare dubbi sull'astratta pregnanza di dette dichiarazioni aveva semplicemente ritenuto di non disporre di elementi idonei a valutare i risultati della collaborazione. A riguardo giova premettere che ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, le pene contemplate nei commi da 1 a 6 del citato articolo, sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Si ritiene che la ratio della norma sia insita nella sua funzione di prevenzione del danno sociale connesso alla diffusione della droga, per cui la riduzione premiale della pena deve essere conseguenza di un'utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti (così Sez. 6, n. 9381 del 30/3/1994, Rv. 199517). Non è richiesto invece che il risultato da raggiungere debba consistere nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti. Invero, quando si tratta di casi riguardanti modesti traffici di sostanza stupefacente tale risultato può essere di fatto irrealizzabile. Pertanto, non potendosi, per il principio costituzionale di uguaglianza, limitare la fruibilità di tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito degli stupefacenti, si è escluso che la riduzione di pena debba essere collegata a risultati di questo tipo. Si è quindi affermato che in occasione di modesti traffici è sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, che l'imputato abbia offerto all'Autorità tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (così Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082). Ne consegue che le valutazioni da effettuarsi per il riconoscimento o il diniego dell'attenuante devono essere rivolte a verificare che l'imputato abbia fornito all'Autorità tutte le conoscenze di cui disponeva e che queste siano oggettivamente idonee in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti, essendo dotate del carattere della rilevanza e della novità. Ciò impone al giudice di merito, nello svolgimento della sua valutazione, di analizzare il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato e di evidenziare quali circostanze o quali specifiche carenze, consentano o precludano l'applicazione dell'attenuante. (vedi Sez. 4, n. 42463 del 14 giugno 2018,Albini, Rv. 274347). 1.2. Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi dianzi indicati negando il riconoscimento dell'attenuante invocata in quanto le dichiarazioni rese dal prevenuto sono risultate del tutto generiche limitandosi ad una mera chiamata in correità di un soggetto di cui viene unicamente indicato il nominativo senza fornire il benché minimo apporto collaborativo. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente