CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 27887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla c:onfigurabilità nella condotta tenuta dall'imputato del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condotta affatto risoltasi in una forma di disprezzo, essendo consistita in una violenta aggressione ai danni dell'assistente di polizia che riportava lesioni, e adeguatamente assistita da dolo; anche la natura stupefacente della droga poco prima ceduta, è stata correttamente desunta dalle concrete modalità del fatto (l'acquirente aveva, infatti, pagato venti euro per la dose ricevuta) e dalle risultanze del narcotest essendo, invece, irrilevante che sul reperto non sia stata effettuata perizia per accertare la quantità di principio attivo, posto che l'imputato è stato condannato per un fatto qualificato come di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; • non era stata oggetto di impugnazione la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 cit., richiesta proposta con l'odierno ricorso e, comunque, manifestamente infondata poiché la condotta dell'imputato, ai fini del giudizio di pericolosità, non appare frazionabile espungendo dal giudizio di gravità dei fatti e dalla intensità del dolo, la coeva condotta di resistenza e lesioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]