CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6158-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 233/02/2020 della CTR per il Molise con cui è stata dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di pagamento dei tributi indicati nelle cartelle di pagamento, emesse ai fini IRAP e IVA, giacché la pretesa fiscale andava esperita entro il termine quinquennale come statuito da questa Corte con la sentenza n. 23397/2016. Resiste il contribuente con tempestivo controricorso. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria. CONSIDERATO Con il primo motivo si richiama l'entrata in vigore dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018, con cui è stato disposto l'annullamento ex lege dei debiti fino ad euro mille affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010. È incontroverso tra le parti che i crediti erariali di cui alla cartella n. 05320020004939138 siano stati annullati per effetto della disciplina dettata dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018. Limitatamente ai crediti di cui alla predetta cartella va dunque dichiarata la cessata materia del contendere. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2496 c.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto che fosse maturata la prescrizione quinquennale del diritto di Ric. 2021 n. 06158 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- pagamento dei tributi indicati nelle cartelle di pagamento n. 05320060004524913 e n. 05320060005506766, emesse ai fini IVA. Invero i crediti erariali, non potendo essere configurati come ‘`prestazioni periodiche", non soggiacciono alla prescrizione quinquennale: essi sono infatti sono soggetti alla prescrizione decennale, salvo l'ipotesi in cui la disciplina specifica di ciascun tributo stabilisca diversamente. Orbene, «secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giù al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. ci v. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo». I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass.12740/2020)» (Cfr. Cass., V, n. 8210/2021). Ric. 2021 n. 06158 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- In disparte la circostanza che la pronuncia resa a S.U. n. 23397/2016 di questa Corte ha ad oggetto i contributi previdenziali Inps, nella fattispecie in esame è la stessa parte contribuente a riconoscere la natura dei suddetti debiti erariali (IVA — cfr. pag. 2 del controricorso), così come è incontroverso che la notifica delle suddette cartelle sia avvenuto entro il termine decennale, sicché la CTR non ha fatto buon governo dei principi dettati da questa Corte. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Molise, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25