CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 20.1-24.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20.1-24.12.2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo del patrimonio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA], delle quote sociali e del compendio aziendale nonché, ai sensi dell'art. 452quaterdecies, comma 5, cod. pen., anche per equivalente e fino alla concorrenza del profitto illecito pari ad Euro 212.760,00 in relazione ai reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e ricettazione in concorso; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo del difensore e procuratore speciale lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 452quaterdecies cod. pen., mancanza o, in subordine, manifesta illogicità della motivazione: rileva che il Tribunale ha applicato la fattispecie delineata dalla norma incriminatrice ben oltre i confini quali disegnati e puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità che richiede da un lato il carattere organizzato e continuativo della attività e, per altro verso, l'essere abusiva, ovvero esercitata in difetto delle prescritte autorizzazione o violandone il contenuto; richiama la motivazione spesa dal Tribunale del riesame di Palermo concludendo nel senso che i giudici della cautela hanno fatto rifermento a fatti diversi rispetto a quelli oggetto della contestazione e, in particolare, alla condotta di prelievo e trasporto di rifiuti metallici dal sito di stoccaggio della ditta di soggetti terzi privi di iscrizione nell'Albo laddove la condotta evocata dal provvedimento impugnato sostiene che tali operazioni siano state eseguite con un mezzo di proprietà della stessa [OSCURATO:SOCIETA] pacificamente in possesso di iscrizione e di autorizzazione di cui il Tribunale avrebbe dovuto individuare le eventuali violazioni; segnala, inoltre, la genericità e la inconferenza delle considerazioni pure svolte dal Tribunale palermitano circa i rapporti con i Cintura e con [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo che nessuno dei soci della società ricorrente o il suo amministratore sono stati indagati; rileva, con riguardo al calcolo del profitto, che non vi è alcuna motivazione che consenta di dar conto di come si pervenga al quantitativo di 300.000 kg. dal momento che il calcolo operato ha tenuto conto di un periodo di tempo (cinque mesi) superiore a quello interessato dalle indagini; 2.2 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 cod. pen.; mancanza o, in subordine, manifesta illogicità della motivazione: rileva come il delitto di ricettazione non possa essere ipotizzato in mancanza di adeguata motivazione sulla provenienza furtiva dei beni non potendosi far ricorso ad alcun ragionamento presuntivo fondato sulla loro natura atteso che la loro riutilizzabilità ed integrità risulta affermata dal provvedimento impugnato in maniera del tutto apodittica; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso, nonostante la intestazione, finisce per denunciare dei vizi di motivazione non deducibili in cassazione nemmeno sotto il profilo della violazione di norme processuali; segnala che nel caso di specie non si è in presenza di una motivazione graficamente assente o, comunque, apparente o fittizia avendo il Tribunale affrontato tutti i profili di doglianza avanzati dalla difesa che ripropone, in questa sede, le medesime questioni; 4. la difesa ha trasmesso una memoria con cui ribadisce le censure articolate con il ricorso a partire dalla considerazione del Tribunale circa il possesso, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], di tutte le autorizzazioni necessarie alla attività di gestione dei rifiuti ferrosi e, per altro verso, alla sostanziale diversità del fatto ritenuto dal Tribunale rispetto a quello oggetto della contestazione; ribadisce, inoltre, come nulla sia stato argomentato in ordine alla provenienza delittuosa del materiale ferroso di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. Non è inutile premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, P.C. in proc. Basile). E' altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che in sede di riesame del sequestro il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass. Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il ''fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato; Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi). 1.1 Tanto premesso, va rilevato che il sequestro preventivo di cui si discute era stato adottato dal GIP di Palermo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al delitto di cui all'art. 452quaterdecies cod. pen. in quanto, secondo la ipotesi investigativa, gli indagati, "... con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate ..." avrebbero "... raccolto, ricevuto, trasportato e comunque gestito abusivamente ingenti quantità di rifiuti ferrosi " parte dei quali confluiti nella sede della [OSCURATO:SOCIETA] cui era consegnata e venduta da soggetti non iscritti nell'[OSCURATO:PERSONA], parte proveniente da terzi non identificati e non indicati nella documentazione sociale; e, inoltre, in relazione all'art. 648 cod. pen. per avere acquistato o, comunque ricevuto il materiale metallico di provenienza delittuosa indicato, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], in complessivi 300.000 kg, per un profitto stimato nella complessiva somma di Euro 212.760,00. Il Tribunale di Palermo ha spiegato, in primo luogo, che il procedimento è una "costola" di quello recante il RGNR 9174/18 a carico dei titolari della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:SOCIETA] società coinvolte nella ricettazione di materiali metallici di provenienza delittuosa; ha dato conto delle risultanze delle intercettazioni e degli appostamenti che avevano consentito di appurare che la [OSCURATO:PERSONA] srl era "... il principale punto di riferimento per una moltitudine di soggetti con precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio che giornalmente vi si recavano per conferire materiale metallico provento di furto o comunque di illecita provenienza" (cfr., pag. 3). In particolare, i giudici di merito hanno spiegato che la famiglia "Cintura", dedita a questo genere di furti in Palermo e paesi limitrofi, disponeva di una base gistica ove veniva stoccato il materiale poi, come documentato dalle immagini tratte dal circuito di videosorveglianza ivi installato, veniva trasportato presso le due società; specificamente, hanno evidenziato, tra il marzo ed il maggio del 2019, il veicolo tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] aveva caricato ingenti quantitativi di materiale ferroso conferito quindi presso la sede della società odierna ricorrente. Ti Tribunale ha ritenuto in tal modo conclamato il legame tra i [OSCURATO:SOCIETA] (titolari della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]) ed i Cintura nonché la provenienza delittuosa del materiale di cui si discute, del tutto privo di documentazione contabile e la cui origine illecita era dimostrata dalla natura dei beni conferiti, consistenti in carrelli della spesa, grondaie in rame, infissi in alluminio, computer, tombini in ferro, mobili, oggetti di arredo, inferriate, ovvero di merce "... integra e verosimilmente riutilizzabile e non di oggetti che derivano da attività di recupero o da scarti di lavorazione". Sulla scorta di siffatte emergenze investigative, perciò, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto ravvisabile il "fumus" dei delitti ipotizzati a carico degli indagati e posti a fondamento della misura cautelare reale adottata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2 Il carattere necessariamente "liquido" della contestazione formulata nella fase delle indagini preliminari non consente, in primo luogo, di avallare l'eccezione difensiva concernente la "diversità" del fatto contestato rispetto a quello risultante dalle indagini in corso e, in particolare, la circostanza secondo cui il trasporto presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta con un mezzo di proprietà di quest'ultima laddove l'imputazione provvisoria parrebbe evocare un trasporto ad opera di soggetti diversi e privi di autorizzazione. Il "fatto" contestato e la imputazione provvisoriamente elevata è, nella sostanza, di aver intrapreso una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti prelevandoli presso il deposito della famiglia Cintura ove confluivano materiali ferrosi di origine furtiva che venivano trasportati presso la ditta [OSCURATO:SOCIETA] a poco rilevando, ai fini della sussistenza del "fumus" dei delitti ipotizzati, che questa operazione fosse eseguita con un mezzo di proprietà della stessa [OSCURATO:SOCIETA] oppure a cura dei soggetti conferenti. 3. La sussistenza del "fumus", ravvisato dai giudici della cautela, non è evidentemente messa in crisi dal fatto che il mezzo della [OSCURATO:SOCIETA] fosse munito di autorizzazione al trasporto di rottami ferrosi dal momento che, nella fattispecie, qualsivoglia autorizzazione non avrebbe potuto coprire la operazione di prelevamento e trasporto di materiale di origine furtiva che era confluito nella "stalla" dei Cintura per essere trasferito presso la [OSCURATO:SOCIETA] al di fuori di ogni possibile "tracciamento" documentale della provenienza, della qualità e della natura del rifiuto. Per altro verso, poi, è appena il caso di ribadire che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura uperante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere ;nserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 47870 del 19/10/2011, R.C. Giommi ed altri, Rv. 251965 - 01; conf., più recentemente, Sez. 3, Sentenza n. 43710 del 23/05/2019, PMT [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276937 - 01, in cui la Corte ha spiegato che ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale). La provenienza furtiva del materiale prelevato e trasferito presso la sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA] ha inoltre correttamente indotto il Tribunale a ritenere la sussistenza della finalità del conseguimento di un profitto illecito, ravvisabile, certamente a livello di "fumus", nella possibilità di approvvigionarsi di merce su un "mercato parallelo" che sconta la mancanza di tutti i costi collegati alla necessità di assicurare e documentare il rispetto e la trasparenza della intera "filiera"; ed è anche in tal caso utile ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen., il profitto - che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 16056 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275399 - 01; conf., sul punto, Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016, Silva ed altri, Rv. 267845 - 01). 1.3 Quanto al rilievo relativo alla entità della somma attinta dal sequestro, è vero che vi è una discrasia tra quanto indicato a pag. 4 circa il periodo in cui il mezzo della [OSCURATO:SOCIETA] è stato monitorato (dal febbraio al maggio del 2019) e quanto argomentato a pag. 6 circa la stima del peso complessivo del materiale trasportato (parametrata su cinque mesi); ma tale discrasia per un verso si risolve in un vizio di motivazione non rilevabile in questa sede e, per altro verso, si riflette sul sequestro limitatamente alla somma ritenuta "profitto" del reato e calcolata, allo stato delle indagini, in via meramente induttiva (cfr., ivi, pag. 5) partendo dal quantitativo di 300.000 kg. di materiale prelevato dai Cintura ma, comunque, non sugli altri beni attinti dalla misura cautelare reale. 2. Il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato: ribaditi i limiti di ricorribilità in cassazione nei confronti delle misure reali, è in ogni caso pacifico che il delitto presupposto e la stessa provenienza delittuosa della "res" ben possono essere oggetto, nel delitto di ricettazione, di prova logica fondata, anche, e come nel caso di specie, sulla natura del bene acquistato o ricevuto che escluda, di per sé, la possibilità di ipotizzarne una circolazione legittima (che, in ogni caso, la difesa non ha nemmeno tentato di dimostrare) ovvero di qualificarla come mero "rifiuto" o scarto (cfr., sulla prova logica della provenienza delittuosa, SeZ. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108 - 01, in cui la Corte ha ribadito che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; conf., più recentemente, Sez. 1 - , Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277334 - 01); nel contempo, poi, è altrettanto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui per l'affermazione della responsabilità, e tantomeno ai fini del "fumus" quale presupposto per la adozione di una misura reale, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna di esonero. P