CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1 e co. 4 del d.P.R. 309/90 (capi 1, 2 - limitatamente al fatto commesso il 19/11/2021-, 3 e 4), per aver detenuto illecitamente e ceduto a terzi quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine agli art. 129 e 533 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01) Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.MIl le nig re stènsore Il Presidente -3')0 C‘oWI Mr : ;.; : . - tr ' e : ero [OSCURATO:PERSONA] / , 470 --' \•09ttil/ 2