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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09320/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 612 cod. pen. (primo motivo) e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto all'odierno ricorrente (secondo motivo), non sono consentiti, riproducendo profili di censura schiettamente rivalutativi già prospettati nell'atto di appello e già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove si sottolinea congruamente, in difetto di elementi concreti di segno contrario, come tutti i fatti si siano svolti in presenza degli operanti e l'alternativa versione dell'imputato e della compagna non possa ritenersi credibile), restando preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella effettuata nei precedenti gradi o di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 612 cod. pen. (primo motivo) e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto all'odierno ricorrente (secondo motivo), non sono consentiti, riproducendo profili di censura schiettamente rivalutativi già prospettati nell'atto di appello e già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove si sottolinea congruamente, in difetto di elementi concreti di segno contrario, come tutti i fatti si siano svolti in presenza degli operanti e l'alternativa versione dell'imputato e della compagna non possa ritenersi credibile), restando preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella effettuata nei precedenti gradi o di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbrai
Sentenza Cassazione n. 09320/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris