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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30487/2026

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2/2026 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2-3 della sentenzaimpugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato ilprincipio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudicedi merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte (e di cui iGiudici di merito hanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, nonessendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato (neppure quandoincensurato), il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivatodal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2026 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2-3 della sentenzaimpugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato ilprincipio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudicedi merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidentiillogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte (e di cui iGiudici di merito hanno fatto corretta applicazione), secondo il quale, nonessendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato (neppure quandoincensurato), il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivatodal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30487/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris