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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04250/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Trieste ha parzialmente riformato, sostituendo alla custodia in carcere gli arresti domiciliari, l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine il 9 aprile 2022 per il reato di detenzione illegale di più armi comuni da sparo (artt. 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895) e ricettazione delle stesse (art. 648 cod. pen.), commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 2022.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sarebbe stato illogico aver valorizzato nella ordinanza di sostituzione della misura, ai fini del giudizio sulla idoneità degli arresti domiciliari, la circostanza che le armi rinvenute non fossero detenute dall'indagato presso la propria abitazione ma in altro locale in disponibilità dello stesso, perché ciò che conta è la disponibilità in capo all'indagato anche di tale locale, e perché comunque le chiavi di tale locale erano detenute all'interno dell'abitazione in cui il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari.

Sarebbe, inoltre, mancata nella ordinanza impugnata ogni valutazione su altri oggetti rinvenuti nel corso della perquisizione (ricetrasmittenti, passamontagna, parrucche) da cui emergeva un pericolo di reiterazione del reato molto più difficile da contenere rispetto a quanto valutato dalla ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

La prima parte del motivo, in cui si contesta che sia stato attribuito rilievo decisivo alla circostanza che le armi rinvenute non fossero detenute dall'indagato presso la propria abitazione ma in altro locale in disponibilità dello stesso, è inammissibile, perché non evidenzia vizi logici della decisione né travisamenti del materiale di indagine su cui è stata formulata la valutazione di adeguatezza della misura cautelare (nella ordinanza impugnata il Tribunale ha specificato che le armi non sono state trovate nell'abitazione di residenza ed il pubblico ministero ricorrente non contesta tale circostanza).

Essa si risolve, quindi, in una ricostruzione alternativa della valutazione di adeguatezza della misura applicata alla luce delle evidenze investigative esistenti in atti, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).

La seconda parte del motivo denuncia, invece, un travisamento per omissione, perché nella ordinanza impugnata non vi sono accenni al rinvenimento dei passamontagna e delle ricetrasmittenti, la cui detenzione, in uno con le armi rinvenute, è senz'altro un indice di una pericolosità più accentuata rispetto a quella descritta nella ordinanza impugnata.

Ciò nonostante, anche questo argomento del ricorso si rivela inammissibile, perché non spiega il motivo per cui tale maggiore pericolosità non possa essere contenuta tramite gli arresti domiciliari, atteso che, nei reati in cui non è prevista la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., il discrimen tra la custodia in carcere e gli arresti domiciliari nel giudizio di adeguatezza della misura sta, oltre che nel prerequisito della disponibilità di un domicilio idoneo alla detenzione ed ai relativi controlli di polizia, nel rischio di violazione delle regole di auto contenimento che caratterizzano soltanto questa seconda tipologia di misura, e non la prima; qualora vi sia tale rischio è illogica la motivazione della ordinanza che ritenga gli arresti domiciliari idonei a contenere le esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475: In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implic:a l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi; pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento.

Fattispecie di rapina commessa con l'uso di coltello, in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico a distanza, desunta dai precedenti penali specifici dell'indagato, gravato da numerose segnalazioni per reati connotati da comportamenti violenti, e dalla rilevata inidoneità di misure affidate all'autodisciplina, in precedenza adottate; conforme Sez. 2, Sentenza n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021 , Viti, Rv. 280470; v. anche Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686: In tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti dorniciliari, desunta dalle scelte criminali dell'indagato, con riferimento al suo inserimento nel commercio di merce di illecita provenienza, e dalla sua perdurante latitanza, ritenuti sintomatici della propensione all'inosservanza delle prescrizioni della misura meno afflittiva).

Nel ricorso non si argomenta sugli elementi di indagine da cui dovrebbe desumersi il rischio che l'indagato violi le regole di auto contenimento (ad esempio, la violazione delle regole di una precedente misura cautelare o di una espiazione pena o di una misura di prevenzione) cui conseguirebbe la illogicità della motivazione che ha ritenuto adeguata a contenere le esigenze cautelari la misura in essere.

Il riferimento contenuto in ricorso al rischio che i soggetti che fanno parte della rete criminale dell'indagato possano occultare nella sua abitazione strumenti per commettere reati è, infatti, puramente congetturale.

In definitiva, il ricorso non è stato in grado di individuare vizi del percorso logico della motivazione della ordinanza impugnata, e, non essendo permesso al giudice di legittimità rivalutare nel merito la decisione, lo si:esso deve essere dichiarato manifestamente infondato.

P.Q.M.

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Trieste ha parzialmente riformato, sostituendo alla custodia in carcere gli arresti domiciliari, l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine il 9 aprile 2022 per il reato di detenzione illegale di più armi comuni da sparo (artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895) e ricettazione delle stesse (art. 648 cod. pen.), commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sarebbe stato illogico aver valorizzato nella ordinanza di sostituzione della misura, ai fini del giudizio sulla idoneità degli arresti domiciliari, la circostanza che le armi rinvenute non fossero detenute dall'indagato presso la propria abitazione ma in altro locale in disponibilità dello stesso, perché ciò che conta è la disponibilità in capo all'indagato anche di tale locale, e perché comunque le chiavi di tale locale erano detenute all'interno dell'abitazione in cui il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari. Sarebbe, inoltre, mancata nella ordinanza impugnata ogni valutazione su altri oggetti rinvenuti nel corso della perquisizione (ricetrasmittenti, passamontagna, parrucche) da cui emergeva un pericolo di reiterazione del reato molto più difficile da contenere rispetto a quanto valutato dalla ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La prima parte del motivo, in cui si contesta che sia stato attribuito rilievo decisivo alla circostanza che le armi rinvenute non fossero detenute dall'indagato presso la propria abitazione ma in altro locale in disponibilità dello stesso, è inammissibile, perché non evidenzia vizi logici della decisione né travisamenti del materiale di indagine su cui è stata formulata la valutazione di adeguatezza della misura cautelare (nella ordinanza impugnata il Tribunale ha specificato che le armi non sono state trovate nell'abitazione di residenza ed il pubblico ministero ricorrente non contesta tale circostanza). Essa si risolve, quindi, in una ricostruzione alternativa della valutazione di adeguatezza della misura applicata alla luce delle evidenze investigative esistenti in atti, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). La seconda parte del motivo denuncia, invece, un travisamento per omissione, perché nella ordinanza impugnata non vi sono accenni al rinvenimento dei passamontagna e delle ricetrasmittenti, la cui detenzione, in uno con le armi rinvenute, è senz'altro un indice di una pericolosità più accentuata rispetto a quella descritta nella ordinanza impugnata. Ciò nonostante, anche questo argomento del ricorso si rivela inammissibile, perché non spiega il motivo per cui tale maggiore pericolosità non possa essere contenuta tramite gli arresti domiciliari, atteso che, nei reati in cui non è prevista la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., il discrimen tra la custodia in carcere e gli arresti domiciliari nel giudizio di adeguatezza della misura sta, oltre che nel prerequisito della disponibilità di un domicilio idoneo alla detenzione ed ai relativi controlli di polizia, nel rischio di violazione delle regole di auto contenimento che caratterizzano soltanto questa seconda tipologia di misura, e non la prima; qualora vi sia tale rischio è illogica la motivazione della ordinanza che ritenga gli arresti domiciliari idonei a contenere le esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475: In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implic:a l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi; pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento. Fattispecie di rapina commessa con l'uso di coltello, in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico a distanza, desunta dai precedenti penali specifici dell'indagato, gravato da numerose segnalazioni per reati connotati da comportamenti violenti, e dalla rilevata inidoneità di misure affidate all'autodisciplina, in precedenza adottate; conforme Sez. 2, Sentenza n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021 , Viti, Rv. 280470; v. anche Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686: In tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti dorniciliari, desunta dalle scelte criminali dell'indagato, con riferimento al suo inserimento nel commercio di merce di illecita provenienza, e dalla sua perdurante latitanza, ritenuti sintomatici della propensione all'inosservanza delle prescrizioni della misura meno afflittiva). Nel ricorso non si argomenta sugli elementi di indagine da cui dovrebbe desumersi il rischio che l'indagato violi le regole di auto contenimento (ad esempio, la violazione delle regole di una precedente misura cautelare o di una espiazione pena o di una misura di prevenzione) cui conseguirebbe la illogicità della motivazione che ha ritenuto adeguata a contenere le esigenze cautelari la misura in essere. Il riferimento contenuto in ricorso al rischio che i soggetti che fanno parte della rete criminale dell'indagato possano occultare nella sua abitazione strumenti per commettere reati è, infatti, puramente congetturale. In definitiva, il ricorso non è stato in grado di individuare vizi del percorso logico della motivazione della ordinanza impugnata, e, non essendo permesso al giudice di legittimità rivalutare nel merito la decisione, lo si:esso deve essere dichiarato manifestamente infondato. P.Q.M. Dichiara in
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