Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 11327/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che il ribaltamento della sentenza di assoluzione resa in primo grado non presupponeva alcuna rinnovazione istruttoria perchè fondato sul medesimo contesto probatorio apprezzato erroneamente dal primo giudice rispetto alla configurabilità della resistenza contestata, avendo la Corte di appello messo in luce la condotta oppositiva diretta a contrastare l'attività d'ufficio degli operanti, messa in atto dall'imputato sia nel rifiutarsi di fornire le proprie generalità -strattonando uno dei militari intervenuti-, sia nel colpire l'auto di servizio in occasione del trasporto in Caserma finalizzato alla relativa identificazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a' -nde.

Così deciso in data 7 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che il ribaltamento della sentenza di assoluzione resa in primo grado non presupponeva alcuna rinnovazione istruttoria perchè fondato sul medesimo contesto probatorio apprezzato erroneamente dal primo giudice rispetto alla configurabilità della resistenza contestata, avendo la Corte di appello messo in luce la condotta oppositiva diretta a contrastare l'attività d'ufficio degli operanti, messa in atto dall'imputato sia nel rifiutarsi di fornire le proprie generalità -strattonando uno dei militari intervenuti-, sia nel colpire l'auto di servizio in occasione del trasporto in Caserma finalizzato alla relativa identificazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a' -nde. Così deciso in data 7 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11327/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris