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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14959/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata di cui al capo 1) della rubrica, lo dichiarava responsabile del reato previsto dall'art. 55-quinquies, d.lgs. 165 del 2001, ascritto al capo 2), esclusa 044 l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., e concesse le circostanze generiche, lo condannava alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 350 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

All'imputato veniva contestato, nella sua qualità di dipendente presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di custode della biblioteca, di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio, pur trovandosi in luogo diverso da quello di lavoro. 2.Proposto appello dall'imputato, la Corte territoriale di Palermo, con sentenza del 16/02/2021, dichiarava la nullità parziale della decisione del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, limitatamente all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al delitto di cui al capo b) della rubrica per gli episodi, mai contestati formalmente, dei giorni 1, 2, 6 febbraio 2018, confermava nel resto l'appellata sentenza e, escludendo la continuazione con i fatti anzidetti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad un anno di reclusione ed euro 300 di multa. 3.Avverso la suddetta sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato nei motivi di seguito enunciati. 4.Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

La Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato posto che, ad avviso del ricorrente, dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che l'orologio marcatempo in dotazione presso il luogo del lavoro imputato, sul cui funzionamento si è fondato in gran parte il giudizio di responsabilità, non garantiva in maniera affidabile i relativi tracciamenti. 5.Nel secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della decisione nella parte in cui esclude l'operatività della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis, cod. pen., alla fattispecie. 6.Nel terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di leg e con riferimento al A.. trattamento sanzionatorio inflitto, poiché comminando la pena al minimo edittale, nonostante la concessione delle circostanze generiche, i giudici di merito non avrebbero applicato, o correttamente applicato, i parametri di cui agli artt. 133 e 62-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

Le censure in esso dedotte, aventi ad oggetto il funzionamento del congegno rilevatore dei cartellini marcatempo, si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere L una violazione di legge o un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Sul punto la Corte territoriale, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha offerto una ricostruzione puntuale ed esente dai vizi lamentati affermando che dall'istruttoria svolta, e dalle note comunali allegate della difesa, era emerso esclusivamente che, in maniera sporadica, il congegno rilevatore aveva presentato qualche disallineamento cronologico e che comunque, nel caso di specie, il giudizio di responsabilità relativo alla condotta in contestazione era fondato sulla mancanza assoluta della rilevazione, vicenda diversa ed evidentemente incompatibile con il vizio lamentato. 2.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, poiché la Corte ha adeguatamente rappresentato le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., sottolineando la gravità dei fatti posti in essere in un allarmante contesto di assenteismo che aveva coinvolto la stragrande maggioranza dei dipendenti dell'ente locale e la consapevole e disinvolta partecipazione dell'imputato al "comune negativo andazzo". 3.Inammissibile è, inoltre, il terzo motivo di ricorso, in cui, surrettiziamente lamentandosi la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen, di fatto si censura il quantum della pena base irrogata, evidentemente superiore al minimo al netto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo è evidentemente aspecifico non deducendo il ricorrente alcun vizio motivazionale e non sussistendo, per la ragione indicata, la lamentata violazione di legge. 4.Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve ritenuto inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Visto l'art. 154-ter, disp. att., cod. proc. pen., dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al comune di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Visto l'art.A.C1h1; 154-ter, disp. att., cod. proc. pen., dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al comune di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 24/02/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata di cui al capo 1) della rubrica, lo dichiarava responsabile del reato previsto dall'art. 55-quinquies, d.lgs. 165 del 2001, ascritto al capo 2), esclusa 044 l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., e concesse le circostanze generiche, lo condannava alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 350 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. All'imputato veniva contestato, nella sua qualità di dipendente presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di custode della biblioteca, di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio, pur trovandosi in luogo diverso da quello di lavoro. 2.Proposto appello dall'imputato, la Corte territoriale di Palermo, con sentenza del 16/02/2021, dichiarava la nullità parziale della decisione del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, limitatamente all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al delitto di cui al capo b) della rubrica per gli episodi, mai contestati formalmente, dei giorni 1, 2, 6 febbraio 2018, confermava nel resto l'appellata sentenza e, escludendo la continuazione con i fatti anzidetti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad un anno di reclusione ed euro 300 di multa. 3.Avverso la suddetta sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato nei motivi di seguito enunciati. 4.Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato posto che, ad avviso del ricorrente, dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che l'orologio marcatempo in dotazione presso il luogo del lavoro imputato, sul cui funzionamento si è fondato in gran parte il giudizio di responsabilità, non garantiva in maniera affidabile i relativi tracciamenti. 5.Nel secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della decisione nella parte in cui esclude l'operatività della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis, cod. pen., alla fattispecie. 6.Nel terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di leg e con riferimento al A.. trattamento sanzionatorio inflitto, poiché comminando la pena al minimo edittale, nonostante la concessione delle circostanze generiche, i giudici di merito non avrebbero applicato, o correttamente applicato, i parametri di cui agli artt. 133 e 62-bis, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Le censure in esso dedotte, aventi ad oggetto il funzionamento del congegno rilevatore dei cartellini marcatempo, si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere L una violazione di legge o un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Sul punto la Corte territoriale, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha offerto una ricostruzione puntuale ed esente dai vizi lamentati affermando che dall'istruttoria svolta, e dalle note comunali allegate della difesa, era emerso esclusivamente che, in maniera sporadica, il congegno rilevatore aveva presentato qualche disallineamento cronologico e che comunque, nel caso di specie, il giudizio di responsabilità relativo alla condotta in contestazione era fondato sulla mancanza assoluta della rilevazione, vicenda diversa ed evidentemente incompatibile con il vizio lamentato. 2.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, poiché la Corte ha adeguatamente rappresentato le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., sottolineando la gravità dei fatti posti in essere in un allarmante contesto di assenteismo che aveva coinvolto la stragrande maggioranza dei dipendenti dell'ente locale e la consapevole e disinvolta partecipazione dell'imputato al "comune negativo andazzo". 3.Inammissibile è, inoltre, il terzo motivo di ricorso, in cui, surrettiziamente lamentandosi la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen, di fatto si censura il quantum della pena base irrogata, evidentemente superiore al minimo al netto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è evidentemente aspecifico non deducendo il ricorrente alcun vizio motivazionale e non sussistendo, per la ragione indicata, la lamentata violazione di legge. 4.Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve ritenuto inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Visto l'art. 154-ter, disp. att., cod. proc. pen., dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al comune di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Visto l'art.A.C1h1; 154-ter, disp. att., cod. proc. pen., dispone trasmettersi copia del presente dispositivo al comune di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 24/02/20
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