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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22876/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte d'appello di Perugia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 – 01); che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 644, quinto comma, nn. 2) e 3), cod. pen., secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto non solo del massimo edittale, ma anche delle aggravanti ad effetto speciale, ancorché siano ritenute equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze, nonché del massimo aumento per l’interruzione del corso della prescrizione; che, nella specie, il tempo necessario a prescrivere il reato di usura aggravata sub iudice è di 18 anni e 9 mesi (massimo edittale di 10 anni, più la metà per l’aggravante a effetto speciale, più un quarto per l’interruzione), cui bisogna aggiungere i periodi di sospensione del corso della prescrizione e, pertanto, non era, né è ancora giunto a maturazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/05/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte d'appello di Perugia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 – 01); che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 644, quinto comma, nn. 2) e 3), cod. pen., secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto non solo del massimo edittale, ma anche delle aggravanti ad effetto speciale, ancorché siano ritenute equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze, nonché del massimo aumento per l’interruzione del corso della prescrizione; che, nella specie, il tempo necessario a prescrivere il reato di usura aggravata sub iudice è di 18 anni e 9 mesi (massimo edittale di 10 anni, più la metà per l’aggravante a effetto speciale, più un quarto per l’interruzione), cui bisogna aggiungere i periodi di sospensione del corso della prescrizione e, pertanto, non era, né è ancora giunto a maturazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/202
Sentenza Cassazione n. 22876/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris