CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 26374/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato con il rito de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di Appello di Roma rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ildelisto di truffa aggravata.1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diBiancucci, lamentando l’assenza di motivazione, in quanto il giudice di appello siera limitato ad accogliere la richiesta di quantificazione della pena, senza valutareulteriori parametri in ordine alla congruità della richiesta di sanzione penale daapplicare in relazione al fine rieducativo cui la pena stessa deve tendere.2.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamentoin appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nelvigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. esuccessivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui ilgiudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivaresoltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, incui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con ilProcuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi nonrinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazionedella pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc.pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n.3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motividetermina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prenderecognizione di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto in punto diaffermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvienenella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep.27/11/2017, Ferro, Rv. 271258.2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiaratasenza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamentodelle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassadelle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragionedei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18/06/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]