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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 1996

Cassazione n. 15945/2026

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o in Albania il 01/07/1996 (CUI 05VTIWF);3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 041D6VP),avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Firenze,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].udito, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alricorso insistendo per il suo accoglimento.udita, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Prato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.udita, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, che si è riportata al ricorsoinsistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data del 13/06/2025, la Corte di appello di Firenze confermava lasentenza del GUP del Tribunale di Firenze dell’11/04/2024, che, in esito a rito abbreviato,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni 7 e mesi 10 di reclusione (in relazione ai reati di cui agli artt. 110-81 cod. pen., 73-74d.P.R. 309/1990), nonché [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, euro4.000,00 di multa (in relazione ai reati di cui agli artt. 110-81 cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990).2.

Avverso tale provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono gliimputati.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe attribuito ai rapporti tra gli imputati unastabilità e una struttura organizzativa che non emergono dagli atti.Secondo il ricorrente, le interazioni tra i soggetti coinvolti sarebbero state episodiche efunzionali a singole operazioni di prelievo, trasporto o consegna della droga, senza unvincolo stabile né un programma criminoso indeterminato.

La disponibilità comune di alcunilocali adibiti a deposito non integrerebbe una struttura organizzata, ma sarebbe compatibilecon forme di collaborazione contingente.

La motivazione della Corte d’appello viene ritenutacontraddittoria e non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, cherichiede, per la configurabilità dell’art. 74, un quid pluris rispetto al concorso continuato,rappresentato da un’organizzazione stabile e da un vincolo permanente tra i partecipi.3.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla presenza del requisito minimo dei tre partecipi stabilmenteassociati.

La difesa osserva che, anche a voler ritenere provata una collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe prova dell’inserimento stabile di un terzo soggetto.[OSCURATO:PERSONA], individuato dalla Corte come terzo componente, avrebbe avuto contattisporadici e limitati a singole operazioni esecutive, senza partecipare a decisioni strategichené alla gestione complessiva dell’attività illecita.

La Corte d’appello avrebbe inoltre confusoelementi riferibili al concorso continuato (capo 3) con quelli necessari a dimostrarel’associazione (capo 1), utilizzando gli uni per sostenere gli altri.

La difesa richiama anche lagiurisprudenza in tema di revisione delle condanne associative, per ribadire che laresponsabilità per l’art. 74 non può essere affermata per trascinamento sulla base dellacondanna di altri imputati.3.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine all’elemento soggettivo del reato associativo.

La Corte d’appello avrebbe ritenutoprovato il dolo del reato associativo sulla base di elementi che, secondo la difesa, nonconsentono di affermare la consapevole adesione dell’imputato a un programma criminosoindeterminato.La disponibilità comune dei luoghi di custodia, alcune decisioni di carattere generale el’operatività congiunta in alcune occasioni non sarebbero sufficienti a dimostrare la volontà dipartecipare stabilmente a un sodalizio.La motivazione viene ritenuta dal ricorrente apodittica e contraddittoria, poiché da unlato si afferma che non è necessario che i compartecipi operino sempre insieme, mentredall’altro si valorizzano proprio le occasioni di operatività congiunta per sostenere la provadel dolo.

La difesa insiste sul fatto che le condotte dei singoli sarebbero riconducibili acollaborazioni episodiche, prive di un vincolo permanente.3.4.

Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente censura la determinazione della pena,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla valutazione delle3.4.1.

Quanto alle attenuanti generiche, la difesa ritiene che la riduzione di un solo annosia inadeguata rispetto al comportamento processuale dell’imputato, che ha resodichiarazioni confessorie su tutti i reati satellite.

La Corte d’appello avrebbe inoltrevalorizzato negativamente la mancata ammissione del reato associativo, in violazione delprincipio secondo cui il comportamento difensivo non può essere utilizzato in sensopeggiorativo.3.4.2.

Quanto agli aumenti per la continuazione, la difesa lamenta che la Corte abbiaapplicato aumenti uniformi e privi di motivazione specifica, limitandosi a definirli «financhetroppo contenuti».

Tale motivazione viene ritenuta insufficiente alla luce della giurisprudenzadelle Sezioni Unite, che impone una valutazione distinta per ciascun reato satellite.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo di ricorso, che si articola in due doglianze, si lamentanoviolazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione circa lasussistenza della responsabilità penale dell’imputato.4.1.1.

Si deduce in dettaglio che la Corte d’appello ha ritenuto sussistentel’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti valorizzando in modo pressoché esclusivola circostanza della disponibilità di un deposito comune per lo stoccaggio della droga.Secondo la difesa, tale elemento viene utilizzato come indice dirimente dell’esistenzadel sodalizio senza che vi sia un effettivo accertamento della comunanza della sostanzastupefacente, della fiducia reciproca tra i soggetti, né della consapevolezza condivisa dipartecipare a un programma criminoso unitario e stabile.Si deduce che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale sia fondato su inferenzelogiche e non su dati fattuali provati, con conseguente difetto di prova circa l’esistenza di unastruttura organizzativa stabile e di un vincolo associativo che trascenda i singoli reati-fine.Viene inoltre lamentata la confusione tra il piano dell’associazione e quello del concorso dipersone nei singoli reati di detenzione e cessione di stupefacenti, osservandosi che lacomune disponibilità di un deposito può essere compatibile con una mera attivitàconcorsuale e non dimostra di per sé l’esistenza di un sodalizio criminoso.4.1.2.

Analoga censura viene poi proposta in riferimento all’elemento soggettivo delreato associativo.La difesa lamenta che la consapevolezza di far parte di un sodalizio venga desunta,ancora una volta, dalla comune e promiscua disponibilità dei luoghi di custodia dellasostanza stupefacente, nonché dalla supposta adozione di decisioni di carattere generale eda presunte occasioni di operatività congiunta.Si deduce che tali elementi siano inidonei a dimostrare l’affectio societatis, poiché nonsi distinguono dall’elemento soggettivo richiesto per il concorso di persone nei reati-fine.Inoltre, si lamenta il travisamento della prova nella parte in cui la Corte attribuiscedecisioni strategiche comuni anche a soggetti che, secondo gli atti, avrebbero avuto un ruolomarginale o limitato nel tempo, con rapporti sporadici e non stabili con gli altri imputati.Viene infine evidenziata la contraddittorietà della motivazione, che da un lato affermache non è necessario un operare congiunto e costante degli associati e dall’altro valorizza lapretesa operatività congiunta come indice del vincolo associativo.4.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.Si deduce che la Corte d’appello abbia confermato una riduzione di pena in misuraminima fondandosi sul rilievo che l’imputato avrebbe reso solo ammissioni parziali e«bilaterali», senza dimostrare consapevolezza della gravità della condotta associativa.Secondo la difesa, tale motivazione viola i principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità, poiché l’esercizio del diritto di difesa, la scelta di non confessareintegralmente o di contestare l’inquadramento giuridico dei fatti non possono essere utilizzaticome elementi negativi ai fini della concessione o della quantificazione delle attenuantigeneriche.Si lamenta, pertanto, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, che finirebbe persanzionare l’imputato per il modo in cui ha esercitato le proprie facoltà difensive.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erroneaapplicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazioneagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/90.

La difesa deduce l’assenza diprove certe circa l’elemento soggettivo e la partecipazione dell’imputato ai fatti contestati,evidenziando come la motivazione della sentenza impugnata sia carente nel dimostrare ilnesso di causalità tra la condotta del [OSCURATO:PERSONA] e l’attività delittuosa dell’associazione.5.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con riferimento alla mancata risposta sul terzomotivo di appello, in cui si era chiesto dichiararsi assorbite talune delle condotte didetenzione dello stupefacente contestate al capo 7) in quella di cui al capo 3), conconseguente riduzione della pena (quindi in riferimento alle condotte di detenzione checoprivano il periodo 30/01/2020-15/06/2020, ossia le prime due indicate al capo 7,contestate come commesse in data 3 febbraio e 2 giugno 2020).5.3.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penalee il vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p..

La parte ricorrente sostiene come i giudici di merito abbiano omesso di considerareelementi favorevoli, quali il comportamento processuale e la personalità dell’imputato,limitandosi a un richiamo tautologico alla gravità dei fatti.5.4.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordinealla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non proporzionata rispetto all’effettivocontributo causale offerto dall’imputato.

Si censura la mancata irrogazione della pena neiminimi edittali e l’omessa giustificazione dei criteri di computo della sanzione finale.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].6.1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale.

La difesa sottolinea come ilgiudizio di colpevolezza si basi su elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, lamentando in particolare l’assenza di riscontri diretti circa il possesso o lacessione di stupefacenti da parte del [OSCURATO:PERSONA].6.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente violazione di legge in relazione almancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorrente deduce che la Corte non hamotivato adeguatamente in relazione ai seguenti elementi degni di positiva valutazione:risalenza nel tempo dei fatti, coinvolgimento labile e dubbio dell’imputato nei fatti di cui alcapo 3), arco temporale limitato di commissione dei reati, buona condotta del [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo di detenzione per altra causa presso la Casa circondariale di Bergamo.6.3.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’eccessività del trattamentosanzionatorio.7.

In data 25 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato, per [OSCURATO:PERSONA],depositava motivi aggiunti con i quali insiste per l’accoglimento del ricorso.In dettaglio, evidenzia come nei ricorsi principali fossero state devolute alla Cortecensure relative alla mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della gravatasentenza, in relazione alla ritenuta sussistenza della associazione per delinquere ex art. 74DPR 309/1990 contestata al capo 1) dell’imputazione: trattandosi, infatti, di una ipotesiassociativa ritenuta sussistente per la partecipazione, ad essa, dei soli tre imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è possibile censurare il profilo della partecipazione dell’odiernoricorrente, senza censurare, al tempo stesso, anche il profilo relativo alla sussistenzadell’associazione stessa.Sottolinea inoltre come la Corte territoriale avrebbe confuso il profilo relativo allaoperatività degli associati, in favore dell’associazione, anche uti singuli (correttamentepuntualizzando che, certamente, “non è invece richiesto che ciascuno degli associati operi inogni fase dello svolgimento dell’attività della associazione in modo congiunto e simbiotico”),con il profilo relativo alla possibilità dei singoli associati di delinquere nel medesimo settorein cui dovrebbe operare il consesso criminoso anche autonomamente, ossia per interesseproprio e non dell’associazione.Aggiunge, altresì, che nel reato contestato al capo 3) dell’imputazione, a sette degli ottoimputati a cui era originariamente contestato il reato associativo (ossia a tutti, tranne [OSCURATO:PERSONA])si addebitava, in termini di reato continuato, proprio l’attività criminosa che costituiscel’essenza del reato associativo.A questo punto occorre chiedersi perché, se tale attività concorsuale dei sette imputatidel reato sopra riportato, costituiva effettivamente il cuore dell’attività associativa del gruppocriminale, quattro di loro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) siano stati assoltidall’addebito associativo.Dopodiché, esaminando l’imputazione di cui al capo 1), in parallelo con quella di cui alcapo 3), alla luce dei passaggio motivazionali sopra riportati, occorre rilevare come la Corteterritoriale, pur avendo verificato la sovrapponibilità dei due addebiti ed avendone dato attonella riportata motivazione, abbia voluto promuovere il reato continuato di cui al capo 3) nelreato permanente di cui al capo 1), mediante la valorizzazione di un dato fattuale maiaccertato, ma che pretende di poter ritenere dimostrato solo perché logicamente deducibile,ossia che i depositi comuni contenessero droga comune: in sostanza, l’intera costruzioneaccusatoria edificata dal Giudice d’appello poggia su un unico dato, mai verificato e, anzi,oltre che fermamente negato da tutti gli imputati che hanno reso dichiarazioni, anchedecisivamente contraddetto proprio dalla circostanza che di tutti i reati fine di cui ai capi 4),5), 6) e 7) dell’imputazione, menzionati nella porzione di motivazione sopra richiamatapoiché aventi ad oggetto “sostanze stupefacenti prelevate dai locali adibiti a deposito”,soltanto quello di cui al capo 4) sia stato contestato ai tre presunti associati, mentre quelli dicui ai capi 5) e 6) sono reati monosoggettivi del solo [OSCURATO:PERSONA] ed il reato di cui al capo 7) siframmenta in quattro distinti episodi, nel secondo dei quali avrebbero concorso [OSCURATO:PERSONA] eMollisi e nel terzo dei quali avrebbero concorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovendosene arguire che ladroga prelevata dai depositi e spacciata separatamente dai tre presunti associatiappartenesse a colui di loro che la piazzava sul mercato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre quelli di [OSCURATO:PERSONA] eAdriano [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente infondati.2.

Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come, nel caso in esame, ci si trovi di fronte auna c.d.

«doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha«riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpounico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con icontenuti delle due sentenze (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv.236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 – 01; Sez. 1, n. 8868dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.209145).Inoltre, in caso di «doppia conforme» il vizio di travisamento della prova può esserededotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per risponderealle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminatidal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba,n.m.).Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione è ammissibile laddove il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01).Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifestaevidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01;Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.).

È necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile,tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che iltravisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 -01).Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).Tale è il caso del ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (par.4.1.2 delle premesse in fatto), che è, sotto il profilo del dedotto travisamento, inammissibilein quanto si limita a censurare un profilo valutativo della sentenza (consistente nell’attribuire«decisioni strategiche comuni» anche a soggetti che, secondo gli atti, avrebbero avuto unruolo marginale o limitato nel tempo).3.

Tanto debitamente premesso, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come tutti i ricorsi, laddovecontestano l’esistenza, sotto il profilo «oggettivo», del reato associativo, sono inammissibili.3.1.

Essi, in primo luogo, costituiscono una inammissibile rivalutazione del quadroprobatorio, di cui tutti i ricorrenti propongono una differente interpretazione rispetto allaconcorde valutazione dei giudici del merito, operazione che esula dalle attribuzioni delgiudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicitàdella motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa,n.m.).Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puroe semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).3.2.

In secondo luogo, essi costituiscono una inammissibile, pedissequa, reiterazionedella medesima doglianza motivatamente disattesa dai giudici di primo e secondo grado.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentataavverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbonoindicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo sidestina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto eammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica criticaargomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019,3.3 Scendendo in concreto, a pagina 1 della motivazione, la sentenza impugnata riportaconcisamente la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA],nella seconda fase in cui era nuovamente intercettato dopo la commissione del reatooggetto del capo 2, si rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA] e, insieme, organizzavano l’attività mediante laindividuazione di collaboratori locali in cui stoccare lo stupefacente e procedevanoall’approvvigionamento di strumenti (tessere telefoniche e autovetture), informandosireciprocamente sui comportamenti degli acquirenti e sulla pendenza di debiti: tuttiaccedevano ai luoghi in cui era custodito lo stupefacente e, quando era agli arrestidomiciliari, il [OSCURATO:PERSONA] era aggiornato dal [OSCURATO:PERSONA] sullo stato dell’attività di ricerca di nuovicollaboratori coadiuvato dal [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a custodire la sostanza nella sua abitazione, sioccupava della movimentazione degli stupefacenti dai luoghi di custodia, rapportandosidirettamente con i corrieri ed organizzandone il trasporto.

La sentenza ha poi escluso –contrariamente a quanto dedotto nei vari ricorsi - la natura di rapporti meramente bilateralitra cedente ed acquirente e di una fattispecie solo concorsuale, perché gli associati siconsultavano ed operavano congiuntamente per la gestione dell’attività illecita - scelta dicustodi e corrieri della droga, reperimento di nuove fonti di approvvigionamento- aprescindere dalla commissione dei reati fine, muovendosi «di concerto» nelle attività diapprensione e successiva distribuzione delle sostanze stupefacenti custodite nei luoghiindividuati e monitorati dall’attività della P.G., tra i quali la stessa abitazione del [OSCURATO:PERSONA], e neiquali essi tutti accedevano.La Corte territoriale, a fronte delle doglianze proposte dall’appellante, reiterate in sededi ricorso, ritiene (par. 7.1) che esse non si conformino ai criteri elaborati dalla Corte diCassazione per la individuazione degli elementi costituitivi di un’associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, avente caratteri del tutto differenziati dalle associazioni criminaliperché, come si evidenzia appresso, la prova dell’associazione non richiede né formulesacramentali di adesione né consapevolezza da parte dei consociati dell’appartenenza chesia espressamente manifestata, essendo rilevante in fatto il contributo che ciascuno apportaalla organizzazione che, in concreto fattualmente e a posteriori, consente di verificare inbase alle condotte tenute la esistenza dell’associazione.La sentenza prosegue affermando che, «se deve essere certamente oggetto di provache la condotta di ciascuno rientri nel programma dell’associazione è poi evidente che, sia inrelazione ai singoli reati fine sia in relazione alle condotte che, pur non rilevando nei delittifine, siano pur sempre espressive della esistenza di un accordo, che ciascuno degli associatidebba o possa muoversi autonomamente usufruendo anche di propri personali collaboratori,come appunto nel caso del [OSCURATO:PERSONA], nulla togliendo la capacità individuale di iniziativa e dimovimento alla esistenza dell’associazione. la cui prova si desume, innanzitutto,nell’accesso che ciascuno dei sodali aveva ai luoghi deposito delle sostanze stupefacenti.Diversamente dalla prospettazione degli appellanti, la circostanza rappresenta un elementodi elevata significatività della esistenza del sodalizio, perché presuppone la fiducia reciprocanella gestione dello stoccaggio degli stupefacenti per futuri indeterminati impieghi e laconoscenza reciproca della movimentazione delle sostanze stupefacenti da parte degli altri.Va invece escluso, secondo la interpretazione logica degli avvenimenti, che ciascuno di loronel medesimo deposito avesse potuto stoccare sostanze stupefacenti di propria esclusivaspettanza e che le sostanze stupefacenti fossero nettamente suddivise in base allaappartenenza sebbene collocate nel medesimo deposito; basta considerare la assenza diqualsiasi convenienza - ad eccezione del risparmio sul canone dell’affitto dei locali, che,però, risulta un vantaggio minimale a fronte del rischio che ciascuno avrebbe assunto per lostoccaggio, anche di sostanze altrui, ignorandone quantità e qualità - in ipotesi di interventodelle forze dell’Ordine e per la elevatissima probabilità di dissidi e contrasti».Secondo la Corte di appello (pag. 9), «il dato dell’accesso esclusivo dei tre soggetti,eventualmente accompagnati da propri collaboratori, è invece fortemente dimostrativo dellareciproca fiducia e della esistenza a monte di un’intesa sulla quale poggiava il sodalizio,potendo tutti i sodali gestire, anche individualmente, le sostanze stupefacenti appartenentiindiscriminatamente a tutti ed ivi stoccate nell’interesse comune, a costituire una strutturaorganizzativa permanente in quanto non limitata alla mera commissione di uno specificodeterminato delitto fine», senza contare che (pag. 10), i sodali «operavano congiuntamentea partire dai reati contestati al capo 3), che interessavano un arco temporale assolutamentesignificativo dal 30 gennaio 2020 al 15 giugno 2020 e che nemmeno esaurisce la accertatadurata del vincolo, giacché risulta provata la sua operatività anche mediante accessi ai localidi stoccaggio da settembre/ottobre 2019 o oltre il giugno 2020».Conclusivamente, la pronuncia impugnata (pag. 13), afferma, non illogicamente, che«non essendo necessario un accordo sacramentale, a) la partecipazione all’attivitàcriminosa avvenuta contestualmente, avendo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] preso parte dall’inizio algruppo che essi stessi componevano; b) la sussistenza di un apparato logistico checonsentiva loro di procacciarsi notevoli quantitativi di stupefacenti di specie diversa adisposizione per future non previamente programmate cessioni stoccate nei locali in usocomune; c) la disponibilità di corrieri e destinatari in piazze di spaccio, tra cui principalmentel’isola d’Elba; d) la commissione di singoli episodi criminosi che, per le loro connotazioni,definiscono i ruoli funzionali all’associazione e alle sue dinamiche operative; e) leconversazioni in cui si scambiano informazioni cruciali circa la organizzazione dei mezzi edelle persone di cui avere disponibilità, a prescindere dalle singole vicende oggetto dei reatifine, ed il cui contenuto evidenzia la attività di ponderazione di aspetti logistici e relazionaliche, prescindendo dalla organizzazione dei singoli reati, si inserivano nel tessuto connettivodel sodalizio in quanto espressione dello svolgimento di un’attività finalizzata al traffico dellesostanze stupefacenti, esprimono la adesione non occasionale al sodalizio criminoso (Casssez. 1 n. 4967, 22/12/2009), al quale ciascuno di essi forniva un contributo concreto».Quanto all’affectio societatis, sempre a pagina 13, il par. 7.2 conclude nel senso che «lacomune e promiscua disponibilità dei luoghi di custodia delle sostanze stupefacenti, aprescindere dalla loro destinazione a singole determinate cessioni; l’adozione di decisioni dicarattere generale non agganciate ai singoli episodi oggetto dei delitti fine; le molteplicioccasioni in cui avevano operato congiuntamente, non sollevano dubbi circa laconsapevolezza di ciascuno di agire con i sodali per la realizzazione del programmacriminoso».3.4.

Tale motivazione si salda con quella di prima cura, la quale, a pag. 76 e seguenti,evidenzia come «nel caso di specie, dalle indagini è emersa, oltre alla reiterata commissionedi reati di procacciamento e destinazione a terzi di sostanza destinata allo spaccio, l’azioneconcertata e la costante interlocuzione tra quattro soggetti in particolare, da individuarsi inGjinaj [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con certezza almeno da un certo punto inpoi, [OSCURATO:PERSONA].

Risulta dagli atti che al [OSCURATO:PERSONA], dal momento in cui lo stesso eranuovamente intercettato dall’attività investigativa - ovvero alla fine del 2019 - si rivolgeva ilMollisi, che lo interpellava su varie iniziative.

I due progettavano infatti di dotarsi di abitazioniin cui conservare lo stupefacente, si procuravano tessere telefoniche dedicate e valutavanoinsieme alcuni soggetti, da utilizzare quali collaboratori nell’attività di trasporto e didistribuzione della sostanza.

Emblematica, in tale ultimo senso, non solo la discussione traMollisi e [OSCURATO:PERSONA] circa la possibilità di impiegare tale [OSCURATO:PERSONA], nonché il reclutamento del Marchiòda parte del [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo proponeva al [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2020, ma anche lacomplessiva vicenda che riguardava il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]: tali due soggetti, come si evincedalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pur senza far parte della compagine associativa,erano infatti reclutati da [OSCURATO:PERSONA], con il beneplacito quantomeno del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA].Oltre a quanto già detto fin qui, si consideri ad esempio una conversazione del 26 agosto2020, in cui il [OSCURATO:PERSONA] rende edotto il [OSCURATO:PERSONA] del fatto che “aveva dato cinque grammi di sciusta- ovvero di cocaina - che gli era avanzata ad uno”; tale soggetto aveva in qualche mododanneggiato la qualità dello stupefacente e chiedeva altri cinque grammi, evidentemente perallungare la precedente sostanza.

È significativo, ed esula dal mero rapporto tra venditoreed acquirente della droga che il [OSCURATO:PERSONA] aggiornasse il coimputato su simili accadimenti didettaglio, di cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto interesse, se la gestione della sostanza nonfosse stata in comune; né emerge del resto che il [OSCURATO:PERSONA] pretendesse comunque dal [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento di quanto ceduto e poi “sciupato” da un terzo, come avrebbe invece fatto sefosse stato, nei confronti del coimputato, un mero venditore della sostanza.

In un similecontesto si inseriva poi il [OSCURATO:PERSONA]: quest’ultimo, molto più cauto nelle conversazioni, èstato tuttavia osservato con frequenza mentre si recava al garage ove era custodito lostupefacente; in tale luogo, frequentato anche dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], il gruppo tenevaconcordemente la droga e la smistava via via, avviandola allo spaccio.

Rileva poi lacircostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] e nel febbraio 2020 accompagnavainsieme al [OSCURATO:PERSONA] all’imbarco di Piombino la Cesarano, che poi si sarebbe sposata con ilGjinaj stesso. [OSCURATO:PERSONA], come si è precisato, iniziava a comparire con assiduità nelleindagini dal febbraio 2020, ma assumeva subito un ruolo significativo, in particolare facendoda staffetta in occasione di un trasporto di sostanza effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e poi intervenendosempre di più a fianco del [OSCURATO:PERSONA], fino a predisporre insieme a quest’ultimo un’attività diproduzione di marijuana.

Ne risulta dunque confermata nel caso di specie la partecipazionead una compagine associativa dei quattro imputati sopra ricordati».Quanto alla sussistenza del pactum sceleris e dell’affectio societatis, la sentenzaaggiunge che, nel caso di specie, «l’azione concertata di ciascuno dei quattro imputaticonsiderati non può in nessun caso ridursi a meri rapporti bilaterali tra cedente ed acquirenteo ad un mero concorso: ciò, nella parziale differenza delle attività compiute, il [OSCURATO:PERSONA] siadoperava soprattutto per reperire nuovi interessati alla collaborazione con il gruppo- comeappunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aggiornava costantemente il [OSCURATO:PERSONA], in particolaredal momento che quest’ultimo, agli arresti domiciliari, aveva meno libertà di movimento; ilGjinaj sfruttava l’attività di costante appoggio ed aiuto del [OSCURATO:PERSONA], che oltre a custodire lasostanza nell’abitazione in cui viveva, anche solo per qualche ora, si occupava più volte deltrasferimento della sostanza dal luogo di comune custodia; l’[OSCURATO:PERSONA] operava qualecorrispondente del [OSCURATO:PERSONA], con la costante consapevolezza che quest’ultimo agiva anchenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dunque adoperandosi in iniziative che coinvolgevano entrambi icoimputati».Quanto alla figura del [OSCURATO:PERSONA], già la sentenza di primo grado, a pagina 78, evidenzia chela ricostruzione difensiva, che vorrebbe ridimensionare la figura dell’imputato (che si sarebbelimitato a vendere sostanza a [OSCURATO:PERSONA], a profittare del garage già usato dal [OSCURATO:PERSONA], ad utilizzareauto intestate a soggetti diversi perché, avendo solo il passaporto, non avrebbe potutointestarsi personalmente la vettura) «è particolarmente poco credibile, non essendo spiegatala ragione per cui il [OSCURATO:PERSONA], non solo avesse necessità di intestare ad altro soggetto la vetturama si preoccupasse di usare mezzi intestati a persone che cambiavano di volta in volta, deltutto dissimili da quelli da lui descritti- da un punto di vista qualitativo e quantitativo- sonoapparsi i suoi rapporti segnatamente con [OSCURATO:PERSONA], che si è consultato con il [OSCURATO:PERSONA] perdecidere in ordine a soggetti da utilizzare per corrieri e custodi di stupefacente, nonché conBakaj, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha spesso realizzato trasferimenti di stupefacente di comuneinteresse … [omissis] … Sempre il [OSCURATO:PERSONA] poi, non a caso, emerge con il nominativo di Piku,nelle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed il corriere [OSCURATO:PERSONA], come uno di coloro che si è rapportatodirettamente con i corrieri, dunque partecipando direttamente all’organizzazione dellaspedizione per trasferire la sostanza».Il GUP ritiene che «il complesso dei dati acquisiti non consente, contrariamente aquanto ritenuto dal Pubblico Ministero, di attribuire ad alcuno dei componenti del sodalizioruolo sicuramente preminente rispetto agli altri: ciò che è con sicurezza emerso è il contegnocon cui [OSCURATO:PERSONA] si rapportava costantemente al [OSCURATO:PERSONA], circa l’utilizzo di schede telefonichededicate e circa il reclutamento di soggetti terzi collaboratori dell’associazione; al contempo,è emersa la costante partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a queste decisioni, in maniera che non puòdirsi sicuramente subordinata al coimputato.

Analogo discorso deve essere svolto quanto airapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deteneva lo stupefacente da smerciare in un garage con ilGjinaj, in condizioni che sono apparse del tutto paritarie.

La peculiare posizione dell’[OSCURATO:PERSONA],che per lo più si relazionava materialmente con il [OSCURATO:PERSONA] ma operava con la pienaconsapevolezza dell’organizzazione condivisa dell’attività, certo non consente di apprezzareun sicuro rapporto di subordinazione di tale imputato rispetto al [OSCURATO:PERSONA].

Dunque deve ritenersiche le indagini non abbiano consentito l’emersione di alcun rapporto di dimostrato esostanziale squilibrio nei reciproci rapporti dei quattro sodali qui considerati, né appareprovata una conseguente direzione nelle attività, di uno o più di questi soggetti su talunodegli altri: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si adoperavano, ciascuno in base alle proprieconcrete capacità ed alle occasioni in cui si trovavano, per incrementare la comune attività diprocacciamento di stupefacente a far data dalla seconda metà del 2019 e sicuramente pertutto il 2020 … Tutti questi soggetti, in assenza di sicura prova di una vera e propriadirezione della compagine da parte di uno degli imputati, rispondono pertanto quali partecipidella stessa ex articolo 74 comma 2 d.p.r. 309/1990».Viceversa, il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della partecipazione alsodalizio del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della circostanza che egli sarebbe risultato implicatonell’attività del [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di tempo relativamente limitato (gennaio-marzo 2020),che non risultano, neppure indirettamente, rapporti significativi di tale imputato con altrisoggetti all’infuori del [OSCURATO:PERSONA] (e in un ‘occasione del [OSCURATO:PERSONA]), elementi cui vanno aggiunti lasporadicità con cui [OSCURATO:PERSONA] era parso operare in ausilio ai due connazionali coimputati, ilfatto che tale minore apporto materiale alla condotta non sia stato bilanciato neppure dacaptazioni significative e la circostanza che lo stesso non abbia avuto alcun contatto,neppure indiretto, con il [OSCURATO:PERSONA] e con l’[OSCURATO:PERSONA].3.5.

Ciò posto, la motivazione congiunta delle due sentenze appare priva di aporie sia inpunto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo (tanto sotto i profili,oggettivi, della struttura organizzativa, dell’indeterminatezza del disegno criminoso e delnumero di appartenenti al sodalizio, quanto sotto quello, soggettivo, dell’affectio societatis),sia della appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio (assieme ad altri soggetti, nonricorrenti) con il ruolo di meri associati, posta l’esclusione della qualifica di promotori eorganizzatori loro contestata da parte del primo giudice.Conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorsopresentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi del ricorso presentato dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo di ricorsopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tratterà ora i residui motivi di ricorso presentati dai vari imputati, concernenti ireati-fine e il trattamento sanzionatorio.4.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA].Entrambi i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente la prima parte delquarto motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) sidolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Tali doglianze sono infondate.4.1.

In via generale, questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possonoessere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, macome il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè trale circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttaviaconnotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazioneai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez.2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un dirittodell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segnopositivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.).Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice dimerito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativialla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessaconcessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice,il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente lasua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).

Non è neppure necessarioesaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale sisia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv 242419).Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».Questa Corte, in ogni caso, ritiene che mancata concessione delle attenuanti generichenella misura massima di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente glielementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente chenel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi allaconcessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo altrattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze diindividualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini,Rv. 281217; Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283499 – 01, n.m. sul punto).4.2.

Tanto premesso, la prima sentenza, a pagina 81, a fronte di una pena base anni 10di reclusione, applica una riduzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche alla pena di un anno (per effetto della quale la pena scende ad anni 9 direclusione), operando, quindi, una riduzione inferiore a un terzo.Il riconoscimento delle attenuanti, sia pure non nella massima estensione, determina,come accennato, lo spostamento del fulcro della questione sulla motivazione in ordine alquantum di trattamento sanzionatorio: trattandosi di questione che afferisce alla «equità»della dosimetria della pena in relazione all’esercizio discrezionale del potere commisurativodella pena ex art. 132 cod. pen., la sentenza va quindi letta nella sua interezza, avutoriguardo alla particolare gravità delle condotte contestate all’imputato (cui risulta contestatala detenzione e cessione di centinaia di chilogrammi di stupefacente in un arco temporaleabbastanza prolungato) e alla sua personalità.A tal proposito, la prima sentenza, sempre a pagina 81, dopo avere ampiamentericostruito i fatti nella loro gravità oggettiva, afferma che quella irrogata costituisce «penaequa per ciascuno degli imputati e reati, in relazione ai quali è stata ritenuta la penaleresponsabilità, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. … Le circostanze attenuantigeneriche vengono riconosciute a motivo delle dichiarazioni in parte ammissive rese da taleimputato in varie sedi dichiarative; il fatto che questa ammissione sia stata appunto soloparziale esclude il riconoscimento delle predette circostanze nella massima estensione».La sentenza impugnata, a pagina 13 (par. 7.3), nel rigettare il terzo motivo di appellodell’imputato (relativo sia alle circostanze attenuanti generiche che al trattamentosanzionatorio), sottolinea – non irragionevolmente, ma anzi valorizzando elementi diindubbio spessore - che «questa Corte condivide la valutazione compiuta dal GUP diapportare la diminuzione per le attenuanti in misura inferiore alla soglia massimaastrattamente prevista, avendo [OSCURATO:PERSONA] limitato le sue ammissioni a relazioni “bilaterali”, senzadimostrare alcuna consapevolezza della gravità della condotta associativa ed avendoriportato condanna definitiva per reato della stessa specie oggetto della sentenza emessadal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, irrevocabile in data 9.5.2014»,valorizzando la circostanza che per quasi tutti i reati satelliti fosse stato operato l’arresto inflagranza con sequestro dello stupefacente, la cui ammissione pertanto aveva un valorecollaborativo di incerto spessore.Trattasi di motivazione certamente non illogica, conforme ai parametri dianzi indicati:trattasi, in ogni caso, di una non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabilenella presente sede di legittimità.4.3.

L’ultima censura proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (par.

3.4.2. delle premesse in fatto),relativa agli aumenti apportati per la continuazione, è manifestamente infondato.Nessun profilo di illogicità o contraddittorietà presenta infatti la motivazione dellasentenza impugnata, laddove afferma che risulta «congruo l’aumento apportato per i reatiposti in continuazione: di mesi 9 di reclusione per il reato di cui al capo 3) come riqualificato,in considerazione della protrazione dello stesso per un arco temporale di circa sei mesi e delquantitativo di sostanze stupefacenti che dai locali adibiti a deposito erano movimentatinell’arco temporale considerato; di mesi 6 per ciascuno dei reati contestati ai capi 2, 4, 5, 6,7, 8, 11 che, in rapporto alla gravità dei fatti in ciascuna imputazione contestati (detenzionedi kg. 564,026 di infiorescenza pressata di marijuana e di kg. 265,900 di hashish, oltre 0,53gr di cocaina e gr. 140 di marijuana per il capo 2; detenzione e cessione di kg. 1,012 dihashish per il reato di cui al capo 4; detenzione e trasporto di gr. 106 di cocaina e di gr. 561di marijuana per il reato di cui al capo 5; detenzione e trasporto di kg. 10,157 di hashish peril reato di cui al capo 6; acquisto di kg. 5,560 di marijuana per il reato di cui al capo 8;detenzione a fine di cessione di sostanze di specie diversa ceduta ad una fitta rete di clientinel territorio livornese di cui cinque individuati in un periodo di circa sei mesi per il reato dicui al capo 11), risulta finanche troppo contenuto».Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte in tema diaumenti per la continuazione.Sez.

U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone, hanno affermato il principio secondo cui,«ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto perognuno dei reati satellite» (c.d.

“visione multifocale” descritta dalle Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia,Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione dellepene per i singoli reati satellite).Non vi è quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di penaprevisti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di«proporzionalità» della pena (v.

Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, che,in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questoe il principio di proporzione).Diversa è la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena,che sia pur obbligatorio nell’an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantumnecessario nel singolo caso.

Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo ilquale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che almassimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersimotivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n.6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.256464).E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelliritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza delcalcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base equelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, nonmassimata sul punto).Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n.8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez.

U. Pizzone), secondo cuiè necessario che:

1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.;

2. che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;

3. che sia stato rispettato, overavvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agliilleciti accertati.Circostanze tutte ricorrenti nel caso di specie, in cui, a fronte di condotte connotate daparticolare gravità oggettiva, gli aumenti operati per la continuazione sono stati irrogati inmisura decisamente modesta.4.4.

I motivi aggiunti depositati in data 25 febbraio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Prato sono inammissibili quanto al reato associativo per le ragioni dianzi specificate alpar. 3.[OSCURATO:PERSONA] aggiunge, quanto alla dedotta sovrapponibilità tra il reato continuato di cui alcapo 1) e il reato permanente di cui al capo 1), che i due reati, oltre a coprire un arcotemporale diverso, non sono paragonabili, in quanto il reato di detenzione di stupefacentecontestato al capo 3) coglie l’aspetto «statico» della condotta, laddove, al contrario, il reatoassociativo scolpisce l’aspetto «dinamico» del sodalizio, del quale evidenzia l’aspettoorganizzativo e l’intedeterminatezza del disegno criminoso.La censura è quindi manifestamente infondata.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Il primo motivo di ricorso, relativo al reato associativo, è inammissibile alla lucedelle considerazioni svolte al par. 3), cui si rimanda.5.2.

La seconda censura, in cui si deduceva la irragionevole risposta della Corte gigliatain ordine alla richiesta di dichiarare l’assorbimento di talune delle condotte descritte al capo7) in quella di cui al capo 3), è infondata.5.2.1.

Va premesso che, delle condotte contestate al capo 7), solo la prima è riferibilealla doglianza in esame, in quanto contestata al [OSCURATO:PERSONA] nell’arco temporale in cui è contestatoil capo 3), mentre per le altre la doglianza deve essere dichiarata inammissibile, in quanto lecondotte del capo 7) sono contestate ad altri soggetti (il secondo episodio è contestato aGjinaj, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o riferite a un periodo escluso dalla contestazione di cui al capo 3) (ledue condotte sono, rispettivamente, del 29 luglio e 11 agosto 2020).Ciò posto, va evidenziato che la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] come commessa il 3febbraio 2020 è quella di avere prelevato, unitamente allo [OSCURATO:PERSONA], tre panetti di hashish daldeposito di cui al capo 3) e di averli consegnati a [OSCURATO:PERSONA], affinché li trasportasse all’isolad’Elba e li cedesse: vengono quindi allo stesso contestate, in concorso con gli altri due, lecondotte di «cessione», «trasporto» e successiva «detenzione al fine di spaccio» dellostupefacente.5.2.2.

Scendendo in concreto, la sentenza gravata (pag. 17), evidenzia che«l’imputazione di cui al capo 3) ha ad oggetto la detenzione di ingenti quantitativi di sostanzestupefacenti di specie diversa stoccati presso i locali nella disponibilità dei tre sodali, forniteda soggetti rimasti ignoti e successivamente movimentate dai tre sodali, alternandosi nellecondotte di trasporto e di cessione anche a mezzo intermediari e ricomprende tutte lecondotte che, di volta in volta, sono state oggetto di osservazione, consistenti nell’ingressoall’interno del deposito o nell’uscita dallo stesso, per tutto l’arco temporale ed in assenza diragioni che non fossero quella di depositare ovvero di prelevare sostanze stupefacenti».La Corte territoriale conferma che lo stupefacente di cui ai capi 4), 6) e 7) proveniva daldeposito di cui al capo 3), ma evidenzia che la portata illecita del reato contestato al capo 3)non può esaurirsi in dette contestazioni, posto che, «nell’arco temporale che va dal 10gennaio 2020 al 15 giugno 2020, il sistema dì telecamere di video sorveglianza consentiva diaccertare che in plurime occasioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente ovveroalternativamente, si recavano nei locali al fine di depositare ovvero di prelevare sostanzestupefacenti, come dimostra la circostanza che nella maggior parte delle volte in cuiaccedevano ai locali ne entravano o ne uscivano con borsoni o sporte contenenti sostanzestupefacenti … Il reato contestato al capo 3 è dunque riferito alla detenzione di ingentiquantitativi di sostanza stupefacente di varia natura custodita presso i locali e nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successivamente movimentata alternandosi nellecondotte di trasporto per farne consegna alla clientela incaricando in modo specifico deitrasporti presso l’isola d’Elba i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».In sostanza, la Corte territoriale afferma che, mentre la condotta contestata al capo 3)concerne la diuturna detenzione di stupefacenti di tipo diverso in grandi quantità, i successivicapi 4) – relativo alla cessione di oltre un chilogrammo di hashish operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] - e 7) vedevano imputato il [OSCURATO:PERSONA] delle diverse condotte didetenzione, trasporto e cessione dello stupefacente.5.2.3.

Tale motivazione non presenta profili di illogicità.Questa Corte ritiene infatti che «l’affermazione di responsabilità per concorso formale oper continuazione è ipotizzabile solo in presenza di concrete condotte frazionate e distinte.Non è, di conseguenza, ipotizzabile né il concorso formale né la continuazione nei confrontidi persona imputata di acquisto detenzione e trasporto di sostanze stupefacentirelativamente ad episodio svoltosi in unico contesto» (Sez. 6, n. 7545 del 22/05/1992,Vassallo, Rv. 190918 - 01).Si è ancora ritenuto che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diversecondotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdano la loro individualità, conconseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, ovecostituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste inessere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, infunzione della realizzazione di un unico fine (fattispecie relativa alla detenzione e allasuccessiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell’identitàdell’oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorsoapparente sul rilievo della non contiguità temporale dell’iniziale condotta di detenzione edelle successive cessioni) (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El, Rv. 284666 - 01).Il discrimine tra unicità o pluralità di condotte punibili è pertanto costituito dalla«contestualità» e dalla «direzione teleologica» della condotta.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente escluso tale unicità alla lucedel fatto che le due condotte di detenzione fossero, effettivamente, relative alle medesimesostanze, ma contestate, l’una, quale detenzione; l’altra, quale cessione a terzi al fine deltrasporto e della successiva vendita al dettaglio nell’isola d’Elba.Mancano, in tutta evidenza, l’unicità sia di contesto che cronologica richiesta dallagiurisprudenza di questa Corte per escludere la continuazione o il concorso formale.5.3.

Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella massima estensione, è infondato.Nel rimandare al par.

4.1. per i profili generali dell’istituto, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, nelcaso di specie, la prima sentenza, a pagina 82, evidenzi come «le circostanze generichevengono riconosciute a motivo dell'incensuratezza dell'imputato; il fatto che lo stesso nonabbia mai reso dichiarazioni- indicative di una almeno iniziale presa di coscienza deldisvalore dei fatti commessi -induce a riconoscere tali circostanze in una minimaestensione», mentre la Corte territoriale non menziona la documentazione, né le (scarne)spontanee dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello, ritiene che la posizione occupatadall’imputato in seno al sodalizio, «pur non concretizzando un ruolo apicale, non era daconsiderarsi certamente minimale», aggiungendo a ciò il silenzio serbato dall’imputato, che,pur costituendo legittimo esercizio del diritto di difesa, essendo elemento che attiene allapersonalità del colpevole, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuantistesse.Anche in questo caso, la valorizzazione di fatti e circostanze differenti rispetto a quelleallegate dalla difesa non costituisce vizio di motivazione, dovendosi considerare il giudiziocomplessivo sulla entità della pena in relazione agli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen..5.4.

L’ultima doglianza è manifestamente infondata.5.4.1. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la graduazione del trattamento sanzionatorio, ingenerale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che loesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia contodell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua»,«pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti,Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).5.4.2.

Nel caso di specie, a pagina 18 i giudici di appello confermano la congruità dellapena irrogata dal primo giudice, ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e alla corniceedittale dei reati.La prima sentenza, a sua volta, a pagina 82 quantifica la pena nel modo che segue:«pena base anni 10 di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche alla pena di anni 9 mesi 6 di reclusione, aumentata di 6 mesi per la continuazionecon ciascuno dei capi di imputazione 3, 4, 7 ,8, tutti fatti ex articolo 73 comma IV e V dpr 309l 1990 - in tale ultimo capo riqualificata la fattispecie di cui al comma I del medesimo articolo- fino ad una pena complessiva pari a anni 11 mesi 6 di reclusione, aumentata ad anni 11mesi 9 di reclusione per la continuazione con le fattispecie ex articolo 73 V comma dpr cit. dicui al capo di imputazione 15), ridotta per il rito ad anni 7 mesi 10 di reclusione.

L’unicità deldisegno criminoso è evidente nel complessivo intento del [OSCURATO:PERSONA] di ricavare un profitto damolteplici condotte di distribuzione organizzata di stupefacente.

Anche per tale imputatol’entità dell’aumento della continuazione si giustifica per il numero significativo di episodi diprocacciamento e distribuzione di droga in un lasso di tempo relativamente breve, talora inconcorso con soggetti anche esterni alla compagine associativa, mettendo a disposizionecontinuativamente il proprio luogo di dimora».

Trattasi di motivazione senza dubbio congrua, anche in relazione alla corniceedittale del reato associativo, che prevede, per i compartecipi, una pena non inferiore adanni dieci di reclusione.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.6.1.

Il primo motivo, relativo al capo 3), è inammissibile.6.1.1.

Quanto alla violazione di legge dedotta, essa è inammissibile in quanto, percostante giurisprudenza, la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. (ossia dei criteri divalutazione della prova) non può essere dedotta come violazione di legge nel giudizio percassazione (ex plurimis, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).6.1.2.

Quanto al vizio di motivazione, esso è inammissibile.La prima sentenza, a pagina 28, evidenzia come in relazione all’apporto di DervishiDefrim a tali vicende, «alle 13.14 del 30 gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] entrava presso il garage conuna busta e ne usciva alle 13.40 senza alcuna busta.

In tale episodio il [OSCURATO:PERSONA], dopo essereuscito dal garage, risaliva all’interno della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], parcheggiata nellaadiacente via Tripoli.

La telecamera installata all’interno dell’abitacolo dell’autovettura sopracitata riprendeva il [OSCURATO:PERSONA] salire a bordo assieme ad un suo connazionale e cedergli uno deidue involucri sottovuoto, di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che aveva occultatiall’interno dei pantaloni da lui indossati.

Il soggetto, a sua volta, occultava la sostanzastupefacente ricevuta sotto la maglia, su suggerimento del [OSCURATO:PERSONA]: dalla conversazionecaptata in ambientale, all’interno del mezzo, si evince che l’interlocutore si preoccupava conil [OSCURATO:PERSONA] che “non si sentisse l’odore”, così confortando ulteriormente l ‘ipotesi che il beneoccultato sotto la maglia dal recettore fosse sostanza stupefacente.

Il connazionale delBakaj veniva appunto riconosciuto ed identificato per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] appello, investita della doglianza difensiva in ordine alla responsabilitàper il capo 3), una volta confermata, con insindacabile valutazione in sede di legittimità, laricostruzione del fatto operata dal primo giudice sottolinea che «non può rinvenirsispiegazione alternativa della sua presenza sul posto e della ricezione della busta sottovuotoche provvedeva ad occultare sotto la maglia, che non fosse il fine di movimentare sostanzestupefacenti custodite all’interno del garage -dal momento che, come si è detto, è certo chepresso quel locale era detenuta la sostanza stupefacente stoccata dal sodalizio criminoso alquale il [OSCURATO:PERSONA] non era intraneo, ma per conto del quale aveva svolto in più occasioni ilruolo di collaboratore incaricato del materiale trasporto della droga, come nell’occasione inesame - e che le avesse effettivamente movimentate, come conferma in via definitiva lafrase pronunciata, di inequivoco significato anche in riferimento al tipo di sostanza, essendonotorio che la marijuana e l’hashish hanno un odore di immediata percezione.

Ed èfortemente indiziaria della ricostruzione compiuta la circostanza che in data 4.7.2020 Gjinajfosse stato trovato in possesso di 23,258 kg. di marijuana appena ricevuta dal casolare divia del Piano in Empoli e confezionata in una busta in tutto simile a quella consegnata alDervishi, come evidenziato nell’annotazione, di materiale per il confezionamento sottovuoto,sia in riferimento all’episodio del 4 marzo 2020, quando [OSCURATO:PERSONA] si recava pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e ne usciva dopo circa dieci minuti portando una busta con sé: quellostesso giorno il [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla sua abitazione in bici trasportando una voluminosabusta ed un borsone sportivo, alle 12:11 era andato al garage con la busta ed il borsone ene era uscito alle 12:18 solo con il borsone: aveva raggiunto la sua abitazione dalla qualeusciva le 13:53 con due buste e rientrava senza buste: alle 14:38 si muoveva di nuovo dallasua abitazione e circa mezz’ora dopo raggiunto il garage ne usciva con due buste cheportava presso la sua abitazione: pochi minuti dopo usciva in bicicletta con una bustaazzurra e poco prima delle 16 tornava al garage dal quale usciva con due buste di carta etornava presso l’abitazione senza buste circa 20 minuti dopo, finché giungevano presso lasua abitazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale dieci minuti dopo si allontanava con una busta …non può dubitarsi dell’attività svolta in quell’occasione dal [OSCURATO:PERSONA], incaricato di trasportarela sostanza stupefacente detenuta nel garage e nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA]».Trattasi di motivazione priva di aporie sotto il profilo logico, a fronte della quale ledoglianze difensive si pongono in modo meramente contestativo, propugnando unadifferente valutazione del materiale probatorio, operazione, come detto, non consentita nelgiudizio di legittimità.6.2.

Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamenteinfondato.Nel rimandare al par.

4.3.1. per i profili generali dell’istituto, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come laCorte di appello abbia non irragionevolmente ritenuto di non riconoscere le circostanzenegativamente il giudizio di personalità dello stesso), sia in ordine alla irricevibilità dellaargomentazione circa la «labile» prova di partecipazione al reato, elemento che pertiene,semmai, al giudizio di colpevolezza e non a quello di dosimetria della pena.6.3.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico.

A fronte di unacongrua motivazione da parte della Corte di appello, la quale (pag. 19) ha evidenziato cheper il reato più grave la pena detentiva era stata applicata nel minimo edittale e quellapecuniaria in misura prossima alla pena base e che gli aumenti per la continuazione fosseromolto contenuti, di talché non vi fosse spazio per un’ulteriore riduzione del caricosanzionatorio, il ricorrente si profonde in generiche considerazioni sulla finalità rieducativadella pena, riproponendo i medesimi argomenti che sorreggevano il motivo precedente,senza confrontarsi in modo realmente critico con la sentenza gravata, con conseguenteinammissibilità della doglianza.7.

In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.I motivi aggiunti di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

Tenuto altresì conto dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibil i tà», alla declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassadelle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o in Albania il 01/07/1996 (CUI 05VTIWF);3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 041D6VP),avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Firenze,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].udito, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alricorso insistendo per il suo accoglimento.udita, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Prato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.udita, per [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze, che si è riportata al ricorsoinsistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data del 13/06/2025, la Corte di appello di Firenze confermava lasentenza del GUP del Tribunale di Firenze dell’11/04/2024, che, in esito a rito abbreviato,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni 7 e mesi 10 di reclusione (in relazione ai reati di cui agli artt. 110-81 cod. pen., 73-74d.P.R. 309/1990), nonché [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, euro4.000,00 di multa (in relazione ai reati di cui agli artt. 110-81 cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990).2. Avverso tale provvedimento, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorrono gliimputati.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe attribuito ai rapporti tra gli imputati unastabilità e una struttura organizzativa che non emergono dagli atti.Secondo il ricorrente, le interazioni tra i soggetti coinvolti sarebbero state episodiche efunzionali a singole operazioni di prelievo, trasporto o consegna della droga, senza unvincolo stabile né un programma criminoso indeterminato. La disponibilità comune di alcunilocali adibiti a deposito non integrerebbe una struttura organizzata, ma sarebbe compatibilecon forme di collaborazione contingente. La motivazione della Corte d’appello viene ritenutacontraddittoria e non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, cherichiede, per la configurabilità dell’art. 74, un quid pluris rispetto al concorso continuato,rappresentato da un’organizzazione stabile e da un vincolo permanente tra i partecipi.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla presenza del requisito minimo dei tre partecipi stabilmenteassociati. La difesa osserva che, anche a voler ritenere provata una collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe prova dell’inserimento stabile di un terzo soggetto.[OSCURATO:PERSONA], individuato dalla Corte come terzo componente, avrebbe avuto contattisporadici e limitati a singole operazioni esecutive, senza partecipare a decisioni strategichené alla gestione complessiva dell’attività illecita. La Corte d’appello avrebbe inoltre confusoelementi riferibili al concorso continuato (capo 3) con quelli necessari a dimostrarel’associazione (capo 1), utilizzando gli uni per sostenere gli altri. La difesa richiama anche lagiurisprudenza in tema di revisione delle condanne associative, per ribadire che laresponsabilità per l’art. 74 non può essere affermata per trascinamento sulla base dellacondanna di altri imputati.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine all’elemento soggettivo del reato associativo. La Corte d’appello avrebbe ritenutoprovato il dolo del reato associativo sulla base di elementi che, secondo la difesa, nonconsentono di affermare la consapevole adesione dell’imputato a un programma criminosoindeterminato.La disponibilità comune dei luoghi di custodia, alcune decisioni di carattere generale el’operatività congiunta in alcune occasioni non sarebbero sufficienti a dimostrare la volontà dipartecipare stabilmente a un sodalizio.La motivazione viene ritenuta dal ricorrente apodittica e contraddittoria, poiché da unlato si afferma che non è necessario che i compartecipi operino sempre insieme, mentredall’altro si valorizzano proprio le occasioni di operatività congiunta per sostenere la provadel dolo. La difesa insiste sul fatto che le condotte dei singoli sarebbero riconducibili acollaborazioni episodiche, prive di un vincolo permanente.3.4. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente censura la determinazione della pena,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine alla valutazione delle3.4.1. Quanto alle attenuanti generiche, la difesa ritiene che la riduzione di un solo annosia inadeguata rispetto al comportamento processuale dell’imputato, che ha resodichiarazioni confessorie su tutti i reati satellite. La Corte d’appello avrebbe inoltrevalorizzato negativamente la mancata ammissione del reato associativo, in violazione delprincipio secondo cui il comportamento difensivo non può essere utilizzato in sensopeggiorativo.3.4.2. Quanto agli aumenti per la continuazione, la difesa lamenta che la Corte abbiaapplicato aumenti uniformi e privi di motivazione specifica, limitandosi a definirli «financhetroppo contenuti». Tale motivazione viene ritenuta insufficiente alla luce della giurisprudenzadelle Sezioni Unite, che impone una valutazione distinta per ciascun reato satellite.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo di ricorso, che si articola in due doglianze, si lamentanoviolazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione circa lasussistenza della responsabilità penale dell’imputato.4.1.1. Si deduce in dettaglio che la Corte d’appello ha ritenuto sussistentel’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti valorizzando in modo pressoché esclusivola circostanza della disponibilità di un deposito comune per lo stoccaggio della droga.Secondo la difesa, tale elemento viene utilizzato come indice dirimente dell’esistenzadel sodalizio senza che vi sia un effettivo accertamento della comunanza della sostanzastupefacente, della fiducia reciproca tra i soggetti, né della consapevolezza condivisa dipartecipare a un programma criminoso unitario e stabile.Si deduce che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale sia fondato su inferenzelogiche e non su dati fattuali provati, con conseguente difetto di prova circa l’esistenza di unastruttura organizzativa stabile e di un vincolo associativo che trascenda i singoli reati-fine.Viene inoltre lamentata la confusione tra il piano dell’associazione e quello del concorso dipersone nei singoli reati di detenzione e cessione di stupefacenti, osservandosi che lacomune disponibilità di un deposito può essere compatibile con una mera attivitàconcorsuale e non dimostra di per sé l’esistenza di un sodalizio criminoso.4.1.2. Analoga censura viene poi proposta in riferimento all’elemento soggettivo delreato associativo.La difesa lamenta che la consapevolezza di far parte di un sodalizio venga desunta,ancora una volta, dalla comune e promiscua disponibilità dei luoghi di custodia dellasostanza stupefacente, nonché dalla supposta adozione di decisioni di carattere generale eda presunte occasioni di operatività congiunta.Si deduce che tali elementi siano inidonei a dimostrare l’affectio societatis, poiché nonsi distinguono dall’elemento soggettivo richiesto per il concorso di persone nei reati-fine.Inoltre, si lamenta il travisamento della prova nella parte in cui la Corte attribuiscedecisioni strategiche comuni anche a soggetti che, secondo gli atti, avrebbero avuto un ruolomarginale o limitato nel tempo, con rapporti sporadici e non stabili con gli altri imputati.Viene infine evidenziata la contraddittorietà della motivazione, che da un lato affermache non è necessario un operare congiunto e costante degli associati e dall’altro valorizza lapretesa operatività congiunta come indice del vincolo associativo.4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.Si deduce che la Corte d’appello abbia confermato una riduzione di pena in misuraminima fondandosi sul rilievo che l’imputato avrebbe reso solo ammissioni parziali e«bilaterali», senza dimostrare consapevolezza della gravità della condotta associativa.Secondo la difesa, tale motivazione viola i principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità, poiché l’esercizio del diritto di difesa, la scelta di non confessareintegralmente o di contestare l’inquadramento giuridico dei fatti non possono essere utilizzaticome elementi negativi ai fini della concessione o della quantificazione delle attenuantigeneriche.Si lamenta, pertanto, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, che finirebbe persanzionare l’imputato per il modo in cui ha esercitato le proprie facoltà difensive.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erroneaapplicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazioneagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/90. La difesa deduce l’assenza diprove certe circa l’elemento soggettivo e la partecipazione dell’imputato ai fatti contestati,evidenziando come la motivazione della sentenza impugnata sia carente nel dimostrare ilnesso di causalità tra la condotta del [OSCURATO:PERSONA] e l’attività delittuosa dell’associazione.5.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con riferimento alla mancata risposta sul terzomotivo di appello, in cui si era chiesto dichiararsi assorbite talune delle condotte didetenzione dello stupefacente contestate al capo 7) in quella di cui al capo 3), conconseguente riduzione della pena (quindi in riferimento alle condotte di detenzione checoprivano il periodo 30/01/2020-15/06/2020, ossia le prime due indicate al capo 7,contestate come commesse in data 3 febbraio e 2 giugno 2020).5.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penalee il vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.. La parte ricorrente sostiene come i giudici di merito abbiano omesso di considerareelementi favorevoli, quali il comportamento processuale e la personalità dell’imputato,limitandosi a un richiamo tautologico alla gravità dei fatti.5.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordinealla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non proporzionata rispetto all’effettivocontributo causale offerto dall’imputato. Si censura la mancata irrogazione della pena neiminimi edittali e l’omessa giustificazione dei criteri di computo della sanzione finale.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].6.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale. La difesa sottolinea come ilgiudizio di colpevolezza si basi su elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, lamentando in particolare l’assenza di riscontri diretti circa il possesso o lacessione di stupefacenti da parte del [OSCURATO:PERSONA].6.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente violazione di legge in relazione almancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente deduce che la Corte non hamotivato adeguatamente in relazione ai seguenti elementi degni di positiva valutazione:risalenza nel tempo dei fatti, coinvolgimento labile e dubbio dell’imputato nei fatti di cui alcapo 3), arco temporale limitato di commissione dei reati, buona condotta del [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo di detenzione per altra causa presso la Casa circondariale di Bergamo.6.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’eccessività del trattamentosanzionatorio.7. In data 25 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato, per [OSCURATO:PERSONA],depositava motivi aggiunti con i quali insiste per l’accoglimento del ricorso.In dettaglio, evidenzia come nei ricorsi principali fossero state devolute alla Cortecensure relative alla mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della gravatasentenza, in relazione alla ritenuta sussistenza della associazione per delinquere ex art. 74DPR 309/1990 contestata al capo 1) dell’imputazione: trattandosi, infatti, di una ipotesiassociativa ritenuta sussistente per la partecipazione, ad essa, dei soli tre imputati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è possibile censurare il profilo della partecipazione dell’odiernoricorrente, senza censurare, al tempo stesso, anche il profilo relativo alla sussistenzadell’associazione stessa.Sottolinea inoltre come la Corte territoriale avrebbe confuso il profilo relativo allaoperatività degli associati, in favore dell’associazione, anche uti singuli (correttamentepuntualizzando che, certamente, “non è invece richiesto che ciascuno degli associati operi inogni fase dello svolgimento dell’attività della associazione in modo congiunto e simbiotico”),con il profilo relativo alla possibilità dei singoli associati di delinquere nel medesimo settorein cui dovrebbe operare il consesso criminoso anche autonomamente, ossia per interesseproprio e non dell’associazione.Aggiunge, altresì, che nel reato contestato al capo 3) dell’imputazione, a sette degli ottoimputati a cui era originariamente contestato il reato associativo (ossia a tutti, tranne [OSCURATO:PERSONA])si addebitava, in termini di reato continuato, proprio l’attività criminosa che costituiscel’essenza del reato associativo.A questo punto occorre chiedersi perché, se tale attività concorsuale dei sette imputatidel reato sopra riportato, costituiva effettivamente il cuore dell’attività associativa del gruppocriminale, quattro di loro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) siano stati assoltidall’addebito associativo.Dopodiché, esaminando l’imputazione di cui al capo 1), in parallelo con quella di cui alcapo 3), alla luce dei passaggio motivazionali sopra riportati, occorre rilevare come la Corteterritoriale, pur avendo verificato la sovrapponibilità dei due addebiti ed avendone dato attonella riportata motivazione, abbia voluto promuovere il reato continuato di cui al capo 3) nelreato permanente di cui al capo 1), mediante la valorizzazione di un dato fattuale maiaccertato, ma che pretende di poter ritenere dimostrato solo perché logicamente deducibile,ossia che i depositi comuni contenessero droga comune: in sostanza, l’intera costruzioneaccusatoria edificata dal Giudice d’appello poggia su un unico dato, mai verificato e, anzi,oltre che fermamente negato da tutti gli imputati che hanno reso dichiarazioni, anchedecisivamente contraddetto proprio dalla circostanza che di tutti i reati fine di cui ai capi 4),5), 6) e 7) dell’imputazione, menzionati nella porzione di motivazione sopra richiamatapoiché aventi ad oggetto “sostanze stupefacenti prelevate dai locali adibiti a deposito”,soltanto quello di cui al capo 4) sia stato contestato ai tre presunti associati, mentre quelli dicui ai capi 5) e 6) sono reati monosoggettivi del solo [OSCURATO:PERSONA] ed il reato di cui al capo 7) siframmenta in quattro distinti episodi, nel secondo dei quali avrebbero concorso [OSCURATO:PERSONA] eMollisi e nel terzo dei quali avrebbero concorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovendosene arguire che ladroga prelevata dai depositi e spacciata separatamente dai tre presunti associatiappartenesse a colui di loro che la piazzava sul mercato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre quelli di [OSCURATO:PERSONA] eAdriano [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente infondati.2. Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come, nel caso in esame, ci si trovi di fronte auna c.d. «doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha«riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpounico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con icontenuti delle due sentenze (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv.236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 – 01; Sez. 1, n. 8868dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.209145).Inoltre, in caso di «doppia conforme» il vizio di travisamento della prova può esserededotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per risponderealle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminatidal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba,n.m.).Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione è ammissibile laddove il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01).Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifestaevidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01;Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.). È necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile,tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che iltravisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 -01).Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).Tale è il caso del ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (par.4.1.2 delle premesse in fatto), che è, sotto il profilo del dedotto travisamento, inammissibilein quanto si limita a censurare un profilo valutativo della sentenza (consistente nell’attribuire«decisioni strategiche comuni» anche a soggetti che, secondo gli atti, avrebbero avuto unruolo marginale o limitato nel tempo).3. Tanto debitamente premesso, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come tutti i ricorsi, laddovecontestano l’esistenza, sotto il profilo «oggettivo», del reato associativo, sono inammissibili.3.1. Essi, in primo luogo, costituiscono una inammissibile rivalutazione del quadroprobatorio, di cui tutti i ricorrenti propongono una differente interpretazione rispetto allaconcorde valutazione dei giudici del merito, operazione che esula dalle attribuzioni delgiudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicitàdella motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa,n.m.).Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puroe semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01).3.2. In secondo luogo, essi costituiscono una inammissibile, pedissequa, reiterazionedella medesima doglianza motivatamente disattesa dai giudici di primo e secondo grado.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217)La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentataavverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso lapresentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbonoindicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo sidestina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto eammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica criticaargomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019,3.3 Scendendo in concreto, a pagina 1 della motivazione, la sentenza impugnata riportaconcisamente la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA],nella seconda fase in cui era nuovamente intercettato dopo la commissione del reatooggetto del capo 2, si rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA] e, insieme, organizzavano l’attività mediante laindividuazione di collaboratori locali in cui stoccare lo stupefacente e procedevanoall’approvvigionamento di strumenti (tessere telefoniche e autovetture), informandosireciprocamente sui comportamenti degli acquirenti e sulla pendenza di debiti: tuttiaccedevano ai luoghi in cui era custodito lo stupefacente e, quando era agli arrestidomiciliari, il [OSCURATO:PERSONA] era aggiornato dal [OSCURATO:PERSONA] sullo stato dell’attività di ricerca di nuovicollaboratori coadiuvato dal [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a custodire la sostanza nella sua abitazione, sioccupava della movimentazione degli stupefacenti dai luoghi di custodia, rapportandosidirettamente con i corrieri ed organizzandone il trasporto. La sentenza ha poi escluso –contrariamente a quanto dedotto nei vari ricorsi - la natura di rapporti meramente bilateralitra cedente ed acquirente e di una fattispecie solo concorsuale, perché gli associati siconsultavano ed operavano congiuntamente per la gestione dell’attività illecita - scelta dicustodi e corrieri della droga, reperimento di nuove fonti di approvvigionamento- aprescindere dalla commissione dei reati fine, muovendosi «di concerto» nelle attività diapprensione e successiva distribuzione delle sostanze stupefacenti custodite nei luoghiindividuati e monitorati dall’attività della P.G., tra i quali la stessa abitazione del [OSCURATO:PERSONA], e neiquali essi tutti accedevano.La Corte territoriale, a fronte delle doglianze proposte dall’appellante, reiterate in sededi ricorso, ritiene (par. 7.1) che esse non si conformino ai criteri elaborati dalla Corte diCassazione per la individuazione degli elementi costituitivi di un’associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, avente caratteri del tutto differenziati dalle associazioni criminaliperché, come si evidenzia appresso, la prova dell’associazione non richiede né formulesacramentali di adesione né consapevolezza da parte dei consociati dell’appartenenza chesia espressamente manifestata, essendo rilevante in fatto il contributo che ciascuno apportaalla organizzazione che, in concreto fattualmente e a posteriori, consente di verificare inbase alle condotte tenute la esistenza dell’associazione.La sentenza prosegue affermando che, «se deve essere certamente oggetto di provache la condotta di ciascuno rientri nel programma dell’associazione è poi evidente che, sia inrelazione ai singoli reati fine sia in relazione alle condotte che, pur non rilevando nei delittifine, siano pur sempre espressive della esistenza di un accordo, che ciascuno degli associatidebba o possa muoversi autonomamente usufruendo anche di propri personali collaboratori,come appunto nel caso del [OSCURATO:PERSONA], nulla togliendo la capacità individuale di iniziativa e dimovimento alla esistenza dell’associazione. la cui prova si desume, innanzitutto,nell’accesso che ciascuno dei sodali aveva ai luoghi deposito delle sostanze stupefacenti.Diversamente dalla prospettazione degli appellanti, la circostanza rappresenta un elementodi elevata significatività della esistenza del sodalizio, perché presuppone la fiducia reciprocanella gestione dello stoccaggio degli stupefacenti per futuri indeterminati impieghi e laconoscenza reciproca della movimentazione delle sostanze stupefacenti da parte degli altri.Va invece escluso, secondo la interpretazione logica degli avvenimenti, che ciascuno di loronel medesimo deposito avesse potuto stoccare sostanze stupefacenti di propria esclusivaspettanza e che le sostanze stupefacenti fossero nettamente suddivise in base allaappartenenza sebbene collocate nel medesimo deposito; basta considerare la assenza diqualsiasi convenienza - ad eccezione del risparmio sul canone dell’affitto dei locali, che,però, risulta un vantaggio minimale a fronte del rischio che ciascuno avrebbe assunto per lostoccaggio, anche di sostanze altrui, ignorandone quantità e qualità - in ipotesi di interventodelle forze dell’Ordine e per la elevatissima probabilità di dissidi e contrasti».Secondo la Corte di appello (pag. 9), «il dato dell’accesso esclusivo dei tre soggetti,eventualmente accompagnati da propri collaboratori, è invece fortemente dimostrativo dellareciproca fiducia e della esistenza a monte di un’intesa sulla quale poggiava il sodalizio,potendo tutti i sodali gestire, anche individualmente, le sostanze stupefacenti appartenentiindiscriminatamente a tutti ed ivi stoccate nell’interesse comune, a costituire una strutturaorganizzativa permanente in quanto non limitata alla mera commissione di uno specificodeterminato delitto fine», senza contare che (pag. 10), i sodali «operavano congiuntamentea partire dai reati contestati al capo 3), che interessavano un arco temporale assolutamentesignificativo dal 30 gennaio 2020 al 15 giugno 2020 e che nemmeno esaurisce la accertatadurata del vincolo, giacché risulta provata la sua operatività anche mediante accessi ai localidi stoccaggio da settembre/ottobre 2019 o oltre il giugno 2020».Conclusivamente, la pronuncia impugnata (pag. 13), afferma, non illogicamente, che«non essendo necessario un accordo sacramentale, a) la partecipazione all’attivitàcriminosa avvenuta contestualmente, avendo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] preso parte dall’inizio algruppo che essi stessi componevano; b) la sussistenza di un apparato logistico checonsentiva loro di procacciarsi notevoli quantitativi di stupefacenti di specie diversa adisposizione per future non previamente programmate cessioni stoccate nei locali in usocomune; c) la disponibilità di corrieri e destinatari in piazze di spaccio, tra cui principalmentel’isola d’Elba; d) la commissione di singoli episodi criminosi che, per le loro connotazioni,definiscono i ruoli funzionali all’associazione e alle sue dinamiche operative; e) leconversazioni in cui si scambiano informazioni cruciali circa la organizzazione dei mezzi edelle persone di cui avere disponibilità, a prescindere dalle singole vicende oggetto dei reatifine, ed il cui contenuto evidenzia la attività di ponderazione di aspetti logistici e relazionaliche, prescindendo dalla organizzazione dei singoli reati, si inserivano nel tessuto connettivodel sodalizio in quanto espressione dello svolgimento di un’attività finalizzata al traffico dellesostanze stupefacenti, esprimono la adesione non occasionale al sodalizio criminoso (Casssez. 1 n. 4967, 22/12/2009), al quale ciascuno di essi forniva un contributo concreto».Quanto all’affectio societatis, sempre a pagina 13, il par. 7.2 conclude nel senso che «lacomune e promiscua disponibilità dei luoghi di custodia delle sostanze stupefacenti, aprescindere dalla loro destinazione a singole determinate cessioni; l’adozione di decisioni dicarattere generale non agganciate ai singoli episodi oggetto dei delitti fine; le molteplicioccasioni in cui avevano operato congiuntamente, non sollevano dubbi circa laconsapevolezza di ciascuno di agire con i sodali per la realizzazione del programmacriminoso».3.4. Tale motivazione si salda con quella di prima cura, la quale, a pag. 76 e seguenti,evidenzia come «nel caso di specie, dalle indagini è emersa, oltre alla reiterata commissionedi reati di procacciamento e destinazione a terzi di sostanza destinata allo spaccio, l’azioneconcertata e la costante interlocuzione tra quattro soggetti in particolare, da individuarsi inGjinaj [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con certezza almeno da un certo punto inpoi, [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dagli atti che al [OSCURATO:PERSONA], dal momento in cui lo stesso eranuovamente intercettato dall’attività investigativa - ovvero alla fine del 2019 - si rivolgeva ilMollisi, che lo interpellava su varie iniziative. I due progettavano infatti di dotarsi di abitazioniin cui conservare lo stupefacente, si procuravano tessere telefoniche dedicate e valutavanoinsieme alcuni soggetti, da utilizzare quali collaboratori nell’attività di trasporto e didistribuzione della sostanza. Emblematica, in tale ultimo senso, non solo la discussione traMollisi e [OSCURATO:PERSONA] circa la possibilità di impiegare tale [OSCURATO:PERSONA], nonché il reclutamento del Marchiòda parte del [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo proponeva al [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2020, ma anche lacomplessiva vicenda che riguardava il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]: tali due soggetti, come si evincedalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pur senza far parte della compagine associativa,erano infatti reclutati da [OSCURATO:PERSONA], con il beneplacito quantomeno del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA].Oltre a quanto già detto fin qui, si consideri ad esempio una conversazione del 26 agosto2020, in cui il [OSCURATO:PERSONA] rende edotto il [OSCURATO:PERSONA] del fatto che “aveva dato cinque grammi di sciusta- ovvero di cocaina - che gli era avanzata ad uno”; tale soggetto aveva in qualche mododanneggiato la qualità dello stupefacente e chiedeva altri cinque grammi, evidentemente perallungare la precedente sostanza. È significativo, ed esula dal mero rapporto tra venditoreed acquirente della droga che il [OSCURATO:PERSONA] aggiornasse il coimputato su simili accadimenti didettaglio, di cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto interesse, se la gestione della sostanza nonfosse stata in comune; né emerge del resto che il [OSCURATO:PERSONA] pretendesse comunque dal [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento di quanto ceduto e poi “sciupato” da un terzo, come avrebbe invece fatto sefosse stato, nei confronti del coimputato, un mero venditore della sostanza. In un similecontesto si inseriva poi il [OSCURATO:PERSONA]: quest’ultimo, molto più cauto nelle conversazioni, èstato tuttavia osservato con frequenza mentre si recava al garage ove era custodito lostupefacente; in tale luogo, frequentato anche dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], il gruppo tenevaconcordemente la droga e la smistava via via, avviandola allo spaccio. Rileva poi lacircostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] e nel febbraio 2020 accompagnavainsieme al [OSCURATO:PERSONA] all’imbarco di Piombino la Cesarano, che poi si sarebbe sposata con ilGjinaj stesso. [OSCURATO:PERSONA], come si è precisato, iniziava a comparire con assiduità nelleindagini dal febbraio 2020, ma assumeva subito un ruolo significativo, in particolare facendoda staffetta in occasione di un trasporto di sostanza effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] e poi intervenendosempre di più a fianco del [OSCURATO:PERSONA], fino a predisporre insieme a quest’ultimo un’attività diproduzione di marijuana. Ne risulta dunque confermata nel caso di specie la partecipazionead una compagine associativa dei quattro imputati sopra ricordati».Quanto alla sussistenza del pactum sceleris e dell’affectio societatis, la sentenzaaggiunge che, nel caso di specie, «l’azione concertata di ciascuno dei quattro imputaticonsiderati non può in nessun caso ridursi a meri rapporti bilaterali tra cedente ed acquirenteo ad un mero concorso: ciò, nella parziale differenza delle attività compiute, il [OSCURATO:PERSONA] siadoperava soprattutto per reperire nuovi interessati alla collaborazione con il gruppo- comeappunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aggiornava costantemente il [OSCURATO:PERSONA], in particolaredal momento che quest’ultimo, agli arresti domiciliari, aveva meno libertà di movimento; ilGjinaj sfruttava l’attività di costante appoggio ed aiuto del [OSCURATO:PERSONA], che oltre a custodire lasostanza nell’abitazione in cui viveva, anche solo per qualche ora, si occupava più volte deltrasferimento della sostanza dal luogo di comune custodia; l’[OSCURATO:PERSONA] operava qualecorrispondente del [OSCURATO:PERSONA], con la costante consapevolezza che quest’ultimo agiva anchenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dunque adoperandosi in iniziative che coinvolgevano entrambi icoimputati».Quanto alla figura del [OSCURATO:PERSONA], già la sentenza di primo grado, a pagina 78, evidenzia chela ricostruzione difensiva, che vorrebbe ridimensionare la figura dell’imputato (che si sarebbelimitato a vendere sostanza a [OSCURATO:PERSONA], a profittare del garage già usato dal [OSCURATO:PERSONA], ad utilizzareauto intestate a soggetti diversi perché, avendo solo il passaporto, non avrebbe potutointestarsi personalmente la vettura) «è particolarmente poco credibile, non essendo spiegatala ragione per cui il [OSCURATO:PERSONA], non solo avesse necessità di intestare ad altro soggetto la vetturama si preoccupasse di usare mezzi intestati a persone che cambiavano di volta in volta, deltutto dissimili da quelli da lui descritti- da un punto di vista qualitativo e quantitativo- sonoapparsi i suoi rapporti segnatamente con [OSCURATO:PERSONA], che si è consultato con il [OSCURATO:PERSONA] perdecidere in ordine a soggetti da utilizzare per corrieri e custodi di stupefacente, nonché conBakaj, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha spesso realizzato trasferimenti di stupefacente di comuneinteresse … [omissis] … Sempre il [OSCURATO:PERSONA] poi, non a caso, emerge con il nominativo di Piku,nelle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed il corriere [OSCURATO:PERSONA], come uno di coloro che si è rapportatodirettamente con i corrieri, dunque partecipando direttamente all’organizzazione dellaspedizione per trasferire la sostanza».Il GUP ritiene che «il complesso dei dati acquisiti non consente, contrariamente aquanto ritenuto dal Pubblico Ministero, di attribuire ad alcuno dei componenti del sodalizioruolo sicuramente preminente rispetto agli altri: ciò che è con sicurezza emerso è il contegnocon cui [OSCURATO:PERSONA] si rapportava costantemente al [OSCURATO:PERSONA], circa l’utilizzo di schede telefonichededicate e circa il reclutamento di soggetti terzi collaboratori dell’associazione; al contempo,è emersa la costante partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a queste decisioni, in maniera che non puòdirsi sicuramente subordinata al coimputato. Analogo discorso deve essere svolto quanto airapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deteneva lo stupefacente da smerciare in un garage con ilGjinaj, in condizioni che sono apparse del tutto paritarie. La peculiare posizione dell’[OSCURATO:PERSONA],che per lo più si relazionava materialmente con il [OSCURATO:PERSONA] ma operava con la pienaconsapevolezza dell’organizzazione condivisa dell’attività, certo non consente di apprezzareun sicuro rapporto di subordinazione di tale imputato rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. Dunque deve ritenersiche le indagini non abbiano consentito l’emersione di alcun rapporto di dimostrato esostanziale squilibrio nei reciproci rapporti dei quattro sodali qui considerati, né appareprovata una conseguente direzione nelle attività, di uno o più di questi soggetti su talunodegli altri: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si adoperavano, ciascuno in base alle proprieconcrete capacità ed alle occasioni in cui si trovavano, per incrementare la comune attività diprocacciamento di stupefacente a far data dalla seconda metà del 2019 e sicuramente pertutto il 2020 … Tutti questi soggetti, in assenza di sicura prova di una vera e propriadirezione della compagine da parte di uno degli imputati, rispondono pertanto quali partecipidella stessa ex articolo 74 comma 2 d.p.r. 309/1990».Viceversa, il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova della partecipazione alsodalizio del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della circostanza che egli sarebbe risultato implicatonell’attività del [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di tempo relativamente limitato (gennaio-marzo 2020),che non risultano, neppure indirettamente, rapporti significativi di tale imputato con altrisoggetti all’infuori del [OSCURATO:PERSONA] (e in un ‘occasione del [OSCURATO:PERSONA]), elementi cui vanno aggiunti lasporadicità con cui [OSCURATO:PERSONA] era parso operare in ausilio ai due connazionali coimputati, ilfatto che tale minore apporto materiale alla condotta non sia stato bilanciato neppure dacaptazioni significative e la circostanza che lo stesso non abbia avuto alcun contatto,neppure indiretto, con il [OSCURATO:PERSONA] e con l’[OSCURATO:PERSONA].3.5. Ciò posto, la motivazione congiunta delle due sentenze appare priva di aporie sia inpunto di sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo (tanto sotto i profili,oggettivi, della struttura organizzativa, dell’indeterminatezza del disegno criminoso e delnumero di appartenenti al sodalizio, quanto sotto quello, soggettivo, dell’affectio societatis),sia della appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio (assieme ad altri soggetti, nonricorrenti) con il ruolo di meri associati, posta l’esclusione della qualifica di promotori eorganizzatori loro contestata da parte del primo giudice.Conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorsopresentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi del ricorso presentato dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo di ricorsopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tratterà ora i residui motivi di ricorso presentati dai vari imputati, concernenti ireati-fine e il trattamento sanzionatorio.4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA].Entrambi i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (e segnatamente la prima parte delquarto motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) sidolgono del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Tali doglianze sono infondate.4.1. In via generale, questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possonoessere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, macome il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè trale circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttaviaconnotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazioneai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez.2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un dirittodell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segnopositivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.).Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice dimerito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva,essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativialla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessaconcessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice,il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente lasua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessarioesaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale sisia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv 242419).Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».Questa Corte, in ogni caso, ritiene che mancata concessione delle attenuanti generichenella misura massima di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente glielementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente chenel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi allaconcessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo altrattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze diindividualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini,Rv. 281217; Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283499 – 01, n.m. sul punto).4.2. Tanto premesso, la prima sentenza, a pagina 81, a fronte di una pena base anni 10di reclusione, applica una riduzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche alla pena di un anno (per effetto della quale la pena scende ad anni 9 direclusione), operando, quindi, una riduzione inferiore a un terzo.Il riconoscimento delle attenuanti, sia pure non nella massima estensione, determina,come accennato, lo spostamento del fulcro della questione sulla motivazione in ordine alquantum di trattamento sanzionatorio: trattandosi di questione che afferisce alla «equità»della dosimetria della pena in relazione all’esercizio discrezionale del potere commisurativodella pena ex art. 132 cod. pen., la sentenza va quindi letta nella sua interezza, avutoriguardo alla particolare gravità delle condotte contestate all’imputato (cui risulta contestatala detenzione e cessione di centinaia di chilogrammi di stupefacente in un arco temporaleabbastanza prolungato) e alla sua personalità.A tal proposito, la prima sentenza, sempre a pagina 81, dopo avere ampiamentericostruito i fatti nella loro gravità oggettiva, afferma che quella irrogata costituisce «penaequa per ciascuno degli imputati e reati, in relazione ai quali è stata ritenuta la penaleresponsabilità, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. … Le circostanze attenuantigeneriche vengono riconosciute a motivo delle dichiarazioni in parte ammissive rese da taleimputato in varie sedi dichiarative; il fatto che questa ammissione sia stata appunto soloparziale esclude il riconoscimento delle predette circostanze nella massima estensione».La sentenza impugnata, a pagina 13 (par. 7.3), nel rigettare il terzo motivo di appellodell’imputato (relativo sia alle circostanze attenuanti generiche che al trattamentosanzionatorio), sottolinea – non irragionevolmente, ma anzi valorizzando elementi diindubbio spessore - che «questa Corte condivide la valutazione compiuta dal GUP diapportare la diminuzione per le attenuanti in misura inferiore alla soglia massimaastrattamente prevista, avendo [OSCURATO:PERSONA] limitato le sue ammissioni a relazioni “bilaterali”, senzadimostrare alcuna consapevolezza della gravità della condotta associativa ed avendoriportato condanna definitiva per reato della stessa specie oggetto della sentenza emessadal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, irrevocabile in data 9.5.2014»,valorizzando la circostanza che per quasi tutti i reati satelliti fosse stato operato l’arresto inflagranza con sequestro dello stupefacente, la cui ammissione pertanto aveva un valorecollaborativo di incerto spessore.Trattasi di motivazione certamente non illogica, conforme ai parametri dianzi indicati:trattasi, in ogni caso, di una non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabilenella presente sede di legittimità.4.3. L’ultima censura proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (par. 3.4.2. delle premesse in fatto),relativa agli aumenti apportati per la continuazione, è manifestamente infondato.Nessun profilo di illogicità o contraddittorietà presenta infatti la motivazione dellasentenza impugnata, laddove afferma che risulta «congruo l’aumento apportato per i reatiposti in continuazione: di mesi 9 di reclusione per il reato di cui al capo 3) come riqualificato,in considerazione della protrazione dello stesso per un arco temporale di circa sei mesi e delquantitativo di sostanze stupefacenti che dai locali adibiti a deposito erano movimentatinell’arco temporale considerato; di mesi 6 per ciascuno dei reati contestati ai capi 2, 4, 5, 6,7, 8, 11 che, in rapporto alla gravità dei fatti in ciascuna imputazione contestati (detenzionedi kg. 564,026 di infiorescenza pressata di marijuana e di kg. 265,900 di hashish, oltre 0,53gr di cocaina e gr. 140 di marijuana per il capo 2; detenzione e cessione di kg. 1,012 dihashish per il reato di cui al capo 4; detenzione e trasporto di gr. 106 di cocaina e di gr. 561di marijuana per il reato di cui al capo 5; detenzione e trasporto di kg. 10,157 di hashish peril reato di cui al capo 6; acquisto di kg. 5,560 di marijuana per il reato di cui al capo 8;detenzione a fine di cessione di sostanze di specie diversa ceduta ad una fitta rete di clientinel territorio livornese di cui cinque individuati in un periodo di circa sei mesi per il reato dicui al capo 11), risulta finanche troppo contenuto».Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte in tema diaumenti per la continuazione.Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone, hanno affermato il principio secondo cui,«ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto perognuno dei reati satellite» (c.d. “visione multifocale” descritta dalle Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia,Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione dellepene per i singoli reati satellite).Non vi è quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di penaprevisti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di«proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, che,in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questoe il principio di proporzione).Diversa è la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena,che sia pur obbligatorio nell’an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantumnecessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo ilquale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che almassimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersimotivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n.6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.256464).E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelliritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza delcalcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base equelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, nonmassimata sul punto).Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n.8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. Pizzone), secondo cuiè necessario che: 1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; 3. che sia stato rispettato, overavvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agliilleciti accertati.Circostanze tutte ricorrenti nel caso di specie, in cui, a fronte di condotte connotate daparticolare gravità oggettiva, gli aumenti operati per la continuazione sono stati irrogati inmisura decisamente modesta.4.4. I motivi aggiunti depositati in data 25 febbraio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Prato sono inammissibili quanto al reato associativo per le ragioni dianzi specificate alpar. 3.[OSCURATO:PERSONA] aggiunge, quanto alla dedotta sovrapponibilità tra il reato continuato di cui alcapo 1) e il reato permanente di cui al capo 1), che i due reati, oltre a coprire un arcotemporale diverso, non sono paragonabili, in quanto il reato di detenzione di stupefacentecontestato al capo 3) coglie l’aspetto «statico» della condotta, laddove, al contrario, il reatoassociativo scolpisce l’aspetto «dinamico» del sodalizio, del quale evidenzia l’aspettoorganizzativo e l’intedeterminatezza del disegno criminoso.La censura è quindi manifestamente infondata.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al reato associativo, è inammissibile alla lucedelle considerazioni svolte al par. 3), cui si rimanda.5.2. La seconda censura, in cui si deduceva la irragionevole risposta della Corte gigliatain ordine alla richiesta di dichiarare l’assorbimento di talune delle condotte descritte al capo7) in quella di cui al capo 3), è infondata.5.2.1. Va premesso che, delle condotte contestate al capo 7), solo la prima è riferibilealla doglianza in esame, in quanto contestata al [OSCURATO:PERSONA] nell’arco temporale in cui è contestatoil capo 3), mentre per le altre la doglianza deve essere dichiarata inammissibile, in quanto lecondotte del capo 7) sono contestate ad altri soggetti (il secondo episodio è contestato aGjinaj, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) o riferite a un periodo escluso dalla contestazione di cui al capo 3) (ledue condotte sono, rispettivamente, del 29 luglio e 11 agosto 2020).Ciò posto, va evidenziato che la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] come commessa il 3febbraio 2020 è quella di avere prelevato, unitamente allo [OSCURATO:PERSONA], tre panetti di hashish daldeposito di cui al capo 3) e di averli consegnati a [OSCURATO:PERSONA], affinché li trasportasse all’isolad’Elba e li cedesse: vengono quindi allo stesso contestate, in concorso con gli altri due, lecondotte di «cessione», «trasporto» e successiva «detenzione al fine di spaccio» dellostupefacente.5.2.2. Scendendo in concreto, la sentenza gravata (pag. 17), evidenzia che«l’imputazione di cui al capo 3) ha ad oggetto la detenzione di ingenti quantitativi di sostanzestupefacenti di specie diversa stoccati presso i locali nella disponibilità dei tre sodali, forniteda soggetti rimasti ignoti e successivamente movimentate dai tre sodali, alternandosi nellecondotte di trasporto e di cessione anche a mezzo intermediari e ricomprende tutte lecondotte che, di volta in volta, sono state oggetto di osservazione, consistenti nell’ingressoall’interno del deposito o nell’uscita dallo stesso, per tutto l’arco temporale ed in assenza diragioni che non fossero quella di depositare ovvero di prelevare sostanze stupefacenti».La Corte territoriale conferma che lo stupefacente di cui ai capi 4), 6) e 7) proveniva daldeposito di cui al capo 3), ma evidenzia che la portata illecita del reato contestato al capo 3)non può esaurirsi in dette contestazioni, posto che, «nell’arco temporale che va dal 10gennaio 2020 al 15 giugno 2020, il sistema dì telecamere di video sorveglianza consentiva diaccertare che in plurime occasioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente ovveroalternativamente, si recavano nei locali al fine di depositare ovvero di prelevare sostanzestupefacenti, come dimostra la circostanza che nella maggior parte delle volte in cuiaccedevano ai locali ne entravano o ne uscivano con borsoni o sporte contenenti sostanzestupefacenti … Il reato contestato al capo 3 è dunque riferito alla detenzione di ingentiquantitativi di sostanza stupefacente di varia natura custodita presso i locali e nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successivamente movimentata alternandosi nellecondotte di trasporto per farne consegna alla clientela incaricando in modo specifico deitrasporti presso l’isola d’Elba i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».In sostanza, la Corte territoriale afferma che, mentre la condotta contestata al capo 3)concerne la diuturna detenzione di stupefacenti di tipo diverso in grandi quantità, i successivicapi 4) – relativo alla cessione di oltre un chilogrammo di hashish operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] - e 7) vedevano imputato il [OSCURATO:PERSONA] delle diverse condotte didetenzione, trasporto e cessione dello stupefacente.5.2.3. Tale motivazione non presenta profili di illogicità.Questa Corte ritiene infatti che «l’affermazione di responsabilità per concorso formale oper continuazione è ipotizzabile solo in presenza di concrete condotte frazionate e distinte.Non è, di conseguenza, ipotizzabile né il concorso formale né la continuazione nei confrontidi persona imputata di acquisto detenzione e trasporto di sostanze stupefacentirelativamente ad episodio svoltosi in unico contesto» (Sez. 6, n. 7545 del 22/05/1992,Vassallo, Rv. 190918 - 01).Si è ancora ritenuto che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diversecondotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdano la loro individualità, conconseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, ovecostituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste inessere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, infunzione della realizzazione di un unico fine (fattispecie relativa alla detenzione e allasuccessiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell’identitàdell’oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorsoapparente sul rilievo della non contiguità temporale dell’iniziale condotta di detenzione edelle successive cessioni) (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El, Rv. 284666 - 01).Il discrimine tra unicità o pluralità di condotte punibili è pertanto costituito dalla«contestualità» e dalla «direzione teleologica» della condotta.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente escluso tale unicità alla lucedel fatto che le due condotte di detenzione fossero, effettivamente, relative alle medesimesostanze, ma contestate, l’una, quale detenzione; l’altra, quale cessione a terzi al fine deltrasporto e della successiva vendita al dettaglio nell’isola d’Elba.Mancano, in tutta evidenza, l’unicità sia di contesto che cronologica richiesta dallagiurisprudenza di questa Corte per escludere la continuazione o il concorso formale.5.3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella massima estensione, è infondato.Nel rimandare al par. 4.1. per i profili generali dell’istituto, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, nelcaso di specie, la prima sentenza, a pagina 82, evidenzi come «le circostanze generichevengono riconosciute a motivo dell'incensuratezza dell'imputato; il fatto che lo stesso nonabbia mai reso dichiarazioni- indicative di una almeno iniziale presa di coscienza deldisvalore dei fatti commessi -induce a riconoscere tali circostanze in una minimaestensione», mentre la Corte territoriale non menziona la documentazione, né le (scarne)spontanee dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello, ritiene che la posizione occupatadall’imputato in seno al sodalizio, «pur non concretizzando un ruolo apicale, non era daconsiderarsi certamente minimale», aggiungendo a ciò il silenzio serbato dall’imputato, che,pur costituendo legittimo esercizio del diritto di difesa, essendo elemento che attiene allapersonalità del colpevole, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuantistesse.Anche in questo caso, la valorizzazione di fatti e circostanze differenti rispetto a quelleallegate dalla difesa non costituisce vizio di motivazione, dovendosi considerare il giudiziocomplessivo sulla entità della pena in relazione agli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen..5.4. L’ultima doglianza è manifestamente infondata.5.4.1. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la graduazione del trattamento sanzionatorio, ingenerale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che loesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia contodell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua»,«pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti,Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).5.4.2. Nel caso di specie, a pagina 18 i giudici di appello confermano la congruità dellapena irrogata dal primo giudice, ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e alla corniceedittale dei reati.La prima sentenza, a sua volta, a pagina 82 quantifica la pena nel modo che segue:«pena base anni 10 di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche alla pena di anni 9 mesi 6 di reclusione, aumentata di 6 mesi per la continuazionecon ciascuno dei capi di imputazione 3, 4, 7 ,8, tutti fatti ex articolo 73 comma IV e V dpr 309l 1990 - in tale ultimo capo riqualificata la fattispecie di cui al comma I del medesimo articolo- fino ad una pena complessiva pari a anni 11 mesi 6 di reclusione, aumentata ad anni 11mesi 9 di reclusione per la continuazione con le fattispecie ex articolo 73 V comma dpr cit. dicui al capo di imputazione 15), ridotta per il rito ad anni 7 mesi 10 di reclusione. L’unicità deldisegno criminoso è evidente nel complessivo intento del [OSCURATO:PERSONA] di ricavare un profitto damolteplici condotte di distribuzione organizzata di stupefacente. Anche per tale imputatol’entità dell’aumento della continuazione si giustifica per il numero significativo di episodi diprocacciamento e distribuzione di droga in un lasso di tempo relativamente breve, talora inconcorso con soggetti anche esterni alla compagine associativa, mettendo a disposizionecontinuativamente il proprio luogo di dimora». Trattasi di motivazione senza dubbio congrua, anche in relazione alla corniceedittale del reato associativo, che prevede, per i compartecipi, una pena non inferiore adanni dieci di reclusione.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.6.1. Il primo motivo, relativo al capo 3), è inammissibile.6.1.1. Quanto alla violazione di legge dedotta, essa è inammissibile in quanto, percostante giurisprudenza, la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. (ossia dei criteri divalutazione della prova) non può essere dedotta come violazione di legge nel giudizio percassazione (ex plurimis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).6.1.2. Quanto al vizio di motivazione, esso è inammissibile.La prima sentenza, a pagina 28, evidenzia come in relazione all’apporto di DervishiDefrim a tali vicende, «alle 13.14 del 30 gennaio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] entrava presso il garage conuna busta e ne usciva alle 13.40 senza alcuna busta. In tale episodio il [OSCURATO:PERSONA], dopo essereuscito dal garage, risaliva all’interno della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], parcheggiata nellaadiacente via Tripoli. La telecamera installata all’interno dell’abitacolo dell’autovettura sopracitata riprendeva il [OSCURATO:PERSONA] salire a bordo assieme ad un suo connazionale e cedergli uno deidue involucri sottovuoto, di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che aveva occultatiall’interno dei pantaloni da lui indossati. Il soggetto, a sua volta, occultava la sostanzastupefacente ricevuta sotto la maglia, su suggerimento del [OSCURATO:PERSONA]: dalla conversazionecaptata in ambientale, all’interno del mezzo, si evince che l’interlocutore si preoccupava conil [OSCURATO:PERSONA] che “non si sentisse l’odore”, così confortando ulteriormente l ‘ipotesi che il beneoccultato sotto la maglia dal recettore fosse sostanza stupefacente. Il connazionale delBakaj veniva appunto riconosciuto ed identificato per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] appello, investita della doglianza difensiva in ordine alla responsabilitàper il capo 3), una volta confermata, con insindacabile valutazione in sede di legittimità, laricostruzione del fatto operata dal primo giudice sottolinea che «non può rinvenirsispiegazione alternativa della sua presenza sul posto e della ricezione della busta sottovuotoche provvedeva ad occultare sotto la maglia, che non fosse il fine di movimentare sostanzestupefacenti custodite all’interno del garage -dal momento che, come si è detto, è certo chepresso quel locale era detenuta la sostanza stupefacente stoccata dal sodalizio criminoso alquale il [OSCURATO:PERSONA] non era intraneo, ma per conto del quale aveva svolto in più occasioni ilruolo di collaboratore incaricato del materiale trasporto della droga, come nell’occasione inesame - e che le avesse effettivamente movimentate, come conferma in via definitiva lafrase pronunciata, di inequivoco significato anche in riferimento al tipo di sostanza, essendonotorio che la marijuana e l’hashish hanno un odore di immediata percezione. Ed èfortemente indiziaria della ricostruzione compiuta la circostanza che in data 4.7.2020 Gjinajfosse stato trovato in possesso di 23,258 kg. di marijuana appena ricevuta dal casolare divia del Piano in Empoli e confezionata in una busta in tutto simile a quella consegnata alDervishi, come evidenziato nell’annotazione, di materiale per il confezionamento sottovuoto,sia in riferimento all’episodio del 4 marzo 2020, quando [OSCURATO:PERSONA] si recava pressol’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e ne usciva dopo circa dieci minuti portando una busta con sé: quellostesso giorno il [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla sua abitazione in bici trasportando una voluminosabusta ed un borsone sportivo, alle 12:11 era andato al garage con la busta ed il borsone ene era uscito alle 12:18 solo con il borsone: aveva raggiunto la sua abitazione dalla qualeusciva le 13:53 con due buste e rientrava senza buste: alle 14:38 si muoveva di nuovo dallasua abitazione e circa mezz’ora dopo raggiunto il garage ne usciva con due buste cheportava presso la sua abitazione: pochi minuti dopo usciva in bicicletta con una bustaazzurra e poco prima delle 16 tornava al garage dal quale usciva con due buste di carta etornava presso l’abitazione senza buste circa 20 minuti dopo, finché giungevano presso lasua abitazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale dieci minuti dopo si allontanava con una busta …non può dubitarsi dell’attività svolta in quell’occasione dal [OSCURATO:PERSONA], incaricato di trasportarela sostanza stupefacente detenuta nel garage e nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA]».Trattasi di motivazione priva di aporie sotto il profilo logico, a fronte della quale ledoglianze difensive si pongono in modo meramente contestativo, propugnando unadifferente valutazione del materiale probatorio, operazione, come detto, non consentita nelgiudizio di legittimità.6.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamenteinfondato.Nel rimandare al par. 4.3.1. per i profili generali dell’istituto, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come laCorte di appello abbia non irragionevolmente ritenuto di non riconoscere le circostanzenegativamente il giudizio di personalità dello stesso), sia in ordine alla irricevibilità dellaargomentazione circa la «labile» prova di partecipazione al reato, elemento che pertiene,semmai, al giudizio di colpevolezza e non a quello di dosimetria della pena.6.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico. A fronte di unacongrua motivazione da parte della Corte di appello, la quale (pag. 19) ha evidenziato cheper il reato più grave la pena detentiva era stata applicata nel minimo edittale e quellapecuniaria in misura prossima alla pena base e che gli aumenti per la continuazione fosseromolto contenuti, di talché non vi fosse spazio per un’ulteriore riduzione del caricosanzionatorio, il ricorrente si profonde in generiche considerazioni sulla finalità rieducativadella pena, riproponendo i medesimi argomenti che sorreggevano il motivo precedente,senza confrontarsi in modo realmente critico con la sentenza gravata, con conseguenteinammissibilità della doglianza.7. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.I motivi aggiunti di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. Tenuto altresì conto dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibil i tà», alla declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassadelle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris