CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1595/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - i nti mata - avversola sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3025/2019 depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Cons.Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1595/20ASL 2 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Marulli 1. Con sentenza n. 3025/2009 del 22.5.2019, la Corte d'Appello di Napoli, attinta dall'A.S.L. Napoli 2 Nord per la riforma dell'impugnata decisione di primo grado, che ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento delle prestazioni di analisi cliniche rese nel 2008, ha rigettato il relativo atto di gravame sull'assunto che poiché è in facoltà delle Regioni approvare un proprio tariffario nei limiti di soglia fissati dall'apposito decreto ministeriale, nel caso specifico, stante l'adozione da parte della Regione Campania di un proprio tariffario, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. 27 dicembre 2006, n. 296, già invocato a fondamento della proposta opposizione, come già chiar ito da Cass. 25845/2017, si applica alle tariffe regionali nei predetti limiti di soglia, con conseguente assunzione degli eventuali oneri eccedenti a carico del bilancio regionale. La sentenza in parola è ora impugnata dalla soccombente con due motivi seguiti da memoria. Non ha svolto attività processuale l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce la violazione e l'omessa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), dell'art. 1, comma 170, l.30 dicembre 2004, n. 311, dell'art. 8 - sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e della Delib. Giunta regionale della Campania 16 luglio 2009, n. 1269, rilevando che la decisione impugnata sarebbe contraria a diverse pronunzie rese dalla medesima Corte di appello in materia analoga, avendo la stessa più volte affermato con tali pronunzie l'applicabilità dello sconto sulla base del citato art. 1, comma 796, la cui legittimità era stata riconosciuta da Corte cost. 94/2009 in quanto volta a perseguire il bilanciamento tra esigenze di garanzia del diritto alla salute e RG 1595/20ASL 2 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Marulli limitazioni della spesa pubblica, è affetto da pregiudiziale inammissibilità in quanto omette di confrontarsi con le ragioni della decisione. Come già infatti affermato da questa Corte in relazione a vicende di analogo tenore (Cass., Sez. I, 26/05/2022, n. 17014; Cass., Sez. III, 13/12/2021, n. 39435; Cass., Sez. 12/01/2021, n. 297, tutte in motivazione), il motivo insiste nel rivendicare la regolazione della specie in base alla citata disposizione senza tuttavia attingere alla ratio decidendi che suffraga il pronunciamento impugnato, il quale non ha affatto escluso in linea di principio l'applicabilità dello sconto, ma, nel riconoscere in materia l'autonomia dispositiva della Regione, che è libera di approvare ed adottare un proprio tariffario riconoscendo compensi anche superiori a quelli risultanti dal corrispondente tariffario nazionale, ha inteso ribadire il postulato di un equo contemperamento tra tutela della salute collettiva ed esigenze di finanza pubblica, affermando, sulla scorta degli enunciati già proclamati dal citato precedente di questa Corte, che lo sconto è applicabile, nei limiti della coincidenza di esso con i limiti di soglia indicati dal tariffario nazionale, anche al tariffario regionale con la conseguenza che faranno carico alla Regione e al suo bilancio gli oneri eccedenti detta soglia. Rispetto a questo articolato quadro di giudizio l'odierna contestazione resta visibilmente ai margini e va per questo conseguentemente dichiarata inammissibile. 3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce la violazione e l'omessa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006, dell'art. 1, comma 170, l. 311/2004, dell'art. 8 - sexies d.lgs. 502/1992 e della Delib. Giunta regionale della Campania 16 luglio 2009, n. 1269, rilevando che la decisione impugnata avrebbe pretermesso di esaminare la «questione del contratto della RG 1595/20ASL 2 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Marulli scontistica», ritenendo che lo sconto si riferisse solo all'importo fissato come limite di spesa e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni, e non avrebbe spiegato in modo comprensibile perché fosse stato giudicato inammissibile il gravame in punto di superamento del limite di spesa e di regressione tariffaria, è inammissibile per evidente difetto di specificità. Il motivo – e, meglio , la sua ill ustrazione, che delle ragioni di doglianza dovrebbe offrire una rappresentazione piana ed intelligibile – non soddisfa minimamente il premesso precetto di specificità, in guisa del quale si raccomanda, come è noto, che, stante la natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata propria del mezzo qui azionato, i motivi siano declinati in modo che in essi trovino espressione le ragioni del dissenso che si intende marcare rispetto alla decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente, delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione; critica che, peraltro, deve compendiarsi in specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Poiché l'illustrazione che accompagna il vizio denunciato con l'incipit del motivo si sostanzia qui in una sequela, che si dilunga per più pagine, di stralci motivazionali tratti da precedenti di più vario segno, segnatamente di merito, di cui non è spiegata in modo RG 1595/20ASL 2 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Marulli comprensibile, prima ancora che ne sia chiarita la decisività, la conferenza rispetto alla decisione impugnata, il motivo si consegna de plano alla premessa declaratoria e si sottrae perciò al sindacato qui richiesto. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5.Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dov