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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 25760/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5792/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DOM.

DIG. [OSCURATO:EMAIL] presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:EMAIL] presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la Sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia N. 2072 depositata il 27/07/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5792/2024 Numero sezionale 593/2025 Numero di raccolta generale 25760/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5792/2024 Numero sezionale 593/2025 Numero di raccolta generale 25760/2025 Data pubblicazione 22/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5792/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DOM. DIG. [OSCURATO:EMAIL] presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:EMAIL] presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la Sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia N. 2072 depositata il 27/07/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5792/2024 Numero sezionale 593/2025 Numero di raccolta generale 25760/2025 Data pubblicazione 22/09/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5792/2024 Numero sezionale 593/2025 Numero di raccolta generale 25760/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
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