CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19931-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] D'INNOCENZO, presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 34; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to per la carica in ROMA, alla VIA G. GREZAR, n. 14; - intimata - avverso la sentenza n. 29/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Asti l'atto di intimazione di pagamento relativo a 35 cartelle di pagamento formate nei propri confronti avuto riguardo a varie tipologie di tributi; che la C.T.P. di Asti, con sentenza n. 42/2019, accolse il ricorso; che l'[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 29/2021, depositata il 14/01/2021, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come debba trovare applicazione, nella specie e rispetto a tutte le cartelle impugnate, la prescrizione ordinaria decennale, non maturata rispetto ad alcuna di esse, per effetto della interruzione del relativo decorso conseguente alla notifica, nel 2014, nel 2015 e nel 2018, di successivi avvisi di intimazione; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrata da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasta intimata VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. e falsa applicazione dell'art.2953 c.c." (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente applicato a tutte le (riprese sottese alle) cartelle impugnate il Ric. 2021 n. 19931 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- termine di prescrizione ordinario decennale laddove, al contrario, questo è da ritenersi tale solo ove intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo che accerti la legittimità della pretesa fiscale; che il motivo è manifestamente inammissibile; che Cass., Sez. U, 17.11.2016, n. 23397, Rv. 641633-01 ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo; che, alla luce del principio che precede, dunque, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale, salvo che non Ric. 2021 n. 19931 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -3- sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; che, tanto premesso, il motivo pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente chiarito, mediante loro riproduzione in ricorso né, tantomeno in via riassuntiva, (a) a quale tipologia di riprese si riferisce ciascuna delle cartelle impugnate (il generico riferimento contenuto nell'epigrafe della sentenza impugnata, cui parte ricorrente pure fa riferimento nella propria memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. per superare il rilievo svolto nella proposta, appare del tutto insufficiente al riguardo, non cogliendosi, ad esempio, quale tributo o ripresa dovrebbe associarsi al lemma "ALTRO") né (b) quando ognuna di esse fu notificata (ancora una volta insufficiente essendo, per quanto si dirà infra, il generico ed omnicomprensivo richiamo, pure valorizzato nella memoria ex art. 380-bis cit., a notifiche eseguite anteriormente al 2.8.2013), si dà precludere al Collegio ogni possibilità (1) di valutare la natura e/o fonte del tributo soggetto ad esazione (e, con essa, del relativo termine di prescrizione, diverso da quello decennale affermato omnicomprensivamente dalla C.T.R.) e (2) di individuare il relativo dies a quo di decorrenza; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta VADER-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE intimata e non avendo svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a Ric. 2021 n. 19931 sez. Seste civile - T - ud. 22-11-2022 -4- titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma