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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 36471/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14994/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4523/2014depositata il 16/12/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – con ricorso inoltrato alla notifica il 12 /0 6 / 2015, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza n. 4523 del 16.12.2014 (non notificata) con cui la Corte d’Appello di Milano, nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA] “Forni ed [OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (dichiarato in data 15/07/1996), ha accolto parzialmente l’appello contro la decisione del Tribunale di Milano che, decidendo sulla sua domanda ex art. 101 l.fall. proposta nel 2003 (dunque secondo il cd.

“vecchio rito”), aveva ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria gli interessi maturati sulla somma di euro 68.814,29 ammessa invece con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.;

2. –il [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese; [OSCURATO:PERSONA]

3. – in data 20/09/ 2022 il difensore del ricorrente ha depositato copia del certificato attestante l’intervenuta chiusura del [OSCURATO:PERSONA] intimato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché copia della dichiarazione a mezzo PEC con cui il ricorrente ha chiesto di depositare atto di rinunciaal ricorso per cassazione;

3.1. – sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.;

3.2. – non ricorrono i pr esupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018) P.Q.M.

La Corte dichiara estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14994/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4523/2014depositata il 16/12/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con ricorso inoltrato alla notifica il 12 /0 6 / 2015, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza n. 4523 del 16.12.2014 (non notificata) con cui la Corte d’Appello di Milano, nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA] “Forni ed [OSCURATO:PERSONA] ing. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (dichiarato in data 15/07/1996), ha accolto parzialmente l’appello contro la decisione del Tribunale di Milano che, decidendo sulla sua domanda ex art. 101 l.fall. proposta nel 2003 (dunque secondo il cd. “vecchio rito”), aveva ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria gli interessi maturati sulla somma di euro 68.814,29 ammessa invece con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; 2. –il [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese; [OSCURATO:PERSONA] 3. – in data 20/09/ 2022 il difensore del ricorrente ha depositato copia del certificato attestante l’intervenuta chiusura del [OSCURATO:PERSONA] intimato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché copia della dichiarazione a mezzo PEC con cui il ricorrente ha chiesto di depositare atto di rinunciaal ricorso per cassazione; 3.1. – sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; 3.2. – non ricorrono i pr esupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018) P.Q.M. La Corte dichiara estin
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