CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2015
Cassazione n. 24641/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16683/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a margine de l ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - – sezione staccata di Latina n. 6893 / 39 / 20 15 , depositata il 18.12.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Frosinone rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento , per imposte dirette e IVA, in relazione a ll’anno d’imposta 2005 , essendo divenut o definitiv o per mancata impugnazione il prodromico avviso di accertamento; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e rigettava l’appello proposto da lla contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che erano infondate le censure proposte dalla contribuente in ordine alla mancanza di alcune pagine della cartella impugnata, in quanto tale mancanza non era dimostrata e comunque si trattava di pagine non essenziali per la comprensione dell’atto, non sussisteva il difetto di motivazione, in quanto la cartella, redatta secondo il modello ministeriale, faceva rinvio al contenuto dell’avviso di accertamento che era conosciuto dalla contribuente; - l a contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -Equitalia resisteva con controricorso ; - in prossimità dell’udienza la contribuente depositava memoria con cui instava per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso la ricorrente de nuncia la violazione e/o errata applicazione de ll’art. 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR invertito le regole di riparto dell’onere probatorio affermando che gravava sulla contribuente l’onere di dimostrare l’incompletezza della cartella di pagamento; - con il secondo motivo deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 7, comma 2, lett. a) della l. n. 212 del 2000 e 36, comma 4-ter del d.l.n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto infondata la censura sulla mancanza di motivazione della cartella di pagamento, nonostante la mancanza di due pagine e la mancata indicazione del responsabile del procedimento; -con il terzo motivo deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione della cartella di pagamento per mancanza del contenuto completo dell’atto e dei criteri seguiti per il calcolo delle voci aggiuntive; - ciò posto, nelle more del giudizio, c on memoria del 29.04.2025, il difensore della contribuente depositava copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dal d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione –ter), presentata in data 24.04.2019, e delle ricevute dei pagamenti di tutte le rate indicate dall’agente della riscossione nel prospetto di liquidazione, con contestuale rinuncia al giudizio; 13. Ciò premesso, il giudizio va dichiarato estinto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo. Così