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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2022

ECLI:EU:T:2022:590
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0627_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 settembre 2022 – LAICO / Consiglio (causa T‑627/20) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2) (v. punti 38, 39)

2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Conseguenze – Rinuncia implicita alle conclusioni di annullamento iniziali – Insussistenza – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 1) (v. punti 41‑45)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1137 e (PESC) 2021/1251, allegato IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2020/1130 e 2021/1241] (v. punti 58‑63, 79)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Libia – Regolamento 2016/44 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione al vecchio regime di [OSCURATO:PERSONA] – Minaccia per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia o per il positivo completamento della transizione politica in Libia – Presupposti cumulativi [Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, artt. 1 e 9, § 2, b); regolamento del Consiglio 2016/44, art. 6, § 2, c)] (v. punti 69, 70, 75, 76, 89)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Libia – Regolamento 2016/44 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione al vecchio regime di [OSCURATO:PERSONA] – Minaccia per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia o per il positivo completamento della transizione politica in Libia – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione dell’entità colpita dalle misure restrittive – Errore di valutazione [Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1137 e (PESC) 2021/1251, allegato IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2020/1130 e 2021/1241] (v. punti 84‑86, 88, 89, 91, 94‑98)

6. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di lesione grave della certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui diviene efficace l’annullamento del secondo [Art. 264, comma 2, e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; decisione del Consiglio (PESC) 2021/1251; regolamento del Consiglio 2021/1241] (v. punti 102‑106) Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione (PESC) 2021/1251 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome della [OSCURATO:PERSONA] (LAICO) nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC. 2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1241 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, sono annullati nella parte in cui mantengono il nome della LAICO nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. 3) Gli effetti dell’articolo 1 della decisione 2021/1251 sono mantenuti, nei confronti della LAICO, fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, qualora entro tale termine sia proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa. 4) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 443 del 21.12.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0627_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 settembre 2022 – LAICO / Consiglio (causa T‑627/20) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2) (v. punti 38, 39) 2. Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Conseguenze – Rinuncia implicita alle conclusioni di annullamento iniziali – Insussistenza – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 1) (v. punti 41‑45) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1137 e (PESC) 2021/1251, allegato IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2020/1130 e 2021/1241] (v. punti 58‑63, 79) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Libia – Regolamento 2016/44 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione al vecchio regime di [OSCURATO:PERSONA] – Minaccia per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia o per il positivo completamento della transizione politica in Libia – Presupposti cumulativi [Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, artt. 1 e 9, § 2, b); regolamento del Consiglio 2016/44, art. 6, § 2, c)] (v. punti 69, 70, 75, 76, 89) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Libia – Regolamento 2016/44 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione al vecchio regime di [OSCURATO:PERSONA] – Minaccia per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia o per il positivo completamento della transizione politica in Libia – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione dell’entità colpita dalle misure restrittive – Errore di valutazione [Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1137 e (PESC) 2021/1251, allegato IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2020/1130 e 2021/1241] (v. punti 84‑86, 88, 89, 91, 94‑98) 6. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di lesione grave della certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui diviene efficace l’annullamento del secondo [Art. 264, comma 2, e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; decisione del Consiglio (PESC) 2021/1251; regolamento del Consiglio 2021/1241] (v. punti 102‑106) Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione (PESC) 2021/1251 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome della [OSCURATO:PERSONA] (LAICO) nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC. 2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1241 del Consiglio, del 29 luglio 2021, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, sono annullati nella parte in cui mantengono il nome della LAICO nell’elenco delle entità contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. 3) Gli effetti dell’articolo 1 della decisione 2021/1251 sono mantenuti, nei confronti della LAICO, fino alla data di scadenza del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, qualora entro tale termine sia proposta impugnazione, fino all’eventuale rigetto della stessa. 4) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 443 del 21.12.2020 .