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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05525/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28000/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché contesta in termini del tutto generici la determinazione della pena mentre la Corte di appello ha adeguatamente chiarito le ragioni sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi favorevoli anche per la irrilevanza delle dichiarazioni confessorie rese quando il quadro probatorio era già completo) che della quantificazione della pena evidenziando la gravità del fatto (detenzione di eroina corrispondente a quasi 300 dosi medie singole) e i plurimi gravi precedenti penali specifici.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28000/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché contesta in termini del tutto generici la determinazione della pena mentre la Corte di appello ha adeguatamente chiarito le ragioni sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi favorevoli anche per la irrilevanza delle dichiarazioni confessorie rese quando il quadro probatorio era già completo) che della quantificazione della pena evidenziando la gravità del fatto (detenzione di eroina corrispondente a quasi 300 dosi medie singole) e i plurimi gravi precedenti penali specifici. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris