CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 05276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali con contestuale sottoposizione alla detenzione domiciliare. La decisione prende in esame il fatto avvenuto in data 4 aprile 2024, ritenuto indicativo della non idoneità della misura più ampia a favorire il reinserimento sociale del condannato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la doglianza tende a prospettare una diversa valutazione e un diverso apprezzamento del fatto che ha dato luogo alla variazione di misura, aspetto incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente