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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12395/2026

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nte -contro[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] DIAVELLINO, rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2777/2022, pubblicata il 22/3/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2777/2022, pubblicata il 22/3/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appelloNumero registro generale 15132/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 12395/2026Data pubblicazione 03/05/2026del [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, ha accolto ilricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. 116, dell’importodi euro 18.807,00, emesso dal Comune di Solofra, per mancatopagamento della TASI relativa all’anno 2016, limitatamente all’immobiledetenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre lo ha respinto con riguardoagli altri immobili (“indicati ai progressivi da 5 a 19 della tabella allegataall’avviso”).Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diSolofra, sulla base di un motivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di SviluppoIndustriale di Avellino resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 669, 671 ss. e 681, legge n.147/2013, nonché dell’art. 1140 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto il Consorziocarente di soggettività passiva rispetto all’immobile detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

La TASI — vale a dire la Tassa sui [OSCURATO:PERSONA] del Comune,ovvero tutti quei servizi che l’ente eroga a beneficio dei cittadini cheabitano nel territorio comunale e che sono in qualche modo legatidirettamente o indirettamente ai loro immobili — è stata istituita dallalegge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e, a differenza dell’IMU, ècaratterizzata da un più stretto legame con la detenzione del bene anzichécon la proprietà.1.3.

I soggetti passivi della TASI, disciplinati nei commi da 671 a 674 e681 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, sono coloro che possiedono odetengono a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché edificabili.1.4.

Ai sensi del comma 671, infatti, “La TASI è dovuta da chiunquepossieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al commaNumero registro generale 15132/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 12395/2026Data pubblicazione 03/05/2026669”; il successivo comma 681 dispone che “nel caso in cui l'unitàimmobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto realesull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari diun'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nellamisura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicandol'aliquota di cui ai commi 676 e

677. La restante parte è corrisposta daltitolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.1.5.

Nel caso di specie, pacifico il conferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA],in qualità di proprietario, della “disponibilità” dell’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA]., che ne ha acquisito la detenzione sin dal 1997, l’onereimpositivo sarebbe dovuto ricadere, secondo la percentuale indicata nelregolamento comunale (tra il 70 ed il 90%), sul [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 1, comma 681, l. cit. (cfr. Cass. 3547/2026).1.6.

Ebbene, a tali norme non si è conformata la sentenza impugnata,laddove ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuto al pagamento dellaTASI in alcuna misura.2.

Il ricorso va, quindi, accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] DIAVELLINO, rappresentato e difeso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2777/2022, pubblicata il 22/3/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 2777/2022, pubblicata il 22/3/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appelloNumero registro generale 15132/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 12395/2026Data pubblicazione 03/05/2026del [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, ha accolto ilricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. 116, dell’importodi euro 18.807,00, emesso dal Comune di Solofra, per mancatopagamento della TASI relativa all’anno 2016, limitatamente all’immobiledetenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre lo ha respinto con riguardoagli altri immobili (“indicati ai progressivi da 5 a 19 della tabella allegataall’avviso”).Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune diSolofra, sulla base di un motivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di SviluppoIndustriale di Avellino resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 669, 671 ss. e 681, legge n.147/2013, nonché dell’art. 1140 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto il Consorziocarente di soggettività passiva rispetto all’immobile detenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]1.1. Il motivo è fondato.1.2. La TASI — vale a dire la Tassa sui [OSCURATO:PERSONA] del Comune,ovvero tutti quei servizi che l’ente eroga a beneficio dei cittadini cheabitano nel territorio comunale e che sono in qualche modo legatidirettamente o indirettamente ai loro immobili — è stata istituita dallalegge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e, a differenza dell’IMU, ècaratterizzata da un più stretto legame con la detenzione del bene anzichécon la proprietà.1.3. I soggetti passivi della TASI, disciplinati nei commi da 671 a 674 e681 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, sono coloro che possiedono odetengono a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché edificabili.1.4. Ai sensi del comma 671, infatti, “La TASI è dovuta da chiunquepossieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al commaNumero registro generale 15132/2022Numero sezionale 2282/2026Numero di raccolta generale 12395/2026Data pubblicazione 03/05/2026669”; il successivo comma 681 dispone che “nel caso in cui l'unitàimmobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto realesull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari diun'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nellamisura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicandol'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta daltitolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.1.5. Nel caso di specie, pacifico il conferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA],in qualità di proprietario, della “disponibilità” dell’immobile alla [OSCURATO:SOCIETA]., che ne ha acquisito la detenzione sin dal 1997, l’onereimpositivo sarebbe dovuto ricadere, secondo la percentuale indicata nelregolamento comunale (tra il 70 ed il 90%), sul [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 1, comma 681, l. cit. (cfr. Cass. 3547/2026).1.6. Ebbene, a tali norme non si è conformata la sentenza impugnata,laddove ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuto al pagamento dellaTASI in alcuna misura.2. Il ricorso va, quindi, accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente
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