Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 33108/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17939-2022 proposto da: I.R.I.P.A.

LAZIO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 476/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 3487/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo R.G.N.17939/2022 Cron.

Rep.

Ud26/11/2025 Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dell’Istituto regionale per interventi promozionali in agricoltura del Lazio – IRIPA -, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Istituto avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di quanto spettantegli in base alla sentenza del Tribunale di Roma n. 15803/2006, di declaratoria di illegittimità del licenziamento e condanna della parte datoriale alla reintegra e al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’IRIPA Lazio in liquidazione con tre motivi, illustrati da memoria.

Il lavoratore non ha svolto difese.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182, 638 e 342 c.p.c., per mancato esame dell’eccezione di assenza di copia della procura ad litem in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo notificati all’Istituto.

Quest’ultimo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificazione, il motivo di appello sul punto assumendo che invece l’eccezione era sufficientemente articolata; sostiene, inoltre, che pur in assenza di una rituale eccezione, era dovere dei giudici controllare l’esistenza della procura e la corretta comunicazione della stessa alla controparte.

Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

L’Istituto ricorrente non allega e non documenta, attraverso la necessaria trascrizione, di avere fatto valere il vizio afferente alla procura come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo (v.

Cass. n. 27154 del 2021); neppure documenta il contenuto della sentenza di primo grado su questo aspetto e di avere proposto uno specifico motivo di appello allo scopo di denunciare l’omessa o errata pronuncia (anche implicita) da parte del tribunale.

Tali adempimenti erano necessari considerato che i motivi di impugnazione riassunti nella sentenza d’appello non includono il vizio inerente alla procura e la sentenza, nel riferirsi alle eccezioni relative al difetto di procura speciale, afferma che le stesse “non vengono compiutamente esplicitate e quindi devono ritenersi rinunciate”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 494 e 605 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto di poter integrare il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del tribunale di Roma n. 15803/2006 con elementi extratestuali rappresentati da atti e documenti contenuti non nel fascicolo definito con la citata sentenza bensì prodotti nel distinto procedimento monitorio.

Il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata che ha espressamente statuito: “… contrariamente a quanto prospettato dall'Istituto opponente, la sentenza del tribunale di Roma, nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento, con tutte le consequenziali statuizioni reintegratorie, consentiva di individuare gli elementi necessari a rendere possibile l'esercizio dell'azione esecutiva, e ciò in quanto essa, nel condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno, lo aveva commisurato alla retribuzione globale di fatto, la cui entità risultava dalle buste paga in atti”, dovendosi logicamente intendere la locuzione “in atti” come riferita agli atti e documenti prodotti nel procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Roma appositamente richiamata.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame delle risultanze della c.t.u. in punto di individuazione del momento di estinzione del rapporto di lavoro e conseguentemente del termine dell'obbligo di pagare le retribuzioni al lavoratore.

A parere del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe compreso che la consulenza era stata ammessa per valutare il termine dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma e non la legittimità della temporanea percezione di redditi da lavoro e da pensione.

Il motivo è inammissibile per il principio della cd. doppia conforme di merito che preclude l’esame del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.

Névi è spazio per ritenere integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.

Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice avrebbemale apprezzato la prova.

La denuncia di erronea interpretazione dell’oggetto e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio investe inevitabilmente le valutazioni di merito, non revisionabili in questa sede di legittimità.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata.

6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Istituto ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17939-2022 proposto da: I.R.I.P.A. LAZIO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 476/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 3487/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo R.G.N.17939/2022 Cron. Rep. Ud26/11/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dell’Istituto regionale per interventi promozionali in agricoltura del Lazio – IRIPA -, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Istituto avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di quanto spettantegli in base alla sentenza del Tribunale di Roma n. 15803/2006, di declaratoria di illegittimità del licenziamento e condanna della parte datoriale alla reintegra e al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’IRIPA Lazio in liquidazione con tre motivi, illustrati da memoria. Il lavoratore non ha svolto difese. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 125, 182, 638 e 342 c.p.c., per mancato esame dell’eccezione di assenza di copia della procura ad litem in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo notificati all’Istituto. Quest’ultimo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificazione, il motivo di appello sul punto assumendo che invece l’eccezione era sufficientemente articolata; sostiene, inoltre, che pur in assenza di una rituale eccezione, era dovere dei giudici controllare l’esistenza della procura e la corretta comunicazione della stessa alla controparte. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. L’Istituto ricorrente non allega e non documenta, attraverso la necessaria trascrizione, di avere fatto valere il vizio afferente alla procura come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 27154 del 2021); neppure documenta il contenuto della sentenza di primo grado su questo aspetto e di avere proposto uno specifico motivo di appello allo scopo di denunciare l’omessa o errata pronuncia (anche implicita) da parte del tribunale. Tali adempimenti erano necessari considerato che i motivi di impugnazione riassunti nella sentenza d’appello non includono il vizio inerente alla procura e la sentenza, nel riferirsi alle eccezioni relative al difetto di procura speciale, afferma che le stesse “non vengono compiutamente esplicitate e quindi devono ritenersi rinunciate”. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 494 e 605 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto di poter integrare il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del tribunale di Roma n. 15803/2006 con elementi extratestuali rappresentati da atti e documenti contenuti non nel fascicolo definito con la citata sentenza bensì prodotti nel distinto procedimento monitorio. Il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata che ha espressamente statuito: “… contrariamente a quanto prospettato dall'Istituto opponente, la sentenza del tribunale di Roma, nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento, con tutte le consequenziali statuizioni reintegratorie, consentiva di individuare gli elementi necessari a rendere possibile l'esercizio dell'azione esecutiva, e ciò in quanto essa, nel condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno, lo aveva commisurato alla retribuzione globale di fatto, la cui entità risultava dalle buste paga in atti”, dovendosi logicamente intendere la locuzione “in atti” come riferita agli atti e documenti prodotti nel procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Roma appositamente richiamata. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame delle risultanze della c.t.u. in punto di individuazione del momento di estinzione del rapporto di lavoro e conseguentemente del termine dell'obbligo di pagare le retribuzioni al lavoratore. A parere del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe compreso che la consulenza era stata ammessa per valutare il termine dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma e non la legittimità della temporanea percezione di redditi da lavoro e da pensione. Il motivo è inammissibile per il principio della cd. doppia conforme di merito che preclude l’esame del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Névi è spazio per ritenere integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice avrebbemale apprezzato la prova. La denuncia di erronea interpretazione dell’oggetto e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio investe inevitabilmente le valutazioni di merito, non revisionabili in questa sede di legittimità. 4. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Istituto ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Decreto Cassazione n. 33108/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris