CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17042/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale come per legge -controricorrente - avverso l a sentenza d e l la Corte d’appello di Campobasso n. 155/2023, pubblicata in data12 maggio 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello ; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza del 5 gennaio 1998 del Pretore di Ruvo di Puglia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva disposto il sequestro conservativo di beni e di crediti della debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovuti da terzi sino all’importo di lire 70.000.000, sul presupposto della esistenza di un credito di quest’ultima società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.s.a., instaurava nei confronti delle predette società giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo ex art. 548 cod. proc. civ., avendo il terzo pignorato dichiarato l’esistenza di un credito di lire 120.000.000, quale saldo del corrispettivo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza di contratto di appalto, negandone, tuttavia , la liquidità ed esigibilità; 2. disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello di merito relativo al sequestro conservativo, a seguito di riassunzione, il Tribunale di Larino rigettava la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provata, sulla base di una scrittura privata sottoscritta in data 22 dicembre 1997 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.s.a. , il diritto di quest’ultima di ottenere, ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., una riduzione del corrispettivo dell’appalto a causa della presenza di vizi dell’opera, nella misura corrispondente al saldo non ancora versato alla società appaltatrice; 3. avverso siffatta sentenza p ropo neva gravame [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso, la quale, riformando la sentenza impugnata, accertava l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.s.a. di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la somma di euro 61.974,83, rilevando che la scrittura del 27 dicembre 1997 non era opponibile al creditore per carenza di data certa exart. 2704 cod. civ. e che la prova testimoniale assunta, dalla quale era effettivamente emersa l’esistenza di infiltrazioni d’acqua nella serra oggetto di appalto, non provava che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo in merito alla riduzione del corrispettivodell’appalto; 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.s.a. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede; 5. il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative; 6. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; Considerato che 1. non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale –secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata –era parte contumace del processo nel grado di appello; 2. pertanto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della predetta società, litisconsorte necessaria per la sua qualità (di debitrice esecutata) nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, deve prelimin armente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine; p.q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma,n