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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46493/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 15 novembre 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo in data 18 febbraio 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] - ha ridotto a tre anni e sei mesi le pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), confermando nel resto la condanna.

2. Avverso la sentenza ricorre Verini per cassazione, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 149 del 2020 e 178 cod. proc. pen.

La difesa aveva rivolto alla Corte territoriale un'istanza intesa a ottenere rinvio della trattazione a causa di dedotte difficoltà, connesse alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, a raggiungere la città di Perugia.

La Corte territoriale, senza provvedere su tale istanza, si era limitata a prendere atto dell'assenza di richiesta di trattazione orale e, pertanto, aveva proceduto con la trattazione scritta.

Ciò, aveva fatto, in spregio al diritto di difesa e all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., essendo stato impedito alla difesa l'intervento in udienza, oltre che la rappresentanza e l'assistenza dell' imputato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova testimoniale, nonché delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede d'inventario.

Premette la difesa che la sentenza rescindente aveva invitato la Corte a un nuovo esame inerente alla sussistenza della condotta distrattiva contestata al capo b), avendo riscontrato una contraddizione logica nella sentenza di condanna.

Motivando in merito all'indicazione, fornita da Verini, relativa all'ubicazione dei beni strumentali e delle merci della società fallita nello stabilimento in Force, ove aveva la sede legale anche la [OSCURATO:SOCIETA]. (società già dichiarata fallita nel 2006 e riconducibile alla Verini), ha ritenuto la natura simulata della cessione di tali beni dalla ASOS'S alla VMD, in quanto strumentale alla sottrazione degli stessi alla garanzia patrimoniale della prima società.

Tuttavia - era stato rilevato nella stessa sentenza - una distrazione poteva configurarsi solo nell'ipotesi in cui i beni fossero effettivamente entrati nel patrimonio della società fallita; se, al contrario, la vendita era stata meramente simulata, stipulata senza il concreto versamento di corrispettivo, dunque meramente strumentale alla sola sottrazione alla garanzia patrimoniale della società fallita in precedenza (come sembrava ritenere la Corte territoriale), non poteva configurarsi una condotta distrattiva, quantomeno con riferimento alla società VMD, essendo stata commessa in relazione al patrimonio della ASO'S.

Ebbene, ad avviso della difesa, il giudice del rinvio non ha risolto tale contraddizione, dando per scontato la condotta distrattiva con riferimento a beni inventariati presso altra società e fondandola sulle dichiarazioni rese dagli imputati in sede d'inventario e, segnatamente, su quelle del ricorrente che neppure rivestiva una qualifica di amministratore in seno a detta società.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell art. 99 cod. pen.

Non è stata fornita adeguata motivazione in merito all'applicazione della recidiva in virtù della quale il reato per il ricorrente, diversamente dai coimputati, non è estinto per prescrizione.

In ogni caso il tempo necessario prescrivere indicato in sentenza è errato.

2.4. La difesa ha depositato note scritte con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo ciascuno dei motivi di ricorso.

3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

2. E' manifestamente infondato il primo motivo.

2.1. Secondo la testuale sequenza procedimentale prevista dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, una volta fissata l'udienza, le parti e il Procuratore generale possono formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza.

In difetto di richiesta di richiesta di discussione orale, non è dunque consentita la riapertura del termine già spirato, anche per il caso di mutamento del difensore, posto che la relativa facoltà è legata alla scelta della modalità di trattazione, rimessa dalla legislazione pandemica alle parti, che va effettuata entro il predetto termine di quindici giorni precedenti l'udienza fissata, proprio per assicurare, laddove nessuna istanza venga formulata, l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020, alternativo alla trattazione orale.

Quando nessuna richiesta di trattazione orale sia intervenuta, non sussiste il diritto di alcuna delle parti del processo di modificare la scelta operata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione del processo.

2.2. Tanto premesso, dalla lettura degli atti processuali - accessibile in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Cass. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che, dopo un rinvio della celebrazione del processo motivata da legittimo impedimento dell'imputato, all'udienza dell'8 marzo 2021 la difesa ha fatto pervenire un'istanza (allegata al verbale di udienza) nella quale, dopo espressa ammissione dell'intervenuto decorso del termine di quindici giorni per la richiesta della trattazione orale, si svolgeva nuova istanza di rinvio della celebrazione del processo, motivata dalla difficoltà a raggiungere la città di Perugia a causa della recrudescenza dei contagi, contestualmente segnalandosi l'avvenuta revoca del precedente difensore e la nomina di altro professionista.

Alla stregua di tanto emerge, dunque, che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 - la difesa non ha assolto tempestivamente il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23, comma 1, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in esame è, dunque, avvenuto nel pieno rispetto della disciplina suindicata e non ha determinato alcuna nullità, in relazione al giudizio d'appello celebrato.

Disciplina, è appena il caso di aggiungere, con riferimento alla quale questa Corte ha affermato la compatibilità con i principi costituzionali, affermando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n.18, 23 dl. 23 ottobre 2020, n. 137 e 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, hanno previsto la trattazione della causa secondo l'ordinaria disciplina processuale solo in caso di tempestiva richiesta della parte, chiarendo che la limitazione dei diritti di rango costituzionale e convenzionale posti a presidio delle garanzie procedurali dell'imputato è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria, ma giustificata dal bilanciamento con altri principi di pari rango, quali il diritto alla vita e alla salute (Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Broseghini, Rv. 283251). k Né, per le ragioni già chiarite, su tali conclusioni può incidere l'avvenuto mutamento del difensore, posto che la revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato costituisce atto unilaterale volontario che non può incidere sul decorso dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza.

3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione nonché il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei testi e di quelle degli imputati in sede d'inventario, non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e deduce un supposto travisamento di prova sulla scorta di elementi che, al contrario, attengono all'interpretazione delle risultanze processuali idoneamente svolta.

E, difatti, premesso che la qualifica dell'odierno ricorrente quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. non è più in contestazione, trattandosi di accertamento acquisito al giudicato interno, la Corte territoriale, in ossequio al monito della sentenza rescindente, nelle pagine 5 e 6, a rettifica del precedente percorso argomentativo, ha espressamente chiarito che oggetto della distrazione di cui al capo b) erano merci per l'importo di 290,00 euro e beni strumentali per circa 51.000,00 euro, certamente facenti parte del patrimonio della società VMD, mai rinvenuti in sede d'inventario e che non potevano in alcun modo essere confusi con quelli della Asos.

La ricostruzione di detti importi - si è chiarito - è avvenuta sulla scorta di analitiche valutazioni del consulente del Pubblico Ministero che i giudici di merito hanno condiviso e che neppure il consulente tecnico della difesa ha in alcun modo avversato.

In tale cornice, il giudice del rinvio, con motivazione non manifestamente illogica, ha dequotato le giustificazioni rese sul punto dagli imputati che hanno fatto riferimento ad alcuni beni della VMD allocati presso la sede della Asos (3.000 paia di scarpe da donna e alcune vetuste macchine da cucire), reputati ininfluenti rispetto all'oggetto della contestazione, poiché a fronte della distrazione delle merci e dei beni strumentali contabilizzati e mai rinvenuti, neppure gli stessi ricorrenti avevano mai affermato che gli stessi potessero trovarsi in altri siti.

Si tratta di motivazione coerente con le risultanze fattuali e priva di vizi logici che, come tale, non si presta a censura.

4. Il quarto motivo, che riguarda la recidiva e dall'insussistenza il ricorrente vorrebbe inferire l'estinzione del reato per prescrizione, non è consentito, in quanto non dedotto in occasione del primo ricorso per cassazione, tant'è che la sentenza rescindente, considerata la recidiva (p. 4), ha escluso il decorso del termine di per prescrivere il reato.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 15 novembre 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo in data 18 febbraio 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] - ha ridotto a tre anni e sei mesi le pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), confermando nel resto la condanna. 2. Avverso la sentenza ricorre Verini per cassazione, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 149 del 2020 e 178 cod. proc. pen. La difesa aveva rivolto alla Corte territoriale un'istanza intesa a ottenere rinvio della trattazione a causa di dedotte difficoltà, connesse alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, a raggiungere la città di Perugia. La Corte territoriale, senza provvedere su tale istanza, si era limitata a prendere atto dell'assenza di richiesta di trattazione orale e, pertanto, aveva proceduto con la trattazione scritta. Ciò, aveva fatto, in spregio al diritto di difesa e all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., essendo stato impedito alla difesa l'intervento in udienza, oltre che la rappresentanza e l'assistenza dell' imputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova testimoniale, nonché delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede d'inventario. Premette la difesa che la sentenza rescindente aveva invitato la Corte a un nuovo esame inerente alla sussistenza della condotta distrattiva contestata al capo b), avendo riscontrato una contraddizione logica nella sentenza di condanna. Motivando in merito all'indicazione, fornita da Verini, relativa all'ubicazione dei beni strumentali e delle merci della società fallita nello stabilimento in Force, ove aveva la sede legale anche la [OSCURATO:SOCIETA]. (società già dichiarata fallita nel 2006 e riconducibile alla Verini), ha ritenuto la natura simulata della cessione di tali beni dalla ASOS'S alla VMD, in quanto strumentale alla sottrazione degli stessi alla garanzia patrimoniale della prima società. Tuttavia - era stato rilevato nella stessa sentenza - una distrazione poteva configurarsi solo nell'ipotesi in cui i beni fossero effettivamente entrati nel patrimonio della società fallita; se, al contrario, la vendita era stata meramente simulata, stipulata senza il concreto versamento di corrispettivo, dunque meramente strumentale alla sola sottrazione alla garanzia patrimoniale della società fallita in precedenza (come sembrava ritenere la Corte territoriale), non poteva configurarsi una condotta distrattiva, quantomeno con riferimento alla società VMD, essendo stata commessa in relazione al patrimonio della ASO'S. Ebbene, ad avviso della difesa, il giudice del rinvio non ha risolto tale contraddizione, dando per scontato la condotta distrattiva con riferimento a beni inventariati presso altra società e fondandola sulle dichiarazioni rese dagli imputati in sede d'inventario e, segnatamente, su quelle del ricorrente che neppure rivestiva una qualifica di amministratore in seno a detta società. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell art. 99 cod. pen. Non è stata fornita adeguata motivazione in merito all'applicazione della recidiva in virtù della quale il reato per il ricorrente, diversamente dai coimputati, non è estinto per prescrizione. In ogni caso il tempo necessario prescrivere indicato in sentenza è errato. 2.4. La difesa ha depositato note scritte con le quali ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo ciascuno dei motivi di ricorso. 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. E' manifestamente infondato il primo motivo. 2.1. Secondo la testuale sequenza procedimentale prevista dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, una volta fissata l'udienza, le parti e il Procuratore generale possono formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. In difetto di richiesta di richiesta di discussione orale, non è dunque consentita la riapertura del termine già spirato, anche per il caso di mutamento del difensore, posto che la relativa facoltà è legata alla scelta della modalità di trattazione, rimessa dalla legislazione pandemica alle parti, che va effettuata entro il predetto termine di quindici giorni precedenti l'udienza fissata, proprio per assicurare, laddove nessuna istanza venga formulata, l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020, alternativo alla trattazione orale. Quando nessuna richiesta di trattazione orale sia intervenuta, non sussiste il diritto di alcuna delle parti del processo di modificare la scelta operata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione del processo. 2.2. Tanto premesso, dalla lettura degli atti processuali - accessibile in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che, dopo un rinvio della celebrazione del processo motivata da legittimo impedimento dell'imputato, all'udienza dell'8 marzo 2021 la difesa ha fatto pervenire un'istanza (allegata al verbale di udienza) nella quale, dopo espressa ammissione dell'intervenuto decorso del termine di quindici giorni per la richiesta della trattazione orale, si svolgeva nuova istanza di rinvio della celebrazione del processo, motivata dalla difficoltà a raggiungere la città di Perugia a causa della recrudescenza dei contagi, contestualmente segnalandosi l'avvenuta revoca del precedente difensore e la nomina di altro professionista. Alla stregua di tanto emerge, dunque, che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 - la difesa non ha assolto tempestivamente il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23, comma 1, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in esame è, dunque, avvenuto nel pieno rispetto della disciplina suindicata e non ha determinato alcuna nullità, in relazione al giudizio d'appello celebrato. Disciplina, è appena il caso di aggiungere, con riferimento alla quale questa Corte ha affermato la compatibilità con i principi costituzionali, affermando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n.18, 23 dl. 23 ottobre 2020, n. 137 e 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, hanno previsto la trattazione della causa secondo l'ordinaria disciplina processuale solo in caso di tempestiva richiesta della parte, chiarendo che la limitazione dei diritti di rango costituzionale e convenzionale posti a presidio delle garanzie procedurali dell'imputato è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria, ma giustificata dal bilanciamento con altri principi di pari rango, quali il diritto alla vita e alla salute (Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Broseghini, Rv. 283251). k Né, per le ragioni già chiarite, su tali conclusioni può incidere l'avvenuto mutamento del difensore, posto che la revoca del difensore di fiducia da parte dell'imputato costituisce atto unilaterale volontario che non può incidere sul decorso dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza. 3. Il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione nonché il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei testi e di quelle degli imputati in sede d'inventario, non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e deduce un supposto travisamento di prova sulla scorta di elementi che, al contrario, attengono all'interpretazione delle risultanze processuali idoneamente svolta. E, difatti, premesso che la qualifica dell'odierno ricorrente quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. non è più in contestazione, trattandosi di accertamento acquisito al giudicato interno, la Corte territoriale, in ossequio al monito della sentenza rescindente, nelle pagine 5 e 6, a rettifica del precedente percorso argomentativo, ha espressamente chiarito che oggetto della distrazione di cui al capo b) erano merci per l'importo di 290,00 euro e beni strumentali per circa 51.000,00 euro, certamente facenti parte del patrimonio della società VMD, mai rinvenuti in sede d'inventario e che non potevano in alcun modo essere confusi con quelli della Asos. La ricostruzione di detti importi - si è chiarito - è avvenuta sulla scorta di analitiche valutazioni del consulente del Pubblico Ministero che i giudici di merito hanno condiviso e che neppure il consulente tecnico della difesa ha in alcun modo avversato. In tale cornice, il giudice del rinvio, con motivazione non manifestamente illogica, ha dequotato le giustificazioni rese sul punto dagli imputati che hanno fatto riferimento ad alcuni beni della VMD allocati presso la sede della Asos (3.000 paia di scarpe da donna e alcune vetuste macchine da cucire), reputati ininfluenti rispetto all'oggetto della contestazione, poiché a fronte della distrazione delle merci e dei beni strumentali contabilizzati e mai rinvenuti, neppure gli stessi ricorrenti avevano mai affermato che gli stessi potessero trovarsi in altri siti. Si tratta di motivazione coerente con le risultanze fattuali e priva di vizi logici che, come tale, non si presta a censura. 4. Il quarto motivo, che riguarda la recidiva e dall'insussistenza il ricorrente vorrebbe inferire l'estinzione del reato per prescrizione, non è consentito, in quanto non dedotto in occasione del primo ricorso per cassazione, tant'è che la sentenza rescindente, considerata la recidiva (p. 4), ha escluso il decorso del termine di per prescrivere il reato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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