CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 22 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di ricettazione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come l'asserzione difensiva non abbia trovato alcuna conferma probatoria, tanto più ove si consideri che l'imputato non aveva fornito una giustificazione in tal senso; considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarata inammissibilità del motivo di appello volto a eichiedere la conversione della pena detentiva ex art. 53 e ss. I. 689/1981 - deve ritenersi anch'esso inammissibile dal momento che tale richiesta era stata avanzata solo nelle conclusioni contenute nell'atto di appello ed era del tutto generica a tal punto da non meritare risposta alcuna da parte della Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]